Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.
Legislazione
- D.lgs. 192/2024, commentato in “Pex post conferimento di partecipazioni a geometria variabile”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.05.2025: Il Decreto Legislativo in commento ha ampliato l’ambito applicativo del regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, co. 2 del TUIR, eliminando il requisito che subordinava l’incremento del controllo di diritto all’esistenza di un obbligo legale o statutario. Quindi, è ora possibile beneficiare del regime di realizzo controllato anche nei casi in cui la società conferitaria detenga già il controllo di diritto della società conferita e, mediante il conferimento, lo incrementi. Viene così superata la precedente necessità di ricorrere al comma 2-bis, che imponeva condizioni più restrittive ed un periodo di detenzione di 60 mesi per l’applicazione della participation exemption. Con le nuove regole, è infatti possibile applicare le regole ordinarie sulla participation exemption, inclusa la riduzione dell’holding period a 12 mesi.
- Dm 28 aprile 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze, commentato in “Scambio dati finanziari, nuovi ingressi nell’elenco”, IlSole24Ore del 08.05.2025, pagina 32: Con il decreto in analisi, l’Italia ha incluso Armenia, Moldavia, Ucraina e Uganda nello scambio automatico d’informazioni finanziarie ai fini CRS/DAC2. Gli intermediari dovranno comunicare i dati entro il 30 giugno, per consentire all’Agenzia delle Entrate di trasmetterli entro il 30 settembre. Sono inoltre state aggiornate le istruzioni operative, anche ai fini FATCA, recependo la proroga fino al 2027 del regime transitorio previsto dall’IRS per la mancata acquisizione del TIN statunitense sui conti preesistenti. Le nuove regole chiariscono infine che, in caso di operazioni straordinarie, un altro soggetto abilitato potrà trasmettere i dati per conto del soggetto cessato.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 412/21/2025 della Cgt di secondo grado della Lombardia, commentata in “L’impatriato che ignora la circolare mantiene il diritto al rimborso”, IlSole24Ore del 05.05.2025, pagina 22: La Cgt di secondo grado della Lombardia, con la sentenza in analisi, ha stabilito che il diritto al rimborso delle imposte versate in eccesso da un contribuente rientrato in Italia non può essere negato unicamente per la mancata osservanza delle indicazioni procedurali contenute nei documenti di prassi. La controversia riguardava un lavoratore impatriato, che aveva versato l’IRPEF in misura ordinaria e successivamente richiesto il rimborso, in quanto riteneva di avere diritto al regime agevolato previsto dall’art. 16 del D.lgs. 147/2015. L’Agenzia delle Entrate si opponeva sostenendo che il contribuente non avesse seguito la procedura della circolare 33/E/2020. La Commissione ha ritenuto che un diritto previsto dalla legge non possa essere subordinato al rispetto di indicazioni contenute in un documento di prassi, privo di forza normativa, e ha respinto l’appello dell’Agenzia, confermando la sentenza favorevole di primo grado.
- Sentenza n. 16532/2025 della Cassazione, commentata in “Non basta certificare i crediti ricerca e sviluppo per il concorso in indebita compensazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.05.2025: La Corte di Cassazione, con la sentenza in analisi, ha annullato con rinvio la condanna di una commercialista per indebita compensazione, ritenendo necessario accertare con maggiore rigore il suo effettivo contributo causale al reato. La professionista aveva certificato crediti fiscali per attività di ricerca e sviluppo poi rivelatisi inesistenti, utilizzati in compensazione da due società. Secondo i giudici di merito, tale attività certificatoria era stata determinante, ma la Cassazione ha precisato che, trattandosi di un reato proprio, è essenziale dimostrare il ruolo concreto e consapevole del professionista nella presentazione del modello F24, strumento con cui si perfeziona l’indebita compensazione. Poiché nel caso specifico i modelli F24 erano stati trasmessi dalle società, sarà necessario chiarire meglio il coinvolgimento della commercialista.
- Sentenza 190/2/2025 della Cgt di primo grado di Pescara, commentata in “Niente ritenuta in Italia anche per i dividendi dei fondi comuni di investimento Ue o See”, IlSole24Ore del 07.05.2025, pagina 35: La Cgt, con la sentenza in analisi, ha confermato che anche i dividendi distribuiti a fondi comuni d’investimento istituiti nell’UE o nello SEE sono esenti da ritenuta del 26%, ai sensi dell’art. 27, co. 3, del Dpr 600/1973, come modificato dalla legge 178/2020. L’esenzione, nel dettaglio, si applica a condizione che il gestore del fondo sia soggetto a vigilanza secondo la direttiva 2011/61/UE, e si estende anche ai fondi immobiliari. Sebbene la normativa preveda l’efficacia dell’esenzione solo per gli utili percepiti dal 1° gennaio 2021, la giurisprudenza ha esteso l’applicazione anche ai periodi anteriori, ritenendo che la normativa previgente violasse i principi di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento dell’UE, discriminando i fondi esteri rispetto a quelli italiani. Tuttavia, l’ambito di applicazione dell’esenzione resta limitato, e sarebbe opportuno estenderla anche ai dividendi percepiti da fondi extraeuropei.
Prassi
- Risposta ad interpello 124/2025, commentata in “La scissione della società semplice non è abusiva” IlSole24Ore del 01.05.2025, pagina 36: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza d’interpello, ha escluso la natura abusiva di una scissione non proporzionale asimmetrica di una società semplice a favore di tre nuove società semplici, ciascuna interamente posseduta da uno dei tre eredi della socia deceduta. L’operazione, priva di cessioni e basata su valori fiscali invariati, è stata motivata dalla volontà degli eredi di perseguire scopi economici differenti. L’Agenzia ha ribadito i criteri per la configurabilità dell’abuso del diritto, che richiedono congiuntamente la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica e la finalità essenziale di ottenere tale vantaggio; in assenza anche solo di uno di questi elementi, l’operazione non è abusiva. Nel caso concreto, non si configura alcun vantaggio fiscale indebito poiché la scissione, pur determinando un trasferimento di beni, non produce effetti reddituali ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
- Circolare n. 3/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Imposte di successione in chiaro”, ItaliaOggi del 05.05.2025: Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modifiche introdotte dal D.lgs. 139/2024 relative alla disciplina dell’imposta di successione. In primo luogo, è ora compito dei contribuenti provvedere alla presentazione della dichiarazione e alla successiva liquidazione dell’imposta (entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione). Inoltre, l’Agenzia potrà intervenire successivamente, entro due anni, per correggere errori materiali o indebite deduzioni, e richiedere il pagamento di eventuali maggiori imposte. In secondo luogo, viene analizzato il nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, distinguendo tra sanzioni per ritardi lievi (45%), per infedeltà (80%) e per omissione (120%) della dichiarazione. In ultima analisi, sono state oggetto di chiarimento le condizioni per la deducibilità dei debiti del defunto, contratti nei sei mesi precedenti l’apertura della successione, specificando i casi ammessi e i limiti massimi deducibili.
- Risposta ad interpello 127/2025, commentata in “Prima casa, due anni per vendere anche per chi ha comprato nel 2024”, IlSole24Ore del 06.05.2025, pagina 36: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l’estensione da uno a due anni del termine per vendere l’abitazione pre-posseduta, al fine di non perdere l’agevolazione “prima casa”, si applica anche agli acquisti effettuati nel 2024, purché al 31 dicembre di quell’anno il termine annuale non fosse ancora scaduto. Tale chiarimento riguarda, in particolare, i contribuenti che abbiano già usufruito dell’agevolazione in occasione di un primo acquisto e intendano beneficiarne nuovamente per un secondo immobile, impegnandosi a vendere il primo entro il termine previsto. In precedenza, la normativa consentiva un anno per procedere alla vendita della casa già posseduta, ma la legge di Bilancio 2025 ha portato tale termine a due anni, estendendo la possibilità anche a situazioni pregresse ancora in corso.
Dottrina e Attualità
- “Aver assunto droghe è reato se è influenzata la capacità di guida”, IlSole24Ore del 07.05.2025, pagina 36: A seguito della riforma del Codice della strada (L. 177/2024), il nuovo reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ha sollevato diverse criticità, al punto che i ministeri dell’Interno e della Salute hanno emesso una circolare con linee guida sugli accertamenti, chiarendo che la responsabilità penale sussiste solo se la sostanza produce ancora effetti durante la guida. Ciò reintroduce, di fatto, il requisito dello stato di alterazione psico-fisica, precedentemente abrogato, generando incertezza e possibili profili di incostituzionalità, come rilevato dal Tribunale di Pordenone, che ha sollevato questione di legittimità alla Corte costituzionale. La norma è stata criticata per mancanza di parametri chiari, rischio di responsabilità oggettiva e violazione dei principi di offensività e materialità del reato.
- “Tre nuovi decreti e sprint sui testi unici”, IlSole24Ore del 08.05.2025, pagina 31: La delega fiscale procede alla riforma dei tributi locali, seguita da interventi su IVA e redditi finanziari, e dal completamento dei Testi Unici su imposte indirette, IVA e redditi. Il governo mira a concludere questi lavori entro fine anno, nel rispetto dei vincoli di bilancio. A livello internazionale, invece, si punta alla semplificazione della global minimum tax e alla revisione delle convenzioni per attuare il Pillar 1 OCSE. Cresce l’adesione alla cooperative compliance, con rilevanti effetti sul gettito. La Procura di Milano ha ottenuto risultati significativi nel contrasto all’uso illecito delle cooperative, recuperando risorse e stabilizzando migliaia di lavoratori.
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