La valutazione dei titoli non quotati

La valutazione dei titoli non quotati riveste una particolare importanza nell’ambito delle persone fisiche per la determinazione della sostanza imponibile.

In passato ogni autorità fiscale aveva il proprio sistema finché alla fine degli anni settanta si è cominciato ad utilizzare il “Metodo pratico” che era una media aritmetica tra valore di sostanza e valore di reddito della società oggetto di valutazione.

La Conferenza Svizzera delle Imposte ha emanato nel 2008 una circolare (CSI 28) che ha quale scopo:
 
  • Stima uniforme del valore venale in Svizzera;
  • Armonizzazione dei valori venali della sostanza mobiliare a livello di riparto fiscale intercantonale;
  • Garanzia della parità di trattamento tra contribuenti, attraverso l’impiego di un metodo di valutazione unico e uniforme.

La valutazione per la determinazione della sostanza imponibile non è l’unico motivo ma il sistema vale anche quando siamo in presenza di:
  • Operazioni di cessione tra persone vicine
  • Assegnazione di azioni di collaboratore
  • Trasferimento dalla sostanza commerciale a quella privata (realizzazione sistematica)

Bisogna comunque fare la distinzione fra coloro che detengono sostanza privata e sostanza commerciale. Le basi legali per la determinazione per la legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni (LAID) sono:

  • Art. 13 cpv. 1 LAID (Oggetto dell’imposta sulla sostanza)
    L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.
 
  • Art. 14 cpv. 1 LAID (Stima)
    La sostanza e stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato.
  • Eccezione: art. 14 cpv. 3 LAID - Sostanza commerciale del contribuente
    Valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito→ Principio del valore contabile
  • Art. 17 LAID (Momento determinante)
    La sostanza imponibile e determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale.

Va fatto notare che la LAID comunque non prescrive un metodo di valutazione proprio e lascia a cantoni il compito di determinare il giusto valore.

Le basi legali della legge tributaria ticinese sono:

  • Art. 40 cpv. 1 LT (Oggetto dell’imposta)
    L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.
  • Art. 41 cpv. 2 LT (Attivi)
    La sostanza e valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.
  • Eccezione: art. 44 cpv. 1 LT- Sostanza commerciale del contribuente
    Valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito→ Principio del valore contabile
  • Art. 45 cpv. 2 LT (Titoli, crediti e partecipazioni a investimenti collettivi) – modificato 01.01.2023
    Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco.
  • Art. 52 LT (Momento determinante)
    La sostanza imponibile e determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale.
    Con l’accordo del contribuente i titoli non quotati possono essere determinati sulla base del loro valore all’inizio del periodo fiscale.
Nel corso degli anni la giurisprudenza del Tribunale ha stabilito che altri sistemi per la valutazione dei titoli sono possibili a condizione che il valore trovato sia almeno il valore che scaturirebbe da una valutazione in base alla CSI 28.


LA CIRCOLARE CSI N. 28 DEL 28.08.2008

La circolare ha per oggetto il sistema per determinare il valore venale o intrinseco di titoli che non sono quotati. Per i titoli quotati il valore di borsa è quello che deve essere preso.

  • Base di calcolo
    Conti annuali (bilancio, conto economico e allegato) – documenti di partenza.
  • Tipo di attività
    Dall’analisi dei conti annuali e possibile determinare il tipo di attività svolta dalla società e di conseguenza il metodo di valutazione da adottare (per es. commerciale, holding, immobiliare).
  • Formula per società commerciali, industriali e di servizio
    Media fra il valore di reddito raddoppiato e il valore di sostanza, secondo la seguente formula:
Vv = 2 * Vr + Vs
                3
Vv = valore venale (intrinseco) della società (per le imposte sulla sostanza)
Vr = valore di reddito
Vs = valore di sostanza

  • Calcolo del valore di reddito
Vr (n) = 2 * R1 + R2 x 100
                          3            C
Vr (n)  = Valore di reddito al 31.12. ≪n≫
R1  = Risultato del periodo fiscale ≪n≫
R2  = Risultato del periodo fiscale ≪n-1≫
C  = Tasso di capitalizzazione (comprensivo del fattore di rischio)

La circolare ha emanato due differenti metodi per la determinazione del valore di reddito, quello riportato in precedenza è quello utilizzato dal cantone Ticino.

  • Valutazione aziendale
    Calcolo del risultato determinante
    = Risultato dichiarato
    + Correzioni fiscali e costi straordinari:
  • costi non ammessi fiscalmente addebitati al conto economico;
  • I ricavi non accreditati al conto economico (distribuzioni anticipate di utile);
  • I costi unici e straordinari, quali gli ammortamenti straordinari o le perdite in capitale, la costituzione di accantonamenti per rischi eccezionali.
  • Correzioni fiscali e ricavi straordinari:
  • I ricavi unici e straordinari, quali ad esempio i profitti in capitale.

  • Calcolo del valore di sostanza Vs
    Fanno stato i conti annuali (capitale proprio prima dell’impiego del risultato):
    Capitale azionario liberato:
    +   riserve aperte
    +/- utili o perdite riportati
    +/- riserve occulte tassate (correzioni fiscali)
    +   riserve occulte non tassate (su tutti i conti che possono contenerne),
Va fatto notare che quando siamo in presenza di riserve latenti non imposte viene concesso una deduzione del 15%. Tale deduzione è concessa per gli immobili solo quando per la valutazione si prende in considerazione il valore venale. Nessuna deduzione per imposte latenti su partecipazioni al beneficio della riduzione per partecipazioni.

Tipologie di società

•   Società neo costituite
  •  Le società di nuova costituzione si valutano, di regola, sul solo valore di sostanza, fintanto che l’operatività non raggiungerà un livello significativo.
  • Per le società che riprendono l’attività di una ditta individuale o di una società di persone (trasformazione) valgono le normali regole di valutazione.

•   Società holding
  • Le società holding (cioè le società che perseguono un’attività effettiva di detenzione di partecipazioni), oppure le società che gestiscono passivamente il loro patrimonio (liquidita, titoli, prestiti, ecc.), si valutano sul solo valore di sostanza.
  • I conti annuali consolidati verificati dall’organo di revisione e approvati dall’assemblea generale possono essere presi in considerazione.

•   Società immobiliari
  • Si intendono società immobiliari quelle secondo cui almeno 2/3 degli attivi e 2/3 dei ricavi sono composti da elementi derivanti dall’attività immobiliare;
  • Le società immobiliari si valutano sul solo valore di sostanza. Una persona giuridica e qualificata come società immobiliare qualora, secondo il suo scopo statutario e/o la sua attività effettiva, si occupa unicamente o in modo preponderante di conseguire un profitto dall’aumento di valore dei beni immobili o di utilizzare gli stessi come investimenti di capitale.

•   Società in liquidazione
Le società in liquidazione effettiva sono valutate sul solo valore di sostanza.

•   Casistiche particolari
  • Detentori di quote minoritarie (quote ≤ 50%)
    Beneficiano di una riduzione forfettaria pari al 30% unicamente se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute:
1.  I diritti di voto inerenti ai titoli detenuti sono ≤ al 50% del totale dei voti;
2.  Dividendo distribuito non adeguato, quando rapporto fra il rendimento dei titoli non quotati e il suo valore venale ammonta al minimo al tasso d’interesse senza rischio aumentato di un punto percentuale ma al minimo 1%;
3.  Il detentore della quota minoritaria non deve esercitare un'influenza determinante nell'amministrazione della società.

  • Valore di reddito inalienabile o difficilmente alienabile (dipendenza dalle prestazioni individuali dell’azionista)
    •   Si tratta di casi nei quali il rendimento di un’azienda dipende esclusivamente o quasi esclusivamente dalle prestazioni di un’unica persona, che detiene la totalità o la maggioranza dei diritti di partecipazione della società (˃ 50%);
•   Qualora la creazione di valore dell’azienda e ottenuta unicamente grazie al detentore di una partecipazione maggioritaria e l’impresa non impiega altre persone, ad eccezione qualche collaboratore che si occupa di compiti amministrativi e di logistica, su domanda della società, l’Autorità può considerare detta situazione ponderando una sola volta il valore di reddito con il valore di sostanza. Va fatto notare che non sempre l’utilizzo della ponderazione ad un anno porta ad un valore inferiore del valore intrinseco e questo succede al momento che si ha un valore di sostanza alto e un valore di reddito basso negli ultimi anni perché la ponderazione di un capitale alto con un valore di reddito verrà diviso con base inferiore rispetto al sistema classico. Il nuovo sistema andrà utilizzato anche per gli anni a venire.
•   Questo vale per tutti i titoli emessi. Nessun’altra deduzione forfetaria supplementare può essere richiesta.

 

Fidinam può aiutarti

Come già detto è molto importante procedere ad una corretta valutazione dei titoli per evitare delle riprese inaspettate da parte dell’autorità fiscale, per questo Fidinam & Partners può aiutarvi.

Per un’analisi approfondita Rudy Summerer responsabile del Centro di Competenze Consulenza Fiscale Svizzera è a vostra disposizione.


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