Facciamo seguito al nostro articolo pubblicato in data 17.03.2025: "Tassazione dei Prelievi di Capitale in Svizzera: Novità dal 2027".
Nella seduta del 25 giugno 2025 il Consiglio federale ha confermato le misure proposte nel Pacchetto di sgravio applicabile dal 2027, adeguando i parametri chiave del messaggio. Ricordiamo che tali misure si sono rese necessarie alfine di coprire il deficit della Confederazione, in particolare dovuto anche al forte aumento delle spese per il finanziamento della 13esima rendita AVS.
La tariffa previdenziale di cui all’articolo 38 LIFD verrà sostituita con una nuova tariffa.
Le aliquote fiscali marginali delle prestazioni in capitale fino a CHF 100'000 saranno contenute (tra 0% e 1%) e corrisponderanno all’attuale tariffario in vigore per le coppie sposate. Sopra i CHF 100'000 le aliquote passeranno al 3%, oltre i CHF 250'000 al 5%, oltre 1mio di franchi al 7.5% e si raggiungerà l’11.5% per i prelievi superiori a 10mio di franchi.
Quest’ultima aliquota marginale corrisponderà all’aliquota massima attualmente in vigore per le tariffe fiscali ordinarie pari a 11.5% (vedi art. 36 LIFD).
I coniugi verranno tassati in maniera indipendente l’uno dall’altro (nessun cumulo); pertanto, persone sole e coniugate verranno imposte con il medesimo tariffario.
L’incentivazione al risparmio previdenziale continuerà ad essere promossa – come finora - mediante la cosiddetta imposizione posticipata: i versamenti nei pilastri 2 e 3a rimangono deducibili dall’imposta sul reddito, durante la fase di risparmio rimangono esenti dall’imposta sulla sostanza e sul reddito, e verranno tassati solo al momento del prelevamento che avverrà nel futuro.
Le prestazioni in capitale del medesimo anno fiscale verranno cumulate.
Non saranno ammesse deduzioni.
Rispetto a quanto indicato nel nostro articolo del 17.03.2025, la nuova scala di aliquote della Confederazione avrà dieci livelli tariffali:
Ricordiamo che anche i prelevamenti per la promozione della proprietà d’abitazioni (PPA), per le prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità, nonché per l’avvio di un’attività indipendente vengono attualmente tassati in maniera privilegiata ai sensi dell’art. 38 LIFD; pertanto, anche questi ambiti subiranno un peggioramento delle condizioni fiscali.
L’entrata in vigore della nuova normativa potrà avvenire al più presto a partire dal 1. gennaio 2028: al Consiglio federale spetta il compito di definire la data.
A partire da tale data tutte le prestazioni in capitale saranno tassate con il nuovo tariffario e le nuove norme: a causa dell’urgente necessità da parte della Confederazione di reperire maggiori entrate per finanziare la 13a rendita AVS, purtroppo non sono previste disposizioni transitorie per i capitali previdenziali già accumulati.
Il Consiglio federale provvederà a pubblicare il suo messaggio verosimilmente verso fine estate, dopodiché il disegno di legge verrà discusso in Parlamento. In considerazione del basso livello di consenso fra i partiti, l’esito delle votazioni del Parlamento risulta attualmente incerto: è già stato preannunciato il lancio di un referendum nel caso in cui il Consiglio nazionale e il Consiglio degli stati dovessero approvare questa nuova legge. Ciò potrebbe naturalmente posticipare l’entrata in vigore della stessa.
Malgrado i peggioramenti delle condizioni fiscali menzionati sopra, rimangono comunque a disposizione interessanti possibilità quali
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