Si può ancora parlare di riservatezza fiduciaria?

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Il mandato fiduciario, in termini generali, è uno strumento giuridico idoneo a garantire l’amministrazione dei beni per conto terzi, assicurando tra l’altro la riservatezza in capo al titolare dei beni (fiduciante).
 
Tuttavia, l’intervento del Legislatore europeo, che ha previsto l’accessibilità di - qualunque - terzo al Registro dei titolari effettivi, potrebbe compromettere uno dei caratteri distintivi dell’attività fiduciaria, ovvero la privacy di cui gode il fiduciante.
 
Infatti, in qualità di operatore qualificato, la società fiduciaria rientra nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio, con connessi obblighi amministrativi, tra cui la comunicazione di specifici dati all’istituendo registro con il quale il legislatore intende rendere trasparenti, anche verso i terzi, i dati – relativi ai titolari effettivi di società di capitali, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini– in esso contenuti.
 

I provvedimenti attuativi del registro

L’ obbligo di tale disclosure, tuttavia, sarà in vigore solo nel momento in cui verranno emanati tutti e tre i provvedimenti attuativi del DM 55/2022.
Allo stato attuale, posto che quello attinente alle specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione dei dati è entrato in vigore lo scorso 5 maggio 2023, ne rimangono ancora due, ovvero:
 
  • quello inerente al disciplinare per definire misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali);
  • quello inerente ai diritti di segreteria.

La criticità dell’accesso da parte del pubblico

In attesa che il registro entri a pieno regime, nelle more, qualche considerazione occorrerebbe elaborarla, atteso che il passaggio a più alta criticità che ha caratterizzato l’istituzione del Registro è senza dubbio quello relativo al potenziale accesso, da parte del pubblico, ai dati comunicati.

L’orientamento della corte di giustizia

Sul tema, peraltro, si è recentemente espressa anche la Corte di Giustizia europea, censurando la previsione ai sensi della quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche avrebbero dovuto essere accessibili al pubblico, facendo (giustamente, verrebbe da dirsi) prevalere i diritti fondamentali tutelati previsti dalla Carta dell’Unione europea.
 
Secondo i giudici, la possibilità concessa ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti a dati personali, patrimoniali ed economici, costituirebbe una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla protezione dei dati personali.

Il primo recepimento della pronuncia

A fronte di ciò, il primo Decreto attuativo recentemente entrato in vigore, nel preambolo, chiarisce che la sentenza della Corte di Giustizia ha comportato la disapplicazione della norma disciplinante l’”Accesso da parte di altri soggetti” a dati ed informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese e persone giuridiche private.
 
A tal proposito, tuttavia, nulla verrebbe specificato in riferimento all’accesso a dati ed informazioni sulla titolarità effettiva di trust ed istituti affini (ovvero le società fiduciarie), in quanto, relativamente a quest’ultimo, era già previsto che l’accesso ai dati fosse consentito unicamente a soggetti titolari di interessi diffusi, previa la presentazione di una richiesta motivata che ne attesti i presupposti.
 
Ci si chiede, a questo punto, come si possa coordinare l’obbligo di riservatezza fiduciaria con l’interesse del titolare effettivo che, in assenza di specifiche condizioni che possano esporlo a rischi di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, non avrebbe -almeno in prima battuta- alcuna possibilità di opporsi alla richiesta di comunicazione dei propri dati.
 
Ad oggi, comunque, alla luce della recente pronuncia, è innegabile che si debba limitare l’accesso ai dati del registro ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
 
Tuttavia, nelle more dell’intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia della Corte, sarebbe auspicabile stimolare un adeguato dibattito volto ad elaborare alcune considerazioni circa l’opportunità di garantire la tutela della riservatezza fiduciaria, nel rispetto della specificità dell’attività fiduciaria.
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro e Alessandro Pace del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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