Il trattamento fiscale delle cripto-valute

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La legge di bilancio 2023 ha introdotto significative modifiche alla disciplina della tassazione delle cripto-attività, allo scopo di armonizzare la normativa fiscale all’evoluzione tecnologica del settore. 
In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, attraverso la circolare n. 30 del 2023, le seguenti indicazioni operative.

Accenni squisitamente tecnici

Gli esperti definiscono le cripto-attività come rappresentazioni digitali di valori e di diritti.

Più nel dettaglio, alla base delle cripto-attività vi è la tecnologia del c.d. registro distribuito di informazioni digitali (d’ora in avanti, “DLT”), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain. Ciò che caratterizza il DLT, in altri termini, è la compresenza di una moltitudine di unità indipendenti (i c.d. “nodi”) in cui vi sono specifiche stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. In ragione di ciò, tali attività hanno natura esclusivamente digitale e sono conservate in portafogli elettronici (i c.d. wallet).


L’inquadramento giuridico delle cripto-attività in ambito europeo

Dal punto di vista comunitario, la norma di riferimento in materia di cripto-attività è il regolamento (UE) 2023/1114 (i cd. MiCA), che mira a predisporre una regolamentazione organica applicabile alle varie tipologie di cripto-attività esistenti.

Al regolamento, poi, si affianca la direttiva (UE) 8730/2023 in materia di cooperazione amministrativa (DAC8), volta a rendere più efficace la circolazione delle informazioni in ambito fiscale, prevedendo lo scambio automatico dei dati relativi alle transazioni di cripto-attività.

 

La legge di bilancio 2023

Il legislatore italiano, con la legge di bilancio 2023, ha previsto una nuova categoria reddituale con aliquota al 26% – nel cui ambito applicativo rientra ogni fenomeno riconducibile alla detenzione, rimborso e trasferimento di valori e diritti mediante la tecnologia DLT.

In aggiunta, il legislatore, oltre a prevedere una disciplina transitoria per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023, ha disposto la regolamentazione dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto cripto-attività e dell’imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai residenti nel territorio dello Stato.

 

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate

In tale contesto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 2023 chiarisce che:

  • la definizione di cripto-attività a fini fiscali è ripresa da quella del regolamento MiCA;
  • non costituisce fattispecie realizzativa di plusvalore ai fini fiscali lo scambio tra le cripto-valute e lo scambio tra i cd. non-fungible token (i cd. NFT);
  • costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante, la permuta di NFT con una cripto-valuta e di cripto-valute con money-token (i.e. un token che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale), al contrario di quello tra cripto-valute e asset-referenced-token (un token che mira, invece, a mantenere un valore stabile facendo riferimento ad un altro valore o diritto o anche ad una combinazione tra i due).

 

… Le cripto-attività in ambito fiduciario

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda i criteri attuativi della modifica introdotta che ha espressamente previsto la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato anche in riferimento alle cripto-attività.

Da ciò deriva che l’applicazione dell’imposta sostitutiva al momento di realizzo di plusvalenze – venga perfezionata dall’intermediario con cui il contribuente detiene uno stabile rapporto (quindi, tra gli altri, anche le società fiduciarie).

A tal fine, si può costituire uno stabile rapporto mediante, a titolo esemplificativo, un rapporto di custodia delle chiavi crittografiche o anche di un conto sul quale vengono accreditati ed addebitati i flussi derivanti dalle cripto-attività.

Successivamente, i sostituti d’imposta sono tenuti a: (i) versare l’imposta sostituiva dovuta dal contribuente entro il 16 del secondo mese successivo a quello a cui l’imposta è stata applicata; e (ii) comunicare annualmente per masse – quindi senza indicare i nominativi dei percipienti – l’ammontare complessivo delle plusvalenze e delle imposte applicate nell’anno solare precedente.

Infine, l’Agenzia specifica che nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è previsto che l’intermediario – qualora non abbia altro modo di reperire l’informazione – sia tenuto ad assumere come costo o valore d’acquisto una somma pari a zero incrementando pertanto esponenzialmente il plusvalore che emergerebbe dalla cripto-cessione.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Alessandro Pace Filippo Ghanaymi del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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