Resident non domiciled (RES NON DOM) – La legge italiana

Novità Fidinam Italia

Res Non Dom – Regime Fiscale italiano (art. 24 bis Tuir)

1. Flat tax

1.1 Flat tax sui redditi di fonte estere

La legge di Bilancio 2017, approvata dal Parlamento italiano, ha previsto un regime fiscale privilegiato per le persone fisiche residenti all’estero che decidono di trasferire la loro residenza in Italia.

L’agevolazione consiste nella possibilità di tassare tutti i redditi di fonte estera mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva forfettaria pari ad euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta (c.d. flat tax) indipendentemente dall'ammontare dei redditi esteri imponibili. Tale imposta va versata, ogni anno, entro il 30 Giugno.

I redditi esteri che rientrano nell'agevolazione della flat tax italiana dei "res non dom" sono i seguenti:

  • i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero;
  • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;
  • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all’estero mediante una base fissa;
  • i redditi d’impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all’estero;
  • le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti;
  • i redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni che si trovano all’estero.


    Le plusvalenze

L’unica eccezione riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale pari o superiore al 25% in società italiane o estere; queste vengono tassate con un’imposta sostitutiva pari al 26%.

Oltre all’esenzione di tutti i redditi prodotti all’estero appena elencati, il soggetto che effettua il trasferimento di residenza in Italia e richiede l’applicazione della flat tax gode di ulteriori risparmi fiscali:

  • non è tenuto a versare l’IVIE (un’imposta che solitamente il residente italiano versa se detiene immobili all’estero);
  • non è tenuto a versare l’IVAFE (un’imposta che il residente italiano paga se detiene attività finanziarie estere);
  • non deve indicare nella dichiarazione fiscale italiana tutti i beni che possiede all’estero (la dichiarazione fiscale italiana prevede un’apposita sezione dove i residenti italiani indicano quali beni possiedono all’estero, c.d. quadro RW; il neo residente non ha l’obbligo di compilarla).

La flat tax include la tassazione di tutti i redditi esteri prodotti in qualsiasi stato del mondo; se il contribuente vuole escludere qualche Stato da tale regime fiscale può comunicare all’Agenzia dell’Entrate Italiana tale intenzione nel momento in cui chiederà l’applicazione del regime fiscale di vantaggio (cd. cherry picking).

Per quanto riguarda, invece, le eventuali imposte pagate all’estero (ad esempio allo Stato messicano per il possesso di un immobile nel suo territorio) sui redditi di fonte estera non possono essere sottratte dall’imposta di 100.000 euro da versare allo stato Italiano (ndr: non è ammesso il credito d’imposta).

1.2 La procedura di accesso e relative tempistiche

Il contribuente neo residente che vuole richiedere l’applicazione della flat tax deve farlo all’interno della dichiarazione fiscale italiana nel suo primo anno di residenza nel territorio dello Stato italiano (c.d. opzione per il regime res non dom).

Più precisamente il neo residente deve effettuare l’opzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ovvero entro il 30 Settembre di ogni anno. Ad esempio, se il contribuente decide di trasferire la residenza nel periodo d’imposta 2018 avrà tempo per richiedere l’applicazione della flat tax fino al 30 settembre del 2019.

Il contribuente che, prima di effettuare il cambio di residenza, vuole accertarsi di avere tutti i requisiti per accedere al regime della flat tax italiana può richiedere un parere preventivo (c.d. ruling) all’Amministrazione Fiscale italiana presentando una specifica istanza (c.d. interpello probatorio). Se l’Agenzia delle Entrate italiana risponde positivamente alla richiesta oppure non risponde entro il termine di 120 giorni (c.d. silenzio assenso) l’istanza si considera accettata ed efficace, quindi il contribuente può richiedere l’applicazione della flat tax di 100.000 euro nella sua dichiarazione fiscale e lo stato italiano non può più revocare tale regime in nessun modo.

Tale richiesta preventiva deve necessariamente contenere:

  • i dati anagrafici del soggetto che intende trasferirsi e, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia;
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • lo stato dell’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio dell’opzione per la flat tax;
  • la compilazione di una check list standard con l’allegazione della documentazione a supporto.

Se il contribuente neo residente decide, invece, di effettuare l’opzione senza presentare la richiesta di ruling preventivo all’Agenzia delle Entrate italiana, la flat tax si può applicare ugualmente ma lo Stato italiano potrebbe, in futuro, revocare o disconoscere l’applicazione del regime fiscale agevolativo.

1.3 Opzione e flat tax per i familiari

Il pater familias che opta per l’applicazione della flat tax italiana può chiedere che la stessa venga estesa, nel corso di tutto il periodo di validità, a uno o più familiari (coniuge, figli, genitori e fratelli e le sorelle). Per usufruire della flat tax, i familiari devono essere nelle medesime condizioni del pater familias, cioè devono avere trasferito la propria residenza fiscale in Italia.

Il nuovo regime agevolativo può quindi coinvolgere tutta la famiglia. I familiari però hanno diritto ad uno sconto d’imposta, difatti l’importo dovuto per ogni singolo familiare è di 25.000 euro.

Ad esempio, se due coniugi congiuntamente trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ed uno dei due opta per il regime della flat tax includendo anche il familiare, l’importo complessivo dell’imposta forfetaria sostitutiva da pagare sarebbe pari a 125.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Chiaramente ai familiari si estendono tutti i benefici riconosciuti in capo al pater familias.

1.4 Durata dell’opzione e revoca

L’opzione per la flat tax e i suoi effetti possono durare, salvo il caso di revoca o decadenza, fino a 15 anni. Il contribuente che ha esercitato l’opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l’opzione nella dichiarazione dei redditi di ogni singolo periodo d’imposta (quindi di anno in anno).

2. Permesso di soggiorno per investitori

Lo Stato italiano permette alle persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale italiana di richiedere un permesso di soggiorno con durata biennale e rinnovabile per ulteriori tre anni. Tale visto garantisce la libera circolazione

La richiesta andrà avanzata già all’autorità consolare per la richiesta del visto. La procedura è molto snella e veloce: è stato previsto infatti che tali domande vengano trattate prioritariamente e senza alcun appuntamento; entro 10 giorni l’autorità consolare è tenuta a rispondere alla richiesta avanzata. Chiaramente il familiare che intenderà trasferirsi in Italia ha le medesime agevolazione del pater familias; anzi se volessero in futuro trasferirsi nel territorio dello Stato italiano ulteriori familiari, i medesimi potranno godere anche delle facilitazioni previste in materia di ricongiungimenti familiari.

I titolari di un permesso di soggiorno potranno circolare liberamente per l’Area Schengen per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180 giorni. Dopo cinque anni di residenza regolare in Italia potranno richiedere il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti. Dopo dieci anni di residenza potranno richiedere la cittadinanza italiana.

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