Regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani

Nella recente risposta n. 327/2022 dello scorso 9 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di occuparsi del regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani previsto dall’articolo 7, co. 3, del DL 25.09.2021 n. 351 e, più nello specifico, del requisito relativo all’autonomia gestionale rispetto agli investitori che un fondo comune di investimento estero istituito in un Paese cd. “White List” deve avere, unitamente ad altri, per potere essere equiparabile agli analoghi soggetti italiani e godere del predetto regime.
 
  Il caso di specie era quello di un comparto di un fondo comune di investimento di Singapore, ivi gestito da una società di gestione soggetta alla supervisione dell’autorità di vigilanza locale (la “Monetary Authority of Singapore”), che attraverso una catena articolata di più società tutte residenti in Paesi White List (Singapore e Lussemburgo) ed interamente controllate in ultima istanza dal comparto del fondo stesso, aveva investito nelle quote di un fondo alternativo immobiliare italiano sui cui proventi chiedeva l’applicazione dell’esenzione, ritenendo di poter rientrare tra gli “organismi di investimento collettivo del risparmio esteri” contemplati dal terzo comma dell’articolo sopra richiamato (1) .

Ai fini dell’individuazione degli OICIR esteri che possono beneficiare del regime di non imponibilità in questione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come:

  • in via preliminare è già stato chiarito che il predetto regime si applica non soltanto nel caso di investimento diretto nel fondo immobiliare ma anche nei casi, come quello di specie, in cui l’investitore partecipa in misura totalitaria in una società veicolo che effettua l’investimento (cfr. Risoluzione n. 54/E del 2018).
    Sul punto, nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di aggiungere come il suddetto veicolo societario non deve essere residente nello stesso Stato dell’investitore, essendo unicamente necessario, per l’applicazione dell’esenzione, che entrambi i soggetti (veicolo ed investitore) siano residenti in Paesi White List;
  • si deve fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi soggetti sono istituiti e soggetti ad una forma di vigilanza (che può essere in maniera del tutto irrilevante sul fondo stesso ovvero sul gestore dello stesso fondo);
  • i fondi esteri devono presentare i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento degli analoghi soggetti italiani.

Con riferimento a tale ultimo punto, si ricorda come ai sensi della lettera k) dell’articolo 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cd. “TUF”), gli OICR devono necessariamente essere a) partecipati da una pluralità di investitori non collegati tra loro, b) seguire politiche d’investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza e c) essere gestite da soggetti vigilati che svolgono professionalmente tale attività, in autonomia dai partecipanti stessi.

Proprio la sussistenza di tale ultimo requisito era posta in dubbio nel caso di specie dato che la società di gestione del fondo deteneva il 100 % delle cd. “Management Shares” emesse dal comparto del fondo e la società controllante della stessa società di gestione (anch’essa una società costituita e residente a Singapore) possedeva il 100% delle “Class B Partecipating Shares”, pari al 3% del patrimonio del comparto stesso (mentre il restante 97%, invece, era rappresentato da “Class A Partecipating Shares” detenute da una pluralità di investitori).

Al fine di verificare la sussistenza dell’autonomia gestionale rispetto agli investitori, nel caso di specie ha assunto rilevanza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che:

  • le Management Shares pur conferendo diritti di carattere amministrativo, tra cui quello di voto alle Assemblee generali, non attribuiscono però il diritto di partecipazione agli utili;
  • le Class B Partecipating Shares non attribuiscono il diritto di partecipare alle decisioni relative al mutamento delle politiche di investimento.

Sulla base delle predette caratteristiche, la detenzione delle Management Shares da parte del gestore del fondo e delle Class B Partecipating Shares da parte della società che lo controlla, non incide sulla sussistenza, anche nel caso di specie, del requisito dell’autonomia gestionale che, unitamente al possesso anche degli altri requisiti richiesti (in precedenza richiamati), permettono al fondo in oggetto di classificarsi a tutti gli effetti come OICR e come tale di potere legittimamente richiedere l’esenzione sui proventi distribuiti dal fondo immobiliare italiano.


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Questo articolo è a cura del dr. Luca Guidotti del Centro di Competenza Fiscale Internazionale di Fidinam & Partners SA
 
 

 
(1) Nello specifico, la norma in oggetto prevede come “La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché' su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato”.

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