Regime degli impatriati: cambiano le regole del gioco

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Lo scorso 16 ottobre, il Governo italiano ha approvato lo schema del Decreto – probabilmente in vigore dal 1° gennaio 2024 – attuativo della Delega sulla riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Aspetto chiave di questa prima bozza risulta senza dubbio essere la dirompente revisione dell’agevolazione prevista per i cc.dd. lavoratori impatriati.
Il presente articolo, pertanto, si propone di evidenziare quali aspetti della vigente disciplina muteranno a fronte dell’eventuale conferma di quanto preliminarmente previsto dallo schema del Decreto recentemente approvato.
 

L’ambito soggettivo

 
Ad oggi, l’accesso al regime agevolativo è potenzialmente consentito ad ogni lavoratore, a prescindere dal titolo di studio e/o dalla qualifica professionale.
Lo schema del Decreto, al contrario, limita l’accesso ai lavoratori in possesso di requisiti di cd. “elevata qualificazione e specializzazione”, ovvero: (i) il possesso di un titolo di studio superiore (i.e. laurea almeno triennale); e (ii) l’aver svolto all’estero una professione specializzata, ossia rientrante livelli uno (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), due (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) o tre (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni.
Oltre a ciò, la disciplina vigente stabilisce che, al fine di accedere all’agevolazione, sia sufficiente risiedere all’estero per un periodo minimo di due periodi d’imposta; mentre lo schema preliminare prevede che tale periodo minimo di permanenza all’estero risulti di almeno tre periodi d’imposta.
Ancora, sino ad oggi, il contribuente, al fine di accedere al regime agevolativo, deve manifestare il proprio impegno a risiedere in Italia per almeno due anni successivamente al proprio trasferimento; ora, invece, la permanenza minima in Italia si innalzerebbe a cinque anni, pena la decadenza dall’agevolazione con il conseguente recupero di quanto indebitamente non versato e con l’irrogazione delle relative sanzioni ed interessi.
In ultimo, la discontinuità della posizione lavorativa ricoperta all’estero rispetto a quella che verrebbe ricoperta in Italia, diviene un elemento essenziale ed espressamente previsto e, di conseguenza, al fine di accedere sarà strettamente necessario instaurare un nuovo contratto lavorativo con un soggetto differente dal precedente datore di lavoro estero.

L’ambito oggettivo

 
Su tale fronte, al momento, non sembrerebbero paventarsi modifiche particolarmente rilevanti.
Infatti, restano agevolabili: (i) il reddito da lavoro dipendente ed assimilabile al dipendente; e (ii) il reddito da lavoro autonomo. Di contro, non sarà più agevolabile, a differenza della disciplina vigente, il reddito d’impresa dell’imprenditore individuale. Nulla si dice in merito all’attività degli sportivi professionisti.

La misura dell’agevolazione

 
Anche in merito alla misura dell’agevolazione si assiste ad un notevole ridimensionamento.
In particolare, lo schema preliminare introduce -per la prima volta- un limite massimo di reddito agevolabile pari ad € 600.000.
Tuttavia, maggiormente rilevante, risulta essere la riduzione della percentuale di esenzione fiscale dal 70% al 50% e, in aggiunta, non sarà più prevista la maxi-esenzione del 90% per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza al sud d’Italia.
In altri termini, a prescindere dal luogo di trasferimento, la percentuale di esenzione sul reddito risulterà in ogni caso pari al 50% dell’ammontare complessivo.

La durata dell’agevolazione

 
Con riferimento alla durata dell’agevolazione si assiste ad una consistente variazione: se- fino ad oggi- era possibile prorogare, a determinate condizioni (ovvero: (i) in caso di acquisto di un immobile abitativo; e (ii) in caso di nascita di un figlio nel periodo agevolato), di ulteriori cinque anni l’agevolazione, lo schema preliminare non prevede più tale facoltà, e, di conseguenza, l’agevolazione avrà durata massima quinquennale senza alcuna possibilità di proroga.

Spunti e riflessioni

 
Alla luce di quanto sin qui delineato ed in attesa dei futuri sviluppi, è possibile svolgere alcune considerazioni preliminari.
A tal proposito, posto che le menzionate modifiche sembrano pressoché inevitabili, si evidenzia che chiunque disponga, già a partire dal periodo d’imposta 2023, dei requisiti previsti dalla norma vigente e non abbia ancora optato per l’accesso al regime si trova in una posizione privilegiata, in quanto potrebbe avvalersi dell’ultima chance per accedere ad una disciplina fiscale estremamente vantaggiosa, che solo nel 2021 ha attratto in Italia 21.000 lavoratori dall’estero. Optare tempestivamente per l’accesso al regime, infatti, radicherebbe l’accesso alla disciplina vigente e ne garantirebbe la piena applicabilità.

Per quanto riguarda invece chi ha risieduto per almeno due anni all’estero, ma non si è ancora trasferito in Italia o, diversamente, che si è trasferito successivamente allo scorso 1° luglio (non avendo pertanto incardinato la propria residenza fiscale in Italia già nel 2023) occorre attendere gli sviluppi del contesto normativo. Certo è che il supporto da parte di esperti del tema dovrà considerarsi sempre più dirimente al fine di valutare in via preliminare l’accesso al regime agevolativo, posto che le tematiche da tenere in considerazione sembrano destinate ad aumentare esponenzialmente.

 
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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