Plusvalenze immobiliari transnazionali: i nuovi chiarimenti del fisco

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Il quadro generale

Le plusvalenze immobiliari realizzate in un contesto transnazionale soggiacciono, di norma, alla disciplina dell’art. 13, paragrafo 1, delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ai sensi della quale “gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato”.
Si stabilisce, quindi, che in caso di plusvalenza derivante da trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, la potestà impositiva spetti allo Stato in cui è ubicato l’immobile.
 
 

Il perimetro di applicazione delle convenzioni

La disciplina pattizia, tuttavia, difetta di specificità; infatti, nell’ambito convenzionale, la potestà impositiva si ritiene esclusiva quando espressamente prevista (ndr. “sono imponibili soltanto..” in un determinato Paese).
A contrariis, in assenza di specifica previsione, i redditi sono assoggettati ad imposizione concorrente, ovvero in entrambi gli Stati contraenti, salvo poi ricorrere ad appositi strumenti per eliminare e/o ridurre il fenomeno della doppia imposizione, evitando così che il medesimo reddito subisca una duplice imposizione.
Ma cosa avviene in concreto?
Di seguito, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti recentemente dall’Amministrazione finanziaria in sede di risposta alle istanze di interpello, vengono analizzati due delle fattispecie più ricorrenti:

1.  immobile situato in Italia e detenuto da persona fisica non residente in Italia

Da un punto di vista comunitario, nella maggior parte dei casi, come anticipato, è prevista una potestà impositiva concorrente tra l’Italia e lo Stato di residenza del proprietario.
 
Tuttavia, occorre rammentare che in Italia, riguardo alle plusvalenze immobiliari realizzate da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa, potrebbe trovare applicazione una specifica esenzione d’imposta. Vige, difatti, un sistema che assoggetta ad imposizione le sole plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell’immobile nei primi 5 anni dalla data di acquisto o costruzione.
 
Nell’ipotesi in esame, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente confermato – con la risposta n. 110/2023 – che la plusvalenza realizzata, ancorché riconducibile ad una persona fisica non residente in Italia, non costituisce materia imponibile in Italia, confermando dunque l’esenzione di cui sopra, ma rientra comunque nell’alveo della potestà concorrente con lo Stato di residenza del Contribuente, con conseguente tassazione del reddito secondo la propria normativa interna.

2.  immobile situato all’estero e detenuto da persona fisica residente in Italia

Nel caso opposto, in cui una persona residente in Italia dovesse alienare un immobile detenuto all’estero, si integrerebbe, a fronte della vaghezza della disposizione convenzionale, una potestà impositiva concorrente tra lo Stato estero in cui l’immobile è situato e l’Italia, ove risulta incardinata la residenza della persona fisica.
Nonostante ciò, anche in tale ipotesi potrebbe trovare applicazione la menzionata esenzione.
L’ Amministrazione Finanziaria ha, infatti, di recente chiarito – con la risposta ad interpello n. 123/2023 – che il regime di esenzione non è circoscritto alle sole plusvalenze generate dal trasferimento a titolo oneroso di immobili ubicati in Italia, ma risulta altresì applicabile anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili situati all’estero.

L’applicazione dell’esenzione

I richiamati documenti di prassi, ai fini dell’applicazione dell’esenzione in oggetto, fungono da pass alla concreta applicazione del menzionato orientamento interpretativo.

In altri termini, risulta oramai pacifico che, in caso di imposizione concorrente, il cd. holding period quinquennale di detenzione degli immobili necessario al fine di fruire dell’esenzione, possa essere valutato alla stregua di una norma di diritto non scritta.

E tutto ciò andrà valutato dall’interprete in un’ottica di efficientamento fiscale, sia per gli immobili situati in Italia e riconducibili a persone residenti all’estero che per gli immobili esteri di proprietà di persone fisiche residenti in Italia.
 
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro e Alessandro Pace del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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