Patent Box: regime di detassazione per Start-Up innovative in Italia

Pubblicazioni Fidinam Italia Start-up
Il regime del Patent Box, introdotto dall’art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014, è un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcune tipologie di beni immateriali.

Chi può fruire del regime di tassazione agevolata Patent Box
Possono fruire dell'agevolazione in esame i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore di appartenenza, che svolgono attività di ricerca e sviluppo e hanno diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.

Ai sensi del co. 39 dell’art. 1 della L. 190/2014, modificato dall'art. 56, comma 1, lett. a) del DL 50/2017, i beni immateriali il cui utilizzo (diretto o indiretto) può dar origine alla fruizione del regime del Patent Box sono:
  1. i software coperto da copyright;
  2. i brevetti industriali;
  3. i disegni e i modelli;
  4. i processi, le formule e le informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Con il DL 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, i marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi (registrati o in corso di registrazione), sono stati esclusi dai beni immateriali agevolabili per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016 (quindi dal 2017 per i soggetti "solari").
L’agevolazione consiste nella detassazione ai fini IRES e IRAP del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali suindicati.


Quanto all’esercizio dell’opzione per il regime di Patent Box, l'art. 4 del DL 34/2019 ha previsto la possibilità, a partire dal 2019, di determinare in via autonoma il reddito agevolabile, in alternativa alla procedura di ruling (non più obbligatoria in nessun caso), indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445 (cd. Patent Box Documentation).

La modalità di esercizio dell’opzione ha rilevanti impatti sulla tempistica di fruizione dei benefici d’imposta correlati. Infatti, i soggetti che esercitano l’opzione per la determinazione in via autonoma del reddito agevolabile devono ripartire quest’ultimo in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. Per contro, nel caso in cui venga instaurata la procedura di ruling, tramite apposita istanza in carta libera indirizzata al competente Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria, sarà possibile fruire del reddito agevolabile in toto nel periodo d’imposta di competenza ma solo ad esito della proceduta di ruling e quindi della stipula dell’Accordo di Patent Box con l’Agenzia delle Entrate.

Il regime di Patent Box, particolarmente in voga nel mondo professionale e aziendale negli anni 2015 e 2016 (primo e secondo periodo d’imposta di spettanza del regime), è stato negli ultimi anni inspiegabilmente sottovalutato. L’unica ragione può rinvenirsi, come anticipato, nell’esclusione dei marchi d'impresa tra i beni immateriali agevolabili ai fini del regime Patent Box a partire dal periodo d’imposta 2017 per i soggetti "solari" (in caso di esercizio a cavallo, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni siano state esercitate successivamente al 31.12.2016).

Tuttavia, i beni immateriali delle società d’eccellenza italiane concessi in uso (anche a società dello stesso gruppo) o il cui utilizzo diretto garantisce un’extra-marginalità rispetto ai comparables che non li hanno, non si esauriscono nei soli marchi di impresa. Si pensi, infatti, alle società italiane che hanno sviluppato software e applicazioni per mobile o hanno brevettato un prodotto che concedono in uso o li utilizzano in modo diretto nello svolgimento della loro attività core (come ad esempio in caso di cessione di un prodotto brevettato).

Il regime Patent Box per le start-up innovative

In particolare, il regime del Patent Box rappresenta un’agevolazione fiscale da valutare con attenzione per le Start-Up innovative che, per essere considerate tali, in alternativa all’impiego di personale altamente qualificato, devono aver sostenuto spese in ricerca e sviluppo e innovazione (pari al 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione) o devono essere titolari, depositarie o licenziatarie di almeno un brevetto oppure titolari di un software registrato.
Le Start-Up innovative, pertanto, anche in considerazione dell’oggetto sociale che ex lege devono avere ad oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico, rientrano verosimilmente tra i soggetti potenzialmente beneficiari del regime agevolativo in esame.

Inoltre, l’opportunità di determinare direttamente il reddito agevolabile predisponendo a regime la Patent Box documentation, in alternativa alla dispendiosa e lenta procedura di ruling, deve considerarsi un ulteriore incentivo allo studio di fattibilità (e se del caso di predisposizione) di un dossier di Patent Box, così come avviene in materia di Transfer Pricing.

Insomma, il Patent Box è un’agevolazione fiscale tutt’altro che desueta, specie per Start-Up innovative di nuova costituzione che concedono in uso o utilizzano direttamente nello svolgimento della loro attività uno o più beni immateriali agevolabili.

Fidinam Italia
Questo articolo è a cura di Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti, in Fidinam Italia. 
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