Liquidazione parziale indiretta con ristrutturazione: aspetti fiscali

Pubblicazioni Fidinam & Partners
La liquidazione parziale indiretta (LPI) nella legislazione tributaria Svizzera è un’eccezione all’utile in capitale esente da imposte (LIFD 16 III). La LPI è nata per contrastare ogni forma di abuso relativo alla vendita aziendale da parte di persone fisiche residenti in Svizzera (LIFD 20a I a) ad una società di diritto Svizzero e/o Estero, dove, per il tramite di una costruzione giuridica insolita viene trasformato un futuro reddito da sostanza mobiliare imponibile in un utile in capitale esente da imposte.

I requisiti formali di una LPI sono (cumulativamente LIFD 20a I a) :

1. Vendita a titolo oneroso;
2. Partecipazione qualificata (almeno 20% della società target);
3. Cambiamento della sistematica fiscale (da sostanza privata alla sostanza commerciale di terzi);
4. Distribuzione di sostanza non necessaria nei 5 anni dalla compravendita aziendale (impoverimento della società target);
5. Collaborazione del venditore ad impoverire la società.

Come si può notare, i requisiti formali per poter riqualificare un utile in capitale esente da imposte a reddito mobiliare imponibile sono molteplici e in stretta relazione uno con l’altro.

Requisiti posti dalla circolare dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) in relazione alla ristrutturazione nel quinquennio

Viene analizzato in questo articolo unicamente il tema della distribuzione di sostanza nel termine dei 5 anni dalla vendita aziendale, con particolare attenzione alla ristrutturazione della Target SA

La circolare n°14 emessa dall’AFC ha quale scopo di avere una linearità di comprensione e riporta la prassi federale in materia di LPI.

La circolare specifica nella sezione della “distribuzione” quali possono essere gli elementi cardine per riqualificare un’operazione in reddito mobiliare imponibile. Più precisamente possono sussistere diverse operazioni che potrebbero innescare il meccanismo della LPI, dovute ad una distribuzione di sostanza non necessaria all’azienda al momento della compravendita. Queste operazioni si possono palesare sotto forma di distribuzioni palesi o occulte di sostanza, quali :
  • dividendi in natura;
  • prestiti accordati all'acquirente da parte della società Target o di società sotto la sua direzione, che non soddisfano il criterio del raffronto fra terze persone, il cui rimborso sembra pregiudicato e che causano una perdita di patrimonio alla società mutuante;
  •  garanzie della società Target o di società sotto la sua direzione per prestiti di terzi in favore dell'acquirente, la cui rivendicazione sembra probabile e che causano quindi una perdita di patrimonio alla società garante e,
  • le ristrutturazioni che possono comportare simili vantaggi valutabili in denaro.

Quest’ultimo punto, viene trattato unicamente nella Circolare n°14 emessa dall’AFC e non si evince direttamente dal testo di legge. Pur tuttavia, si può comprendere la prassi dell’autorità fiscale, che tende essenzialmente ad evitare l’impoverimento indiretto della società target.

Correlazione tra la “ristrutturazione nel quinquennio” e la possibile LPI

Una riorganizzazione repentina susseguente all’acquisto di una società target non rappresenta un evento straordinario, in quanto la banca finanziatrice ha il desiderio di avere il debito di acquisizione nella società operativa (debt push-down), oppure perché gli azionisti desiderano avere un’unica società di controllo, o perché l’intento iniziale degli acquirenti era comprare gli assets e attivare il goodwill.

Una ristrutturazione in neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 61 LIFD è sempre possibile, a determinate condizioni, questo però non attenua il rischio fiscale della riqualifica in capo al venditore dell’utile in capitale esente da imposte a reddito mobiliare imponibile.

Visto quanto precede è lecito chiedersi se per tutti i tipi di riorganizzazione societaria nel quinquennio dalla data di vendita si debba innescare il meccanismo della LPI.

Conclusione

La vendita di una società Target Svizzera detenuta nella sostanza privata deve essere studiata per tempo dai propri consulenti legali e fiscali. Il mio suggerimento consiste nel prevedere delle clausole classiche nei contratti di SPA ma anche di approfondire la tematica e capire le volontà del futuro acquirente. Per contro, l’acquirente richiederà una due diligence ad hoc prima dell’acquisto per non ritrovarsi con spiacevoli sorprese dopo l’acquisizione/vendita.

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