La nuova qualificazione Italiana delle società estere

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Iacopo Carraro, Alessandro Pace

La legge Delega (art. 6 comma 1 lett. a) L. 111/2023) ha incaricato il Governo italiano di intervenire sui criteri di qualificazione fiscale delle società estere, affinché quest’ultime risultino come realtà trasparenti od opache a seconda della natura fiscale prevista nello Stato di localizzazione/costituzione.

La disciplina vigente

L’attuale assetto normativo stabilisce una presunzione assoluta per la quale le società estere, a prescindere dalla natura fiscale prevista dallo stato estero di localizzazione/costituzione, debbano essere considerate come soggetti opachi e, come tali, assoggettabili in Italia alla disciplina del reddito d’impresa (i.e. IRES).

Da un punto di vista applicativo, tale impostazione apre ad una serie di problematiche ed asimmetrie impositive.

Infatti, in presenza di soci italiani di società estere fiscalmente trasparenti nel luogo di localizzazione/costituzione, ad esempio, i flussi finanziari potrebbero essere assoggettati ad una doppia imposizione, posto che i ricavi già tassati all’estero per trasparenza in capo ai soci subirebbero nuovamente un’imposizione in Italia come dividendi.

L'Intervento dell'agenzia

Tale contesto ha condotto l’Agenzia delle Entrate a prevedere, in via interpretativa, un apposito meccanismo di contrasto alla doppia imposizione basato su una fictio.

Nella circolare n. 9/2015 (§ 5.1), infatti, è stato chiarito che le imposte pagate dal socio italiano sul reddito a lui attribuito per trasparenza nello Stato estero si considerano “per finzione” versate dalla società.

Di conseguenza, in Italia, il reddito imponibile risulterebbe pari unicamente al reddito effettivamente percepito, al netto, quindi, dell’imposta versata all’estero dalla persona fisica per trasparenza.

La direttiva della delega

Al fine di razionalizzare la disciplina, la norma quindi delega il Governo per modificare la disciplina interna con l’obiettivo ultimo di qualificare società ed enti esteri in coerenza con la natura fiscale prevista nello Stato di localizzazione/costituzione.

In altre parole, le entità o società localizzate all’estero e considerate nel proprio Stato di localizzazione/costituzione come trasparenti saranno considerate fiscalmente trasparenti anche in Italia. Di contro, le società qualificate come opache verranno trattate come tali anche ai sensi della normativa italiana.

Una simile modifica normativa consentirebbe, dunque, di evitare l’attuale emersione di asimmetrie impositive foriere di doppia imposizione e di allineare il carattere temporale dell’imposizione estera con quella italiana, posto che ad un’imposta pagata all’estero nel periodo di imposta in cui il reddito è prodotto non corrisponderà più un’imposta italiana pagata nell’anno successivo all’atto della materiale distribuzione dei proventi.

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