La fiscalità delle criptovalute in Svizzera

Ogni qual volta un’innovazione dirompente trova applicazione sul mercato, si distinguono reazioni che, con sfumature più o meno accentuate, spaziano tra coloro che rifiutano il cambiamento, passando per gli scettici, fino agli entusiasti, che ne colgono le opportunità, cooperano al fine di svilupparla e, più in generale, di creare valore.
In tema di criptovalute, la Svizzera si è rivelata un paese che ha creduto e crede in questa innovazione o, quanto meno, punta a non farsi cogliere impreparata nel contesto internazionale.  A questo proposito significativa è la proattività della FINMA, con la sua attività regolatoria e di sorveglianza, ma anche a livello regionale non mancano iniziative importanti, basti pensare al Plan ₿ della Città di Lugano o all’intraprendenza del settore privato, che ha portato a parlare in Svizzera di Crypto Valley.
 
Se operare in criptovalute è diventata un’opportunità a portata di clic, è fondamentale capirne le implicazioni fiscali. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato un documento di lavoro che illustra la sua prassi, sulla base della normativa vigente e delle fattispecie sottoposte alla sua attenzione. Il documento è destinato ad evolversi insieme alla materia di cui si prefigge di chiarire il trattamento fiscale, tanto è vero che la versione attuale, datata 14 dicembre 2021, nel momento in cui è scritto il presente testo è già un aggiornamento della prima pubblicazione, risalente al 27 agosto 2019.
L’AFC nel suo documento affronta il tema distinguendo tra “token di pagamento”, “token d’investimento” e “token di utilizzo”, mutuando la categorizzazione già adottata dalla FINMA.
 
 

 1. Token di pagamento 

Per token di pagamento sono da intendersi mezzi di pagamento digitali. Ai fini del diritto fiscale, sono sostanzialmente trattati come le altre valute “tradizionali” (Euro, Dollari, ecc.), quindi, per le persone fisiche, i token detenuti sono da considerarsi sostanza mobiliare, da dichiarare al loro valore venale convertito in franchi svizzeri e soggetti ad imposta cantonale sulla sostanza.
La compravendita di token di pagamento appartenenti alla sostanza privata di norma genera utili in capitale esenti e perdite in capitale non deducibili ai fini dell’imposta sul reddito, a meno che l’attività transattiva non sia qualificabile come attività lucrativa indipendente. In quest’ultimo caso gli utili in capitale da alienazione di token di pagamento risulterebbero assoggettati ad imposta sul reddito, così come le perdite deducibili.
Le attività di estrazione (mining) o di blocco (staking) di token di pagamento, sono usualmente indennizzate (con token di pagamento). Tale compenso rappresenta un reddito da attività lucrativa indipendente nella misura in cui i criteri generali dell’esercizio di una simile attività siano adempiuti o, con particolare riferimento allo staking, un provento da sostanza mobiliare imponibile.
Gli airdrops sono token assegnati gratuitamente (da qui il loro nome, traducibile in “caduti dal cielo”), per lo più a soggetti che già detengono criptovalute legate a società o progetti e che, in ragione della loro partecipazione, ricevono questi token addizionali. Gli airdrops sono imponibili come provento da sostanza mobiliare, se dotati di un valore venale.
Una prestazione (eventualmente imponibile) è considerata realizzata al momento dell’afflusso: ricezione di una prestazione o acquisizione di un diritto legale fisso ad una prestazione.
I token di pagamento non sono qualificati come documenti imponibili ai sensi delle tasse federali di bollo e non sono assoggettati ad imposta preventiva.


2. Token di investimento

I token d’investimento emessi nell’ambito di una Initial Coin Offering (ICO) o di una Initial Token Offering (ITO) rappresentano diritti valutabili in denaro nei confronti della controparte o dell’emittente. La qualifica fiscale di un token d’investimento dipende da come si configura il rapporto giuridico di diritto civile tra investitore ed emittente e dagli impegni previsti contrattualmente. L’AFC distingue tra:

2.1.    Token sul capitale di terzi

Questi token sono emessi nell’ambito di una raccolta collettiva di fondi e prevedono un obbligo legale o di fatto dell’emittente al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell’investimento, oltre all’eventuale versamento di interessi all’investitore.

Fiscalmente questi token sono trattati, sia in capo all’investitore che all’emittente, come dei titoli di credito, ad esempio obbligazioni.

 

2.2.    Token con diritti di partecipazione

Si tratta di token emessi nell’ambito di una raccolta collettiva di fondi a cui sono associati diritti di partecipazione. La relazione giuridica tra l’emittente e l’investitore è di natura societaria e i diritti dell’investitore sono regolati dallo statuto.
Fiscalmente questi token sono trattati, sia in capo all’investitore che all’emittente, come dei titoli di partecipazione, ad esempio azioni, buoni di partecipazione o godimento.
 

 

2.3.    Token su base contrattuale

Sono token emessi nell’ambito di una raccolta collettiva di fondi, senza che ciò implichi la creazione di diritti di partecipazione e senza emettere obbligazioni o quote di investimenti collettivi di capitale. Il rapporto giuridico tra l’emittente e l’investitore è di tipo contrattuale e non contempla il diritto al rimborso dell’investimento. L’investitore ha diritto ad una prestazione finanziaria, a prescindere dal fatto che l’emittente distribuisca dividendi e senza dipendere da prescrizioni sulle riserve legali e da delibere assembleari.
Fiscalmente questi token sono trattati come degli strumenti finanziari derivati sui generis.
 
 

3.  Token di utilizzo


I token di utilizzo conferiscono all’investitore il diritto di utilizzare servizi digitali, usualmente resi disponibili su una piattaforma decentralizzata ed erogati per il tramite di un’infrastruttura blockchain. Il diritto dell’investitore di accedere all’utilizzo digitale mediante i token è limitato alla piattaforma ed al servizio specifico. I fondi percepiti dall’emittente sono vincolati ad un utilizzo finalizzato obbligatoriamente allo sviluppo di suddetti servizi. La corresponsione dei fondi e la relativa emissione dei token conferiscono all’investitore il diritto a pretendere che l’emittente si attivi ai sensi dell’accordo contrattuale.
La qualifica fiscale di un token di utilizzo dipende da come si configura il rapporto giuridico di diritto civile tra l’investitore e l’emittente e dagli impegni contrattuali tra le parti ma, in linea di principio, ai fini fiscali il token di utilizzo equivale a un mandato tra emittente e investitore. L’emittente deve operare conformemente al mandato sottoscritto con l’investitore.
Per l’emittente, i fondi affluiti con l’emissione nell’ambito di un’ICO o ITO, sono da considerarsi ricavi che partecipano alla formazione dell’utile netto imponibile. Alternativamente possono essere contabilizzati come un anticipo, sciolto pro quota a ricavi al termine del rispettivo periodo fiscale, in base alla realizzazione del mandato nel medesimo periodo.
Il diritto di utilizzare servizi digitali associato all’emissione di token di utilizzo non rappresenta una prestazione soggetta ad imposta preventiva e la stessa emissione, così come la negoziazione di token di utilizzo, non sono soggette a tasse di bollo federali.
Per l’investitore, all’atto dell’emissione dei token di utilizzo si realizza unicamente una modifica della sua struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito imponibile.
I token sono negoziabili ed hanno dunque un valore di mercato che li rende sostanza mobiliare, oggetto d’imposta cantonale sulla sostanza, al valore venale convertito in franchi svizzeri.
Fiscalmente la compravendita di token di utilizzo è da equipararsi alla compravendita di titoli tradizionali.
 
 

4. Conclusioni

 
L’AFC ha di fatto adottato un approccio per analogia, assimilando fattispecie con criptovalute a fattispecie che prevedono l’utilizzo di strumenti (azioni, obbligazioni, prodotti derivati, mandati, ecc.) la cui fiscalità è ben normata e consolidata. Tale approccio è sicuramente pragmatico ed intuitivo, tuttavia le criptovalute presentano caratteristiche così peculiari che, verosimilmente, renderanno necessaria una regolamentazione ad hoc, per scongiurare margini interpretativi di ampiezza tale da rendere l’attività degli operatori in criptovalute troppo incerta dal profilo fiscale.
A questo proposito, anche con riferimento alla fiscalità delle criptovalute, la possibilità in Svizzera di richiedere e raggiungere accordi fiscali preliminari risulta fondamentale ed opportuna.
 
 

Fidinam può aiutarti

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Marco Moschen del  Centro di Competenza Fiscale Nazionale di Fidinam & Partners
 
 

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