Italia - Collezionisti d’arte: novità tassazione delle plusvalenze

Il 16 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato un Disegno di legge delega di riforma del sistema tributario (atto Camera 1038 presentato alla Camera il 23 marzo 2023) volto a rilanciare l’Italia sul piano economico e sociale. 
 
Il provvedimento in arrivo riscriverà in toto l’attuale sistema tributario italiano varato negli anni ’70, introducendo, tra le varie modifiche, anche importanti novità nella tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della vendita di opere d’arte. Le novità in arrivo relative al mondo dell’arte potranno rappresentare un’importante opportunità anche per lo sviluppo di tale mercato, grazie al superamento di situazioni di incertezza sino ad oggi esistenti anche nell’ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità.
 
La riforma dovrà essere attuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega per la riforma fiscale, prevista per il 1. gennaio 2024. Dovranno essere emanati uno o più decreti legislativi.
 
La normativa attualmente vigente in Italia considera mercante d’arte chi professionalmente e abitualmente esercita il commercio di opere d’arte al fine di trarne un profitto. Tale soggetto viene tassato ai fini delle imposte dirette in quanto imprenditore e ai fini IVA ex art. 4 D.P.R. 633/72 (aliquota del 22%; le gallerie d’arte possono adottare il regime del margine, ossia applicare l’IVA ordinaria solo sulla quota di plusvalenza derivante dalla vendita e l’aliquota ridotta del 10% - aliquota che dovrebbe scendere al 5% - sulle importazioni e sulle cessioni dirette dall’artista o dai suoi eredi o legatari). La fattispecie del mercante d’arte ha, quindi, una tassazione ben identificata.
 
Le cose si complicano quando una persona fisica, speculatore occasionale ovvero collezionista, rivende delle opere d’arte in quanto la normativa vigente non individua in maniera dettagliata i confini tra la speculazione occasionale e il puro collezionismo.
 
Nella pratica accade che anche al collezionista, che rivende opere per migliorare la propria collezione, venga contestato dall’amministrazione finanziaria lo svolgimento di un’attività commerciale occasionale, tassabile ai fini delle imposte sui redditi in quanto produttiva di redditi diversi.
I redditi diversi sono determinati in base alla differenza tra i ricavi e i costi; nel caso delle opere d’arte i costi sono costituiti da oneri per la conservazione delle opere (quali a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: restauri, depositi in ambienti protetti, relazioni di stima), oneri assicurativi, oneri per valorizzazione delle opere (inserimento in cataloghi, pubblicazioni, partecipazioni a mostre con relativi costi di trasporto e di assicurazione).
 
La giurisprudenza (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6874, depositata l’8 marzo 2023), richiamando l’art. 55 del vigente TUIR, ha individuato nell’abitualità il nocciolo della questione, abitualità che ricondurrebbe l’operato nell’ambito del reddito d’impresa.
 
Secondo la Suprema Corte al fine di stabilire se sussiste abitualità occorre esaminare i seguenti elementi significativi:
 
  • numero delle transazioni effettuate con cadenza regolare;
  • alienazione di opere di artisti di rilievo;
  • importi elevati delle operazioni;
  • quantitativo di soggetti con cui vengono intrattenuti i rapporti;
  • varietà della tipologia di beni alienati.
 
L’assenza di abitualità esclude la tassazione come reddito d’impresa.
 
Il privato che vende opere d’arte in maniera non abituale può essere considerato uno speculatore occasionale ovvero un collezionista, a seconda della finalità dell’acquisto e del lasso di tempo in cui ha posseduto il bene prima della sua rivendita. Il discrimine tra speculatore occasionale, tassato, e collezionista, non tassato, discende da vari elementi e circostanze fattuali; sembra, ma non è chiarissimo, che secondo la Corte di Cassazione non vi sia tassazione, qualora l’opera d’arte non sia stata acquistata, bensì ricevuta per donazione o per successione.
 
L’art. 5 del Disegno di legge delega di riforma del sistema tributario prevede, in materia di redditi diversi, “L’introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti per la cessione, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo dalla tassazione i casi in cui è assente l’intento speculativo perché, ad esempio, le plusvalenze realizzate sono relative a beni acquisiti a seguito di successione e donazione, è stata effettuata una permuta con altri oggetti o opere o il corrispettivo conseguito sia reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame. Resta ferma la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di contestare la simulazione delle donazioni dei detti oggetti e opere a familiari qualora entro un ristretto lasso temporale questi ultimi li cedano a terzi. Al di fuori di questi ultimi casi, la plusvalenza ottenuta rientrerà tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR”.
 
Pertanto, sarà finalmente chiaro che la persona fisica, privato, che eredita delle opere d’arte, potrà rivenderle senza timori di essere tassato ai fini delle imposte dirette sulle plusvalenze realizzate.
Anche la persona fisica, che riceve opere d’arte a seguito di una donazione, potrà realizzare plusvalenze non tassate purché non si tratti di una donazione tra familiari simulata.
 
Saranno, altresì, individuate altre fattispecie, oltre alla vendita di opere provenienti da successione e/o donazioni, ove non sussiste intento speculativo, quali la permuta di opere con altri oggetti o opere ovvero il conseguimento di un corrispettivo poi reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame.
 
Il Disegno di legge in commento riconosce l’attuale sussistenza di incertezze e dubbi interpretativi; la relativa relazione illustrativa stabilisce infatti che: “L’intervento ha la finalità di porre rimedio alla situazione di incertezza oggi esistente al riguardo, anche nell’ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità; dovrà essere, pertanto, introdotta una specifica disciplina transitoria”.
 
Tale affermazione consente di richiedere ed ottenere l’annullamento delle sanzioni per quanto riguarda i contenziosi pendenti. Infatti, l’art. 10, 3° comma, dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) recita: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria (omissis)”.
 
La disciplina transitoria dovrebbe, molto probabilmente, com’è avvenuto in passato per altre modifiche legislative, prevedere la possibilità di affrancare le plusvalenze con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, che si auspica di aliquota contenuta.
 
Un’opera d’arte appaga la vista dell’osservatore, ne apre la mente, ne arricchisce l’anima, contribuendo alla sua crescita culturale e personale.
 
La riforma fiscale in oggetto consentirà, finalmente, di godersi l’arte in una situazione di certezza giuridica.
 
 
Fidinam può aiutarti
Questo articolo è a cura di Stefania Collari , Associate Partner e Responsabile del Centro di Competenza Corporate Service di  Fidinam & Partners SA.
 
In caso di chiarimenti oppure per richiedere una consulenza contattaci tramite l'apposito formulario.
 
È possibile scaricare questo articolo in versione PDF.

Scarica l'articolo in formato PDF
 

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: