Mediante Decreto Ministeriale è stata introdotta la cd. disciplina Investment Management Exemption (IME), ai sensi della quale viene espressamente prevista - nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - una nuova presunzione legale.
Tale presunzione, più nel dettaglio, esclude l’eventuale veicolo d’investimento residente all’estero - che si avvale di servizi di supporto alla propria attività da parte di Asset Manager (o agenti) residenti in Italia - dalla nota disciplina della stabile organizzazione.
Affinché il veicolo estero non venga qualificato da parte dell’Amministrazione italiana come stabile organizzazione, occorre che i soggetti che gestiscono (i.e. i già menzionati Asset Manager) gli investimenti a questa riconducibili siano qualificabili come agenti indipendenti.
A tal proposito, in capo agli Asset Manager, deve ravvisarsi almeno uno dei seguenti criteri:
Oltre a ciò, l’esclusione in oggetto si applica quando sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
Per quanto concerne il fondo estero, il decreto elenca le caratteristiche che il veicolo deve rispettare affinché il requisito dell’indipendenza possa considerarsi soddisfatto.
Si considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento:
- nessun soggetto può possedere più del 20% del capitale sociale o del patrimonio dell'ente;
- il capitale raccolto deve essere gestito nell'interesse degli investitori e in modo autonomo da parte degli stessi.
Affinché l’Asset Manager sia considerato indipendente -in breve- quest’ultimo dovrebbe:
Premesso che -recentemente - è stato modificato in ottica restrittiva il cd. regime degli “impatriati”: l’ambito soggettivo risulta ora infatti decisamente più stringente (i.e. possono beneficiare del regime solamente i lavoratori collocabili all’interno delle categorie 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni); la disciplina IME potrebbe ben combinarsi con il noto regime di attrazione di capitale umano (ora altamente qualificato) dall’estero.
I veicoli d'investimento esteri, infatti, oltre che poter trarre vantaggio dalla nuova disposizione IME (esclusione dalla disciplina della stabile organizzazione) godrebbero di un valido argomento -in termini di efficientamento fiscale- per contrattare il trasferimento in Italia di Asset Manager altamente qualificati, posto che quest’ultimi potrebbero rientrare nell’ormai elitario ambito soggettivo di applicazione della norma agevolativa prevista per i cd. “impatriati”, in quanto potenzialmente classificabili come professionisti tecnici nelle attività finanziarie – categoria 3.3 nomenclatura ISTAT.
Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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