Conseguenze fiscali
Dal punto di vista fiscale è considerata come una liquidazione della vecchia società con la contemporanea costituzione di una nuova società.
Imposta preventiva
Mantello giuridico con riserve occulte:
Sull’eccedenza di liquidazione è dovuta l’IP (prezzo di vendita > capitale azionario) (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP). L’IP sarà da caricare al vecchio azionista (art. 14 LIP).
Mantello giuridico senza riserve occulte e con perdite riportate:
Gli utili successivi alla cessione del mantello giuridico compensati alla perdita riportata sono parificati alla liberazione gratuita di capitale azionario, la quale è oggetto d’imposta preventiva.
L’imposta preventiva va trasferita al beneficiario della prestazione imponibile. Visto che l’imposta preventiva non può essere dedotta immediatamente dall’azione gratuita, la società deve soddisfare in altro modo il suo obbligo di traslazione fiscale:
- la società preleva l’imposta preventiva presso l’avente diritto al ritiro (35% del relativo valore nominale dei diritti di partecipazione ricevuti gratuitamente)
- il valore nominale dell’azione gratuita viene trattato come distribuzione netta, che ammonta soltanto al 65% della distribuzione lorda, per cui l’imposta preventiva deve essere calcolata e pagata sull’importo calcolato sul 100%. In questo caso l’azionista riceve un reddito supplementare corrispondente all’importo dell’imposta preventiva che egli deve dichiarare come reddito derivante da capitale mobiliare.
La società può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare alle sue obbligazioni fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile (art. 20 OIPrev in correlazione con l’art. 24 cpv. 1 lett. b OIPrev). La procedura è ammessa soltanto se:
- è accertato che le persone a carico delle quali l’imposta dovrebbe essere trasferita, avrebbero diritto al suo rimborso
- il numero non supera venti persone (art. 24 cpv. 2 OIPrev.).
Tassa di bollo
la tassa d’emissione è da calcolare sulla sostanza netta di cui dispone la società all’atto del trasferimento (art. 5 cpv. 2 lett. b LTB), ma almeno sul valore nominale di tutti i diritti di partecipazione esistenti (art. 8 cpv. 1 lett. c LTB). Poiché il mantello giuridico viene paragonato alla costituzione di una nuova società, può essere applicato l’art. 6 cpv. 1 lett. h LTB, il quale prevede l’esenzione per il primo milione di franchi.
Imposte dirette
Siccome da un punto di vista fiscale il mantello giuridico è considerato come liquidazione della vecchia società e contemporaneamente costituzione di una nuova società, le perdite accertate precedentemente all’acquisizione del mantello giuridico non saranno ammesse in deduzione a utili futuri secondo gli art. 67 cpv. 1 LIFD e 75 cpv. 1 LT.