Domiciliazione fiscale dell'azienda in Svizzera

Introduzione

La concorrenza fiscale intercantonale è una caratteristica peculiare del federalismo svizzero. La recente riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS (RFFA) ha spinto i cantoni ad introdurre delle misure atte a mantenere la propria attrattività per le imprese a livello internazionale. Tra le misure ad impatto più immediato, risulta naturalmente l’abbassamento delle aliquote d’imposta cantonali sull’utile delle persone giuridiche. Tali riduzioni hanno avuto, tuttavia, anche il non trascurabile effetto di riposizionare i cantoni nella virtuale classifica nazionale dei più competitivi, in termini di carico fiscale per le imprese.
In un momento storico in cui la mobilità risulta particolarmente agevole, anche grazie ai recenti processi di digitalizzazione, le aziende prendono in seria considerazione la possibilità di localizzare, quindi eventualmente anche di trasferire, la propria attività in cantoni che permettano di conseguire un risparmio fiscale.

È bene tener presente tuttavia che la localizzazione, tipicamente della sede statutaria, ma anche di talune attività aziendali in uno stesso cantone non necessariamente implica che alla società sia riconosciuta l’appartenenza personale (quindi l’assoggettamento illimitato) in quel cantone, se la direzione ed amministrazione effettiva sono esercitate in un cantone differente. Una simile eventualità non solo renderebbe vani gli sforzi ed i costi connessi ad una delocalizzazione in un cantone fiscalmente più attrattivo, ma implicherebbe il rischio che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato da due (o più) cantoni: quello di sede e quello in cui è esercitata l’amministrazione effettiva.
È bene dunque aver presente gli elementi che qualificano il luogo in cui si trova l’amministrazione effettiva e gli oneri nei confronti dell’amministrazione fiscale in caso di accertamento.

Sede statutaria vs. amministrazione effettiva, la Sentenza 80.2019.309/310 della Camera di diritto Tributario (CDT) del Canton Ticino

Come spesso accade, i casi reali aiutano a comprendere meglio i principi teorici. Nella sentenza succitata la CDT ricorda che la sede di una società, così come indicata negli statuti e a registro di commercio, è atta a determinare un assoggettamento per appartenenza personale, se non rappresenta un mero recapito “bucalettere”, che si caratterizza per la mancanza di legami stretti con il territorio e per l’assenza di importanti infrastrutture.

Non solo, anche qualora al luogo di sede vi fosse un minimo di infrastruttura e di personale, e questi non fossero impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative, ma fosse piuttosto una struttura costituita appositamente per dissimulare la realtà, ciò non risulterebbe sufficiente a configurare anche l’amministrazione effettiva. Secondo dottrina e giurisprudenza, l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, o ancora la deviazione d’indirizzo, o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da considerare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria.

Secondo il Tribunale Federale, l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano presso la sede statutaria. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day to day management), nozione a cui si contrappongono da un lato la semplice attività amministrativa e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA.

Nel caso in giudizio, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Canton Ticino ha assoggettato illimitatamente una Sagl con sede statutaria in un altro cantone, in ragione della sua amministrazione effettiva in Ticino. Suddetta Sagl risultava avere quali soci due coniugi entrambi domiciliati in Ticino e quale gerente il marito. I moduli della dichiarazione d’imposta del cantone di sede risultavano inviati all’indirizzo privato dei coniugi, così come la notifica di tassazione dello stesso cantone ed i moduli della dichiarazione del Canton Ticino. Allo stesso modo, tutta la corrispondenza scambiata tra le parti risultava inviata e recapitata ad uffici postali del Canton Ticino.

L’unico dipendente della società era uno dei due soci e gerente, mentre l’attività della società stessa era la gestione di uno studio di architettura, come da ragione sociale scritta in italiano, seppur in un cantone non italofono. Alla CDT è apparso inverosimile come l’unico dipendente potesse essere domiciliato in Ticino e svolgere le attività della propria società nell’altro cantone, dove peraltro non disponeva di uffici propri. Inoltre la CDT ha giudicato significativo che la Sagl fosse stata costituita nel cantone di sede il giorno dopo la cancellazione a Registro di commercio del Canton Ticino della ditta individuale dello stesso gerente della Sagl, oltre al fatto che quest’ultimo risultasse socio di altre società con sede in Ticino.

Il Tribunale Federale ha sancito che, in presenza di importanti infrastrutture, in particolare di uffici e di personale, al luogo della sede statutaria, spetta all’autorità fiscale apportare le prove che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, come nel caso in esame, incombe invece al contribuente l’onere della prova del trasferimento effettivo, e non fittizio, di sede. Nel caso oggetto di giudizio, la contribuente non ha provato in alcuna maniera la presenza di uffici o personale nel cantone di sede. La CDT ha ritenuto pertanto innegabile che la sede statutaria avesse puro carattere formale e che l’amministrazione effettiva della società fosse svolta in Canton Ticino.

Come anticipato, queste fattispecie possono condurre ad una doppia imposizione intercantonale, nel cantone di sede e nel cantone che contesta l’amministrazione effettiva. Essendo tale eventualità in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 della Costituzione, il contribuente ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Non è a tal fine obbligato ad esaurire le istanze di ricorso cantonali in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che ciò avvenga in uno dei due cantoni. Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo, può interporre ricorso al Tribunale federale, impugnando contestualmente anche le decisioni dell’altro cantone, anche se non di ultima istanza.

Conclusioni

Come si evince da quanto sopra descritto, prima di procedere ad un trasferimento intercantonale, magari al fine di beneficiare di migliori condizioni fiscali, è bene valutare che il tutto avvenga in modo tale che il luogo della sede statutaria coincida con il luogo dell’amministrazione effettiva.

Fidinam & Partners SA

Questo articolo è tratto dalla Newsletter Fiscale Fidinam & Partners. L'edizione integrale della Newsletter Fidinam & Partners è disponibile a questo link. Per approfondire i servizi di consulenza fiscale svizzera, cliccate qui

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