Criptovalute: tassazione e calcolo delle plusvalenze in Italia

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La “criptovaluta” è una moneta virtuale che può essere utilizzata alternativamente a quella tradizionale avente corso legale.

E’ definita “valuta virtuale”, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera qq), del decreto legislativo n. 231 del 2007, “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Tassazione delle criptovalute in Italia

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni aventi ad oggetto tali valute, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza di interpello n. 956-39/2018, ha assimilato le criptovalute alle valute estere, allineandosi ai principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-264/14. Pertanto, in ossequio al sopracitato orientamento giurisprudenziale, parrebbe ritenersi che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono criptovalute al di fuori dell’attività d’impresa, le cessioni di valuta virtuale debbano essere qualificate come operazioni “a pronti”, connotate dall’assenza di finalità speculativa e, pertanto, non imponibili. 
In particolare, si rammenta che la dicitura “cessione a pronti” identifica una transazione caratterizzata da uno scambio immediato della valuta contro una valuta differente. 

Sebbene sia intervenuta l’assimilazione delle criptovalute alle cessioni a pronti, non pare però possibile escludere del tutto l’emersione di materia imponibile, qualificabile come reddito diverso, nell’ipotesi in cui la valuta, scambiata o ceduta, derivi da prelievi da portafogli elettronici (cd. wallet), dallo scambio di una criptovaluta con un’altra o, ancora, dallo scambio di una criptovaluta con contropartita in euro la cui giacenza media superi il controvalore di Euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nel periodo d’imposta (art. 67 co. 1-ter T.U.I.R.). 

Nel caso in cui tale giacenza media non dovesse superare l’importo di cui sopra per almeno i 7 giorni consecutivi, sulla scorta di quanto affermato dalla Direzione Regionale Lombardia con l’interpello n. 956-39/2018, non sarebbe possibile neanche la deduzione delle minusvalenze eventualmente realizzate. 

Inoltre, con riferimento al valore in euro della giacenza media, si segnala che quest’ultima deve esser calcolata tenendo in considerazione il cambio di riferimento all’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio) in cui risulta verificato il presupposto impositivo. 

Si tenga altresi conto che, in virtù del fatto che la criptovaluta non è una vera e propria valuta estera, non vi è la presenza di un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento. Di conseguenza, si dovrà tenere conto del valore indicato al 1° gennaio dall’Exchange utilizzato per l’acquisto della valuta virtuale o, in alternativa, se questo dovesse risultare cancellato, quello in cui sono state effettuate il maggior numero di operazioni (si noti che, in tal caso, il valore può differire notevolmente a seconda dell’Exchange utilizzato). 

Calcolo delle plusvalenze derivanti dallo scambio di criptovalute



Ai fini IRPEF, per la determinazione di un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, dallo scambio di una criptovaluta con un’altra o, ancora, dallo scambio di una criptovaluta con contropartita in euro, che abbia integrato le condizioni di cui sopra, è necessario individuare come valore di riferimento il costo d’acquisto o, nel caso in cui la valuta virtuale venga acquisita per donazione, il costo sostenuto dal donante ai sensi dell’art. 68 co. 6 del T.U.I.R. considerando cedute per prime le criptovalute acquisite più recentemente (cd. criterio del “Last In First Out” o “L.I.F.O.”). 

Le plusvalenze, come disposto dall’art. 68 co. 5 del T.U.I.R., possono essere compensate, oltre che con minusvalenze della stessa natura (e quindi anche quelle derivanti dalla cessione di criptovalute), anche con minusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater). Qualora l’ammontare delle minusvalenze risulti superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza potrà essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 

In applicazione delle norme appena citate, per semplicità si riporta di seguito un esempio.

Si ipotizzi che in un Exchange siano state effettuate le seguenti operazioni nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:

  • 10. 01. 2020: acquisto 19 Ethereum al costo unitario di Euro 800,00 (valore complessivo Euro 15.200,00);
  • 15. 01. 2020: acquisto 22 Ethereum al costo unitario di Euro 900,00 (Valore complessivo Euro 19.800,00);
  • 20. 02. 2020: acquisto 14,28 Ethereum al costo unitario di Euro 1.400,00 (Valore complessivo Euro 20.000,00);
  • 30. 03. 2020: acquisto 10,52 Ethereum al costo unitario di Euro 1.900,00 (valore complessivo Euro 20.000,00);
  • 03. 05. 2020: vendita di 40 Ethereum al prezzo unitario di Euro 2.600,00 (Valore complessivo Euro 104.000,00).

Dai dati riportati è possibie anzitutto dedurre che il presupposto della giacenza media superiore ad euro 51.645.69,00 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nel periodo d’imposta risulta verificata.

Si procede quindi con il calcolo della plusvalenza:

Prezzo di vendita= Euro 104.000 (2.600 * 40)

Per la determinazione del costo di acquisto si applicherà il criterio del L.I.F.O. come segue:

(10,52 * 1.900) + (14,28 * 1.400) + (15,23 * 900) = 20.000 + 20.000 + 13.707= 53.707

La plusvalenza imponibile risulterà essere pari a= 104.000 - 53.707= 50.293, soggetta all’imposta sostitutiva del 26% prevista dall’art. 5 co. 2 del D. Lgs. n. 461/97.

Tale imponibile, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione del Modello Unico PF ed in linea con la pronuncia del TAR Lazio n. 1077/2020, deve essere indicato nel quadro RT denominato “Plusvalenze di natura finanziaria”, in quanto realizzato da soggetti titolari di criptovalute.

Un ultimo aspetto da considerare, tutt’altro che secondario, attiene alla territorialità delle criptovalute.

Conl’interpello n. 956-39/2018, l’Amministrazione Finanziaria sostiene che se il wallet nel quale sono detenute le criptovalute è fisicamente localizzato all’estero oppure sia online ma gestito da un intermediario estero, le stesse valute virtuali saranno da considerarsi di fonte estera, con conseguente obbligo di compilazione del quadro RW “Investimenti e attività finanziarie all’estero”, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo di monitoraggio da parte del dententore delle stesse.

Sul punto, però, occorre fornire una precisazione di non poco conto.

Nonostante dalla detenzione di criptovalute estere derivi l’obbligo di compilazione del Quadro RW, si segnala che nessuna imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia (cd. IVAFE) sarà dovuta, in considerazione del fatto che il presupposto impositivo ai fini IVAFE ha ad oggetto esclusivamente i depositi ed i conti correnti di natura “bancaria” e non certamente le criptovalute che, invece, hanno natura “virtuale”.

Fidinam Italia

Questo articolo è a cura di Fidinam Italia. Per restare sempre aggiornati sulla fiscalità delle criptovalute, approfondite i nostri servizi oppure contattateci oggi per una consulenza con i nostri esperti.

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