Italia - Rassegna stampa settimanale dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione


  • Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) commentata in:

- “Definizione agevolata dei tributi locali con ampia discrezionalità degli enti, Il Quotidiano del Commercialista del 04.02.2026: La Legge di Bilancio 2026 permette a Regioni ed enti locali di attivare proprie definizioni agevolate su tributi (e alcune entrate patrimoniali), riducendo o azzerando sanzioni e interessi. Le delibere possono arrivare in qualsiasi momento e riguardare anche accertamenti, contenziosi e rate scadute di piani di dilazione. Gli enti hanno ampia discrezionalità su quali entrate e periodi includere, anche con riscossione affidata a concessionari. L’adesione deve avvenire entro termini fissati dall’ente, comunque non inferiori a 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale. Per le liti pendenti, in assenza di regole dedicate, la richiesta di adesione del contribuente dovrebbe comportare la sospensione del processo e, se il pagamento avviene nei termini, la successiva estinzione del giudizio.
- “Deduzione del costo con l’impairment test per gli intangibles a vita utile definita, Il Quotidiano del Commercialista del 02.02.2026: La legge di bilancio 2026 cambia la deducibilità fiscale di marchi, avviamento e intangibili a vita utile indefinita per i soggetti IAS adopter. In particolare, dal periodo d’imposta successivo al 31/12/2025 la deduzione (max 1/18) parte solo quando i costi passano a Conto economico, tipicamente tramite impairment test. Questo elimina le deduzioni “extracontabili” nei periodi senza svalutazioni, ma può posticipare fisiologicamente la deduzione perché, secondo IAS 36/38, l’impairment non è sempre dovuto. Ne derivano possibili maggiori carichi fiscali e una logica discutibile, perché la deduzione si aggancia a un fenomeno valutativo. Restano dubbi sull’effettiva “transitorietà”: la Relazione illustrativa lascia intendere effetti anche oltre il 2026 per intangibili acquisiti nel 2026, con recupero delle quote non dedotte negli anni successivi. Gli intangibili iscritti prima del 31/12/2025 restano nel regime previgente, ma la convivenza di stratificazioni ante/post 2025 complica molto la gestione, specie nelle business combination.

    • D.Lgs. n. 192/2025, commentato in Interpello probatorio per pochi, ai contribuenti resta l’autodiagnosi, IlSole24Ore del 01.02.2026, pag. 14: Il decreto legislativo in analisi ha coordinato le norme dopo lo spostamento dell’“interpello probatorio” nello Statuto del contribuente (art. 11). Questo interpello serve a chiedere preventivamente all’Agenzia delle Entrate se sussistono le condizioni per accedere a specifici regimi fiscali o se le prove richieste sono idonee (Cfc, società di comodo, consolidato, operazioni con Stati non cooperativi, ecc.). Oggi però è di fatto riservato quasi solo a chi aderisce all’adempimento collaborativo o ai “nuovi investimenti”, imponendo agli altri contribuenti una sorta di “autodiagnosi”. La restrizione riduce la tutela preventiva e aumenta incertezza e rischi sanzionatori, soprattutto nelle fattispecie probatorie più complesse. L’articolo propone come correttivo una “penalty protection”: niente sanzioni se il contribuente prepara e dichiara di possedere documentazione adeguata, bilanciando controlli e certezza del diritto.



Giurisprudenza

    • Sentenza n. 12/2026 della Cgt di Rimini, commentata in Detrazione IVA salva senza prova di frode nella somministrazione illecita di manodopera, Il Quotidiano del Commercialista del 02.02.2026: La Corte di Giustizia tributaria di Rimini, con la sentenza in esame, ha riqualificato un contratto di appalto “labour intensive” in una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, compiendo inoltre una valutazione sul recupero dell’IVA detratta dal committente. Con il ricorso, l’Agenzia sosteneva che l’appalto dissimulava una somministrazione irregolare e che le prestazioni dovessero qualificarsi come “giuridicamente inesistenti”, con conseguente indetraibilità dell’imposta. Invece, la Corte ha distinto tra inesistenza oggettiva, dove la prestazione manca in concreto, inesistenza soggettiva, quando il prestatore formale non coincide con quello reale ed inesistenza giuridica. Nel caso di specie le prestazioni erano state pacificamente eseguite, a nulla rilevando ai fini della detraibilità l’invalidità civilistica del contratto sottostante. La detrazione, infatti, può essere esclusa solo in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti oppure se il committente sapeva (o avrebbe dovuto sapere) di partecipare ad una frode.
    • Sentenza n. 4333/2026 della Corte di Cassazione, commentata in: Il prestanome risponde in prima persona dell’omessa dichiarazione, Il Quotidiano del Commercialista del 04.02.2026: La Cassazione afferma che, nel reato di omessa dichiarazione, il legale rappresentante “di diritto” risponde come autore principale anche se è solo un prestanome e non gestisce davvero la società. Inoltre, l’obbligo di presentare e sottoscrivere la dichiarazione grava direttamente su di lui per legge, quindi, la responsabilità non nasce da un generico dovere di vigilanza, ma dalla violazione di un obbligo personale. Di conseguenza, il reato resta “a soggettività ristretta”, perché può essere commesso solo da chi è legalmente tenuto alla dichiarazione, anche quando l’amministrazione di fatto è in mano a un altro soggetto. Per di più, per la punibilità serve il dolo specifico di evasione: accanto alla scelta consapevole di non presentare la dichiarazione, deve emergere la finalità di evadere, che può essere provata anche dai rapporti tra amministratore di diritto e di fatto e dalla macroscopica illegalità dell’attività. Infine, la sentenza conferma la condanna nel caso concreto, chiarendo anche che il prestanome può rispondere a titolo di concorso se è consapevole dell’intento evasivo di almeno uno degli altri concorrenti.
    • Ordinanza n. 2433/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Sentenza di scioglimento della comunione tra gli ex coniugi esente da registro”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.02.2026: Con l’ordinanza in analisi, la Cassazione ha stabilito che la sentenza di scioglimento della comunione ordinaria tra ex coniugi è esente da imposta di registro, oltre che da bollo e altre tasse, ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987. L’esenzione vale anche se la divisione viene pronunciata dopo il divorzio, al termine di un giudizio autonomo. Nel caso concreto, il primo giudice l’aveva negata, mentre la CTR l’aveva riconosciuta per il legame “consequenziale” con la lite divorzile. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale che amplia l’agevolazione a tutti gli atti diretti a regolare i rapporti patrimoniali tra ex coniugi (e anche verso i figli). La ratio è favorire la sistemazione complessiva dei rapporti economici legati alla crisi coniugale, senza considerare lo scioglimento della comunione come indice di capacità contributiva.

 

Prassi

    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 42022 del 3 febbraio 2026, commentata in Al via l’adesione al tax control framework opzionale, Il Quotidiano del Commercialista del 04.02.2026: Con il provvedimento del 3 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito in modo organico modello, contenuti e modalità per aderire al tax control framework opzionale, chiarendo a chi si applica e come si esercita l’opzione. Il regime è pensato per i contribuenti che, pur non potendo accedere all’adempimento collaborativo, scelgono comunque di strutturare un sistema interno di gestione e controllo del rischio fiscale, così da rendere più trasparente e tracciabile il presidio dei rischi. Di conseguenza, l’adesione avviene con invio tramite PEC all’ufficio competente e produce effetti per due periodi d’imposta, restando irrevocabile nel biennio e rinnovandosi automaticamente se non viene espressamente revocata nei termini. Quando i rischi fiscali vengono rappresentati preventivamente e il contribuente mantiene un comportamento coerente, senza frode né simulazione, allora l’impianto del regime mira a ridurre l’esposizione sanzionatoria collegata a quei profili di rischio.
      Infine, l’Agenzia procede alle verifiche su requisiti e certificazione del sistema, comunica l’esito entro 120 giorni e, al tempo stesso, prevede un coordinamento informativo con la Guardia di Finanza, così da assicurare coerenza tra controlli e flussi di informazioni.
    • Risposta ad interpello n. 9/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Realizzo controllato anche per gli apporti a patrimonio”, IlSole24Ore del 03.02.2026, pag. 35: Gli apporti a patrimonio sono trasferimenti di denaro o beni alla società partecipata senza aumento formale di capitale: rafforzano stabilmente il patrimonio netto perché vanno a riserva, senza attribuire nuove quote o azioni al socio. Proprio per la loro funzione sostanzialmente equivalente ai conferimenti, l’Agenzia delle Entrate con interpello n. 9/2026 ha ammesso che l’apporto di una partecipazione totalitaria a una società interamente partecipata possa fruire del “realizzo controllato” previsto per i conferimenti di partecipazioni. Questa lettura, però, viene motivata soprattutto nei casi in cui l’aumento di capitale sarebbe un mero adempimento formale; tuttavia, lo stesso risultato dovrebbe valere anche con più soci, se l’apporto è effettuato in modo proporzionale alle rispettive partecipazioni. Inoltre, l’impostazione sostanzialistica potrebbe estendersi, con i necessari adattamenti, anche agli altri regimi di realizzo controllato o neutralità (conferimenti di partecipazioni qualificate, di controllo/collegamento e intra-UE) e, per analogia, agli apporti di azienda.


Civile e impresa

    • Ordinanza n. 1950/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “La costituzione di fondo patrimoniale è atto di liberalità revocabile”, IlSole24Ore del 30.01.2026, pag. 37: La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito che la costituzione di un fondo patrimoniale con trasferimento dei beni non è una “donazione obnuziale” se non è fatta in vista di un matrimonio futuro. Nel caso esaminato, infatti, i beni erano destinati ai bisogni di una famiglia già esistente da decenni e il semplice richiamo a questa finalità non basta a far scattare il regime speciale legato alle nozze. Esclusa tale qualificazione, l’atto resta una liberalità a titolo gratuito, non essendo né un dovere imposto dalla legge né accompagnato da una controprestazione per chi dispone. Proprio per questo si applica l’articolo 809 c.c., con la conseguenza pratica che il fondo può essere revocato per sopravvenienza di figli. In sostanza, viene meno l’idea di un “atto blindato” e si riapre la possibilità di revoca quando, dopo la costituzione del fondo, nasce un figlio del disponente.


Dottrina e Attualità

      • Le imprese non possono più mettere i pannelli sui capannoni”, IlSole24Ore del 03.02.2026, pag. 11: I correttivi chiesti dalla Commissione UE per dare il via libera all’Energy Release hanno finito per cambiare il senso della misura, nata per favorire nuovi investimenti nelle rinnovabili. In particolare, la clausola di “clawback” stabilisce che, dopo 20 anni, gli impianti realizzati vadano ceduti al Gse, così da evitare incertezze sul periodo successivo. Il problema è che questa impostazione scoraggia molti progetti concreti, come i pannelli sui tetti dei capannoni, perché rischiano di trascinarsi dietro anche vincoli su spazi e pertinenze. Il paradosso è che l’autorizzazione è arrivata applicando regole sugli aiuti di Stato già superate da un aggiornamento più favorevole alle rinnovabili, che forse avrebbe portato a un esito diverso. In ogni caso, il meccanismo resta un sostegno per le imprese energivore nel breve periodo, anche se spesso passa tramite operatori che ne assorbono una parte del vantaggio.
          • Controlli sui residenti con redditi esteri di lavoro, IlSole24Ore del 02.02.2026, pag. 22: Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui residenti in Italia che hanno percepito redditi da lavoro dipendente all’estero, anche di importo contenuto, grazie allo scambio automatico di informazioni tra Stati. Spesso l’errore nasce dall’idea che la ritenuta subita fuori dall’Italia chiuda la partita fiscale, con il risultato di omettere (o non presentare) la dichiarazione italiana e il relativo credito d’imposta per le imposte estere. In questi casi gli accertamenti tendono a essere “standard”: le somme comunicate dall’estero vengono considerate interamente imponibili in Italia e, senza credito, la contestazione può estendersi anche a rimborsi spese e indennità. La doppia imposizione può però essere ridotta in contraddittorio o con accertamento con adesione, a patto di dimostrare con documenti adeguati la “definitività” delle imposte pagate all’estero. Il nodo più delicato riguarda chi ha subito ritenute alla fonte, perché spesso serve un’attestazione dell’autorità fiscale estera che certifichi il corretto versamento e la posizione del contribuente nell’anno interessato.




 

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