Italia - Rassegna stampa settimanale dal 3 al 9 ottobre 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.


Legislazione

    • Art. 23 D.lgs. 148/2026, commentato in “Nuova presunzione di distribuzione degli utili al nodo della concorrenza”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.10.2026: L’articolo in esame codifica la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, limitandone l’operatività ai costi inesistenti dedotti e confermando la natura finanziaria dei maggiori utili, con tassazione mediante ritenuta a titolo d’imposta del 26% per le persone fisiche non imprenditori. Ciò posto, la Cassazione ha escluso l’efficacia retroattiva della disposizione, non essendo inquadrabile come norma di interpretazione autentica. Quanto alla decorrenza, la tesi maggiormente condivisibile individua l’applicazione delle novità negli accertamenti emessi dal 12 agosto 2026.


Giurisprudenza

    • Ordinanza n. 26234/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Utili società a base ristretta, la riforma non è retroattiva”, Il Sole 24 Ore del 07.10.2026, pagina 34: Con l’ordinanza in esame, la Corte di cassazione ha escluso l’applicazione retroattiva dell’art. 23 del D.lgs. 148/2026 nei giudizi pendenti sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La nuova norma, in vigore dal 12 agosto 2026, ha codificato la presunzione nelle società a ristretta base partecipativa con un perimetro più ristretto rispetto alla precedente elaborazione giurisprudenziale. La presunzione opera solo per componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati o per componenti negativi indeducibili perché inesistenti, escludendo i costi effettivamente sostenuti ma indeducibili per inerenza o competenza. In assenza di una disciplina transitoria, opera l’art. 11 delle preleggi e la norma non si applica alle fattispecie già perfezionate. La Cassazione ha inoltre escluso la natura interpretativa o ricognitiva dell’art. 23, qualificandolo come norma innovativa e a “fattispecie vincolata”. Nei giudizi pendenti resta quindi operativa la presunzione di matrice giurisprudenziale nella versione “estesa”.
    • Sentenza n. 1443/2026 della Corte d’Appello di Torino, commentata in “Finanziamento del socio non escluso in assenza di interessi e termini di restituzione”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.10.2026: Con la sentenza in analisi, la Corte d’Appello di Torino ha ribadito che la qualificazione del versamento del socio come conferimento o come finanziamento dipende dall’interpretazione della volontà negoziale delle parti, e che l’onere di provare il mutuo grava su chi ne chiede la restituzione. Nel caso esaminato, gli eredi del socio accomandatario di una sas chiedevano la restituzione di un versamento effettuato dal de cuius con causale “prestito personale infruttifero”, mentre la società sosteneva che il finanziamento fosse simulato per evitare l’imposta di registro. Riformando la decisione di primo grado, la Corte ha escluso che fossero decisive l’assenza di interessi e di un termine di restituzione, poiché il mutuo può essere infruttifero e in mancanza di termine si applica l’art. 1183 c.c., così come la mancata menzione del finanziamento nel contratto di cessione della partecipazione. La causale del bonifico, pur non avendo valore di scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c., è stata invece valorizzata quale elemento indiziario, valutabile insieme agli altri elementi acquisiti in giudizio. Dirimente è stata, infine, l’inammissibilità della testimonianza del commercialista diretta a dimostrare la simulazione del finanziamento: la Corte ha ritenuto applicabili gli artt. 1417 e 2722 c.c., in quanto gli eredi agivano per far valere un diritto già presente nel patrimonio del de cuius.



Prassi

    • Videoconferenza del 24 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Tassazione in entrata del trust anche quando le franchigie escludono l’imposta”, il Quotidiano del Commercialista del 05.10.2026: Nel corso della Videoconferenza in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi sulla “tassazione in entrata” del trust introdotta dall’art. 4-bis del D.Lgs. 346/90. La norma prevede, in linea di principio, la “tassazione in uscita”, al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, consentendo al disponente di optare per la tassazione anticipata al momento della dotazione. L’Agenzia ha precisato che tale opzione è possibile anche quando, per effetto delle franchigie, non sia dovuto alcun versamento d’imposta. Il chiarimento dovrebbe estendersi anche agli altri casi in cui l’imposta non risulti dovuta per effetto di norme agevolative, come l’esenzione per i trasferimenti di aziende o partecipazioni a favore di discendenti o coniuge.
    • Risposta in Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Nuda proprietà, è stretta fiscale”, ItaliaOggi del 05.10.2026, pagina 9: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la risposta a interpello n. 116 del 4 giugno 2026, precisa che, ai fini dell’esenzione dall’imposta di donazione ex art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. 346/90, la nuda proprietà delle quote di una snc o sas non è sufficiente, è necessario che il figlio acquisisca pieni poteri gestori e mantenga la partecipazione per almeno cinque anni. Tale interpretazione si pone in parziale contrasto con la pronuncia n. 7619/2026 della Suprema Corte, che aveva ritenuto sufficiente l’impegno quinquennale del nudo proprietario. Alla luce di ciò, negli atti di donazione occorre attribuire al figlio i poteri di amministrazione e rappresentanza, riservando al genitore usufruttuario i soli diritti patrimoniali.
    • Videoconferenza del 24 settembre 2026 dell’Agenzia delle entrate, commentata in “Riporto delle perdite nelle fusioni con perizia giurata entro la dichiarazione dei redditi”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.10.2026: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle limitazioni al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione ex art. 172 del TUIR. In primo luogo, il riporto delle perdite è subordinato al test di “vitalità” e al limite del patrimonio netto, determinato in base al valore economico o contabile. Premesso che il valore economico deve risultare da una relazione giurata di stima, l’Agenzia ha precisato che questa deve essere giurata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’operazione ha acquisito efficacia giuridica ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. Ciò posto, secondo la circolare Assonime, la perizia deve basarsi sui metodi ordinariamente ammessi dalla tecnica aziendale e sarebbe contestabile solo in caso di macroscopici errori o manifesta irragionevolezza. Da ultimo, la predisposizione della perizia resta una scelta della società: in sua assenza, assume rilievo il patrimonio netto contabile.
    • Risposta a interpello n. 155/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Approccio errato sui dividendi trattenuti post conferimento in realizzo controllato”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.10.2026: Con la risposta in esame, l'Agenzia delle Entrate conferma l’impostazione in precedenza adottata con la risposta n. 215/2022 in materia di conferimenti di partecipazioni in regime di realizzo controllato ex art. 177 del TUIR, seguiti dalla distribuzione di dividendi alla conferitaria e dal rimborso di finanziamenti soci. Sul punto, l’Agenzia esclude l’abuso del diritto in assenza di un vantaggio fiscale indebito, purché i dividendi siano destinati allo sviluppo dell’attività economica della conferitaria. Diversamente, qualora il conferimento fosse preordinato a utilizzare le risorse della partecipata per rimborsare i finanziamenti soci anziché distribuire direttamente i dividendi, le operazioni potrebbero integrare una fattispecie abusiva. La criticità dell’orientamento risiede tuttavia nell’individuazione del vantaggio fiscale indebito, che non va ravvisato nella minore plusvalenza imponibile derivante dal realizzo controllato, bensì nell’eventuale differimento sine die della fase di prelievo IRPEF dei redditi societari prodotti in forma di società di capitali.



Civile e impresa

    • “Nullo il testamento pubblico redatto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.10.2026: La Cassazione, con la sentenza n. 2648/2026, dichiara nullo un testamento pubblico redatto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Il testamento, in quanto atto personalissimo, richiede che il testatore manifesti la propria volontà in modo libero e autonomo, senza forme di assistenza o rappresentanza. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva, di regola, la capacità di testare, salvo specifiche limitazioni disposte dal giudice tutelare con provvedimento motivato. Ne consegue che, se capace di testare, deve farlo autonomamente. In caso contrario, il testamento deve essere escluso.



Dottrina e Attualità

    • “Per le erogazioni liberali agli ETS concetto di cumulo da precisare”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.10.2026: Nelle istruzioni ministeriali ai modelli dichiarativi e in vari documenti ufficiali della prassi (dalla circolare n. 13 del 2019 alla guida “erogazioni liberali”), sembra che per l’Agenzia delle Entrate, la non cumulabilità tra detrazione e deduzione per le erogazioni liberali agli ETS riguarda l’intero monte delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta, e non ciascuna singola erogazione. Sul punto, il dato letterale dell’art. 83, comma 4, del CTS non è però chiaro e la generalità dei contribuenti ha finora adottato una lettura più “letterale” e “tradizionale”. Pertanto, sarebbe opportuno che l’Agenzia affrontasse il tema in modo netto e, ove confermasse tale interpretazione, richiamasse gli uffici sulla non applicazione di sanzioni ai contribuenti che abbiano adottato comportamenti difformi.
    • “Titolari effettivi, moduli nuovi e vecchie criticità”, Il Sole 24 Ore del 03.10.2026, pagina 28: Il decreto Mimit del 23 settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre, approva le nuove specifiche Fedra 7.20 per il Registro dei titolari effettivi, in attuazione del D.Lgs 122/2026, ma non ne riapre immediatamente l’accesso, subordinato a un successivo provvedimento ministeriale. In particolare, il modulo “titolari effettivi” introduce la dichiarazione delle “circostanze eccezionali”, che consente di motivare l’esclusione dell’accesso in presenza di rischi sproporzionati, anche per frode, ricatto o violenza, o quando siano coinvolti minori o incapaci. La decisione spetta alla Camera di commercio caso per caso; la dichiarazione Dce deve essere firmata digitalmente e corredata, se necessario, dalla documentazione probatoria. Restano da chiarire il coordinamento con la sentenza della Corte di giustizia Ue del 21 maggio 2026 e la possibilità di ottenere una tutela cautelare prima della divulgazione dei dati. Dubbi anche sulla transizione di 60 giorni per l’utilizzo della vecchia modulistica: essa non equivale a una sanatoria né chiarisce la base giuridica della raccolta delle dichiarazioni durante la sospensione del Registro.
    • “Operazioni transfrontaliere a maggioranza nelle società di persone”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.10.2026: Con lo Studio n. 73-2026/I, il Consiglio nazionale del Notariato esamina le modifiche al D.Lgs. 19/2023 introdotte dal D.Lgs. 88/2025 in materia di operazioni straordinarie transfrontaliere e internazionali. In particolare, il correttivo interviene sulla trasformazione, precisando che essa si considera trasferimento della sede all’estero indipendentemente dal luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante, e chiarisce gli adempimenti relativi al progetto e al certificato preliminare. Sul punto, lo Studio analizza le modifiche alla disciplina di fusioni e scissioni, con specifico riguardo alle semplificazioni per la scissione mediante scorporo, all’esclusione di alcuni diritti dei soci e all’estensione da 30 a 45 giorni del termine per il deposito dell’atto di scissione. Da ultimo, vengono esaminate le novità sulle maggioranze assembleari: per le spa viene meno il riferimento al trasferimento della sede all’estero ai fini del quorum rafforzato, mentre per le società di persone l’approvazione delle operazioni transfrontaliere è deliberata a maggioranza, determinata in base alla partecipazione agli utili, superando l’orientamento che richiedeva l’unanimità.
    • “Attivo il nuovo servizio online per le comunicazioni sul visto di conformità”, Il Quotidiano del Commercialista del 07.10.2026: L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile “Vi.diCo.Web - Visto di conformità”, il nuovo servizio online per trasmettere la comunicazione relativa all’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità. Fino al 10 gennaio 2027 restano utilizzabili PEC, raccomandata A/R e consegna a mano; dall’11 gennaio 2027 la trasmissione sarà esclusivamente telematica. Ciò posto, il servizio consente di inviare la prima comunicazione, le variazioni dei dati e la rinuncia alla facoltà di apporre il visto, allegando la documentazione richiesta. Le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi; la procedura consente di utilizzare una comunicazione precompilata con i dati già trasmessi. Il professionista può inoltre consultare le comunicazioni inviate o in corso di compilazione e selezionare il profilo organizzativo attraverso cui esercita l’attività.




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