Italia - Rassegna stampa settimanale dal 8 al 14 novembre 2025

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità.

Legislazione


  • Ddl di Bilancio 2026, commentato in:

    -  Holding, strada tutta in salita per la programmazione fiscale, IlSole24Ore del 12.11.2025, pagina 33: Il quadro fiscale delle holding industriali è interessato da tre interventi che modificano in modo rilevante la determinazione del reddito e gli adempimenti in qualità di sostituti d’imposta In particolare, la risposta a interpello 90/2025 ha limitato la deducibilità dei bonus collegati a operazioni Pex al 5%, richiedendo un rigoroso collegamento tra compenso variabile e plusvalenza realizzata. Inoltre, l’articolo 1-bis del Dl 84/2025 ha abrogato, dal 2025, l’addizionale Irpef del 10% sui compensi variabili dei manager delle holding industriali, estendendo l’effetto anche a emolumenti maturati in anni precedenti ma corrisposti nel periodo d’imposta. Infine, ulteriori effetti derivano dal Ddl di Bilancio 2026, che prevede (i) l’allungamento del periodo di possesso per le plusvalenze non Pex, (ii) la tassazione integrale dei dividendi da partecipazioni inferiori al 10%, (iii) l’incremento temporaneo dell’aliquota Irap, e (iv) l’introduzione di un limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni immobilizzate e la tassazione della differenza su operazioni in azioni proprie, con estensione del regime di deduzione alle stock option cash settled.

    -  Dividendi, verso due soglie: il 5% o fino a 1,2 milioni di euro, IlSole24Ore del 13.11.2025, pagina 9: Il Governo sta valutando una revisione della nuova tassazione dei dividendi per attenuare gli effetti della limitazione del regime di esclusione alle partecipazioni sopra il 10%, introdotta in seguito alla sentenza della Corte di giustizia UE. L’ipotesi allo studio introduce una doppia soglia di accesso all’esenzione, applicabile a partecipazioni superiori al 5% o a una soglia qualificata di circa 1,2 milioni di euro, soluzione che eviterebbe un aggravio per holding e start-up. Restano però da reperire le coperture, poiché la disciplina attuale assicura oltre 700 milioni nel 2026 e più di un miliardo negli anni successivi. Tra le opzioni, è allo studio la reintroduzione dell’affrancamento dell’oro con imposta sostitutiva del 13%, mentre la maggioranza valuta anche l’esclusione delle holding industriali dall’aumento dell’Irap.



Giurisprudenza

 

  • Ordinanza n. 19159/2025 della Corte di Cassazione, commentata in Anche sui conti cointestati l’onere della prova spetta al contribuente, Il Quotidiano del Commercialista del 10.11.2025: La Cassazione, con l’ordinanza in analisi, ha stabilito che, in tema di accertamenti bancari, i dati dei conti correnti costituiscano presunzione legale ex art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972, senza necessità di ulteriori riscontri da parte dell’Amministrazione. Ne deriva che il contribuente deve fornire una prova contraria analitica e documentata, riferita a ogni singola movimentazione. Tale onere vale anche per i conti cointestati, per i quali la mera cointestazione non esclude la riferibilità delle somme al soggetto verificato. La giurisprudenza esclude che possano rilevare giustificazioni generiche o considerazioni basate su elementi di carattere familiare o gestionale. I giudici di merito sono tenuti a verificare in modo puntuale la prova fornita e a motivare specificamente su ogni operazione contestata.
  • Sentenza n. 1125/2025 della Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano, commentata in Impatriati, rileva la novità del contratto”, ItaliaOggi del 10.11.2025, pagina 26: La Cgt di I grado di Milano, con la sentenza in analisi, ha riconosciuto il diritto al regime degli impatriati ex art. 16 D.Lgs. 147/2015 in favore di un contribuente rientrato in Italia dopo un periodo di lavoro in Messico presso la stessa società, evidenziando la novità sostanziale del contratto stipulato al rientro. Il Collegio ha precisato che i requisiti previsti dalla norma non possono essere limitati dalle circolari dell’Agenzia delle entrate che richiedono la discontinuità lavorativa. Nel caso concreto, il nuovo contratto prevedeva mansioni e responsabilità di livello superiore, idonee a qualificare una effettiva nuova posizione lavorativa in Italia. Pertanto, il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del rimborso richiesto.



Prassi

 

  • Consultazione n. 19/2025 di Assonime, commentata in “Serve una correzione di rotta sui dividendi”, IlSole24Ore del 12.11.2025, pagina 33: Le osservazioni in esame sul Ddl Bilancio 2026 criticano la prevista tassazione integrale dei dividendi intersocietari provenienti da partecipazioni inferiori al 10%, ritenuta in contrasto con i principi del sistema e idonea a generare imposizione multipla lungo le catene societarie. La soglia elevata e l’assenza di correttivi renderebbero il regime meno competitivo rispetto agli ordinamenti europei, con possibili distorsioni nella localizzazione delle holding e fenomeni di arbitraggio tra dividendi e plusvalenze. In particolare, si propongono (i) soglie differenziate, (ii) requisiti aggiuntivi e (iii) esclusione totale per partecipazioni sopra soglia e per il consolidato fiscale.
  • Documento Unioncamere, commentato in Obbligo di PEC solo per alcuni amministratori, Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2025: Il documento in esame fornisce i primi chiarimenti sull’obbligo, introdotto dall’art. 13 comma 3 del DL 159/2025, di comunicare al Registro delle imprese un domicilio digitale riferito all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del CdA. In particolare, tale obbligo riguarda esclusivamente le società di capitali, comprese consortili e cooperative, ed esclude amministratori di società di persone, consiglieri privi di deleghe, amministratori ex art. 2475 comma 3 c.c. e liquidatori. Per i soggetti già in carica al 31 ottobre 2025 la comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2025, con applicazione dell’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008 e sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata in caso di omissione. Per nuove nomine o conferme la comunicazione deve essere contestuale alla richiesta di iscrizione, pena sospensione dell’adempimento.



Civile e impresa

  • Disegno di Legge Semplificazioni 2025, commentato in Sui beni donati ridotta la tutela per gli eredi titolari della legittima, IlSole24Ore del 9.11.2025, pagina 26: Il Ddl in oggetto, approvato dal Senato, prevede l’abolizione dell’azione di restituzione, storica tutela dei legittimari nei confronti degli acquirenti di beni oggetto di donazione. Si evidenzia che l’azione di restituzione consente ai legittimari, in caso di incapienza del donatario, di agire contro l’attuale proprietario del bene, anche se terzo inconsapevole. Tale meccanismo ha inciso negativamente sulla commerciabilità di immobili e partecipazioni donate, esponendo gli acquirenti a rischi successori anche a grande distanza di tempo. Nonostante il limite ventennale introdotto dal Dl 35/2005, l’opposizione dei legittimari mantiene potenzialmente illimitata l’azione. Pertanto, la riforma mira a rimuovere questo fattore di instabilità nei trasferimenti di beni donati.



Dottrina e Attualità

 

  • Ravvedimento operoso ancora possibile dopo lo schema di atto, Il Quotidiano del Commercialista dell’11.11.2025: L’art. 6-bis L. 212/2000 consente all’Amministrazione di anticipare i rilievi mediante schema di atto, rispetto al quale il contribuente può presentare deduzioni o attivare l’accertamento con adesione. È possibile, ai sensi dell’art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997, procedere a ravvedimento anche dopo lo schema di atto, con riduzione delle sanzioni generalmente a 1/6 o 1/5 del minimo, concordando informalmente con l’Ufficio gli importi ravveduti. L’adesione permette di negoziare la pretesa e beneficiare, seppur limitatamente, del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 8, D.Lgs. 472/1997, con riduzione delle sanzioni a 1/3. A differenza del ravvedimento, adesione e acquiescenza consentono il pagamento rateale ex art. 8 D.Lgs. 218/1997.
  • Quadro RW, obblighi dichiarativi rafforzati,ItaliaOggi del 12.11.2025, pagina 33: Il Quadro RW del modello Redditi PF 2025, aggiornato al 24 giugno, rafforza gli obblighi di monitoraggio fiscale per le persone fisiche residenti in Italia, includendo wallet digitali, conti su exchange esteri e dispositivi hardware di conservazione. Sul punto, è confermata l’applicazione dell’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), pari allo 0,2% annuo del valore al 31 dicembre. In assenza di localizzazione specifica, si utilizza il codice “XX”. L’omessa compilazione comporta sanzioni dal 3% al 15% (fino al 30% per Paesi black list), con possibilità di ravvedimento operoso.
  • Problemi ancora aperti per il conferimento di partecipazioni intra-Ue, Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2025: Il DLgs. 192/2024 ha modificato gli articoli 177 e 178 del TUIR per riallineare la disciplina degli scambi di partecipazioni alla direttiva 2009/133/CE, eliminando la precedente condizione dell’obbligo legale o statutario per la neutralità nelle integrazioni di partecipazioni già di controllo. L’intervento consente inoltre l’applicazione del regime anche quando conferente e conferitaria risiedono nello stesso Stato membro diverso dall’Italia. Permane tuttavia la clausola che richiede la residenza fiscale in Italia di almeno uno dei partecipanti allo scambio, con la conseguenza di rendere imponibili in Italia, ai sensi degli artt. 9, comma 5, e 23, comma 1, lett. f), i conferimenti intracomunitari di partecipazioni qualificate in società italiane tra soggetti esteri. L’effetto è evitato solo quando trova applicazione la Convenzione contro le doppie imposizioni, salvo casi di potestà impositiva concorrente come nel Protocollo Italia-Francia.
  • La Golden Green Card: la proposta Trump per la residenza USA a pagamento e lo stato reale del processo, articolo di Salussolia Associates:  La “Golden Green Card” proposta da Trump nel 2025 configura una forma di residenza permanente acquistabile tramite investimenti elevati, trasformando l’immigrazione in un meccanismo di mercato fondato sulla capacità economica del richiedente. Nonostante l’eco mediatico e oltre 70.000 manifestazioni d’interesse, il progetto non ha alcuna base normativa: mancano legge, regolamenti USCIS e atti del Congresso. Inoltre, rimangono irrisolti i profili giuridici e fiscali, inclusa la compatibilità con il principio della tassazione mondiale dei residenti e l’assenza di criteri certi per l’eventuale accesso alla cittadinanza. Finché non vi sarà un atto legislativo, il progetto resta un costrutto politico-culturale privo di effetti giuridici concreti.





 

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