Italia - Rassegna stampa settimanale 28.03 - 03.04

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e attualità.

Legislazione

DL n. 38/2026, commentato in:

  • Già in Gazzetta il nuovo decreto fiscale”,  Il Quotidiano del Commercialista del 28.03.2026: Il decreto in analisi introduce numerose misure, tra cui il ripristino dal 1 ° gennaio 2026 del regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption, al fine di eliminare criticità applicative e semplificare il sistema. Tra le principali novità, si segnalano la soppressione dei limiti territoriali alla maggiorazione dell’ammortamento, il rinvio al 1° luglio 2026 del contributo sulle spedizioni extra-UE sotto i 150 euro e la proroga di alcune ritenute per specifici operatori. Viene inoltre aumentata a 118 euro l’imposta di bollo sui conti correnti delle persone giuridiche. Il decreto disciplina anche aspetti IVA sulle operazioni permutative, introduce agevolazioni per premi sportivi dilettantistici e aggiorna norme su lavoratori impatriati, riscossione e crediti d’imposta.
  • Iper-ammortamenti senza più limiti territoriali per l’acquisto di beni”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.03.2026: Il decreto-legge in analisi ha eliminato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il vincolo territoriale che limitava gli iper-ammortamenti ai beni prodotti nell’UE o nello SEE, estendendo così l’agevolazione a tutti gli investimenti ammissibili. Restano invariati i requisiti oggettivi, che riguardano beni materiali e immateriali 4.0 interconnessi e investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Tale modifica si è resa necessaria per rispondere alle criticità applicative emerse nell’applicazione dell’agevolazione in analisi e mira a favorire la sua operatività. Infine, si sottolinea che l’intervento dovrebbe sbloccare l’emanazione del decreto attuativo, atteso per definire procedure e aspetti applicativi, su cui permangono alcune incertezze, tra cui il calcolo degli scaglioni, il coordinamento con il credito d’imposta 4.0 e il trattamento dei beni immateriali.
  • Eliminata la soglia del 5% per beneficiare dell’esclusione dei dividendi”, Il Quotidiano del Commercialiste del 31.03.2026: Il decreto-legge in esame ha abrogato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, le soglie minime di partecipazione (5% o 500.000 euro) introdotte dalla legge di bilancio 2026 per l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori e per l’applicazione della participation exemption, rendendole di fatto inapplicabili. Vengono meno anche gli obblighi di ricalcolo degli acconti 2026, ripristinando le regole ordinarie. Tuttavia, possono residuare effetti per distribuzioni già effettuate nel primo trimestre 2026, in particolare in relazione alle ritenute sui dividendi verso soggetti UE/SEE. In tali casi, è possibile correggere il prelievo applicato, adeguandolo all’aliquota ridotta dell’1,20% entro i termini di versamento, con eventuale restituzione al socio delle maggiori ritenute operate, ferma la necessità di idonea documentazione.

 

Giurisprudenza

 
    • Sentenza n. 7694 della Corte di Cassazione, commentata in “Società esterovestita, non basta la sede in Italia”, IlSole24Ore del 01.04.2026, pagina 35: Con la sentenza in esame, la Cassazione afferma che, ai fini dell’esterovestizione, non basta dimostrare la direzione di fatto dall’Italia o un vantaggio fiscale, ma occorre provare che la società estera sia una costruzione di puro artificio. Nel caso in esame, la Corte ha escluso la residenza fiscale italiana di una società portoghese, ritenendo insufficiente una prova fondata, in modo frammentario, sul ruolo di amministratori di fatto italiani e sui rapporti con la società nazionale. Al contrario, ha valorizzato elementi sostanziali idonei a dimostrare l’effettiva operatività in Portogallo, quali la (i) sede sociale, (ii) il personale non italiano e (iii) lo svolgimento in loco delle riunioni societarie. Pertanto, ne consegue che la localizzazione all’estero non può essere disconosciuta in via presuntiva, in assenza di concreti indici di artificiosità, in coerenza con l’orientamento unionale.
    • Ordinanza n. 7619/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Esente la donazione di nuda proprietà di quote di società semplice”, Il Quotidiano del Commercialista del 31.03.2026: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione è tornata sul tema dell’esenzione dall’imposta di donazione per il trasferimento di partecipazioni societarie, soffermandosi sulle quote di società di persone. In particolare, la Corte ha ribadito che, a differenza delle società di capitali, tale beneficio spetta ai trasferimenti a favore di coniuge o discendenti e, per le società di persone, prescinde dal requisito del controllo, ma richiede il rispetto di un vincolo quinquennale. Inoltre, la pronuncia chiarisce che le donazioni esenti non devono essere incluse nel calcolo del coacervo ai fini della franchigia. Nel caso esaminato, relativo alla donazione della nuda proprietà di quote di una società semplice agricola, la Corte afferma che l’esenzione si applica se viene garantita la prosecuzione dell’attività d’impresa. Tale obbligo, precisa la Cassazione, ricade sul nudo proprietario, unico soggetto titolare della qualità di socio e dei poteri decisionali, e non sull’usufruttuario.
    • Ordinanza n. 7665/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Dichiarazione indispensabile per l’esenzione nella successione di quote”, Il Quotidiano del Commercialista del 02.04.2026: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, affronta il tema dell’esenzione dall’imposta di successione per il trasferimento di aziende o partecipazioni, concentrandosi sugli aspetti dichiarativi. La pronuncia chiarisce che la dichiarazione di impegno quinquennale alla prosecuzione dell’attività o al mantenimento del controllo, da rendere contestualmente alla dichiarazione di successione, costituisce un presupposto essenziale per accedere al beneficio. In assenza di tale dichiarazione, l’esenzione non spetta, indipendentemente dal successivo rispetto sostanziale delle condizioni. La Corte precisa che tale requisito aveva valore costitutivo già nella disciplina previgente, anche senza un’espressa previsione di decadenza. Inoltre, la dichiarazione deve provenire direttamente dal beneficiario e non può essere sostituita da quella di altri coeredi, salvo delega. La decisione rafforza l’orientamento secondo cui le agevolazioni fiscali richiedono il rispetto rigoroso degli adempimenti formali previsti dalla legge.



 

Prassi

  • Risposta ad interpello n. 90/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in I dividendi esenti al 95% devono derivare dalla volontà di dividere gli utili, Il Quotidiano del Commercialista del 01.04.2026: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in analisi, chiarisce il trattamento fiscale degli utili distribuiti in modo non proporzionale tra soci. In presenza di una delibera assembleare motivata da esigenze specifiche (es. supporto finanziario a un socio), la distribuzione non è considerata interamente come dividendo. La quota proporzionale resta dividendo e beneficia dell’esenzione del 95%, mentre la parte eccedente è qualificata come sopravvenienza attiva e tassata al 100%. Gli altri soci sono tassati solo sui dividendi effettivamente percepiti (imponibili al 5%). L’Agenzia evidenzia quindi la rilevanza della causa economica rispetto alla forma giuridica. Restano dubbi per i soci persone fisiche non imprenditori e per i profili civilistici in assenza di specifiche previsioni statutarie.
  • Provvedimento n. 106520/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Opzione per il prelievo del 15% con dividendi imponibili”, Il Quotidiano del Commercialista del 02.04.2026: Il provvedimento in analisi introduce nuove regole sul regime opzionale per le società italiane con controllate estere a bassa tassazione, prevedendo un prelievo del 15% sull’utile contabile. La principale novità consiste nella ridefinizione dell’opzione, ora intesa come modalità semplificata per determinare la tassazione effettiva estera, considerata automaticamente soddisfatta tramite il versamento del 15%. Restano confermate alcune regole operative, tra cui l’esercizio dell’opzione da parte della controllante e l’estensione alle società acquisite. Cambiano invece i criteri di determinazione dell’utile contabile e, soprattutto, il regime dei dividendi, che diventano imponibili (in misura limitata) con riconoscimento del credito per imposte estere. Il provvedimento ha effetto retroattivo dal 2024, obbligando i contribuenti ad adeguarsi anche per il passato, senza sanzioni o interessi. Viene inoltre rivisto il sistema di monitoraggio dei valori fiscali, che torna obbligatorio durante l’opzione.



Dottrina e Attualità



    • Partecipazione nella beneficiaria attribuita alla scissa con “sostituzione” del patrimonio”, Il Quotidiano del Commercialista del 31.03.2026: L’articolo analizza gli effetti contabili della scissione “mediante scorporoex art. 2506.1 c.c., evidenziando che, a differenza della scissione tradizionale, la partecipazione nella società beneficiaria viene attribuita alla società scissa e iscritta nel suo attivo. Ciò comporta che il patrimonio della società scissa non si riduce, ma viene sostituito, in tutto o in parte, da partecipazioni nella beneficiaria. In generale, tale partecipazione è iscritta per un valore pari al patrimonio netto trasferito. Se la beneficiaria è interamente partecipata o si genera un avanzo (o disavanzo non allocabile), non emergono differenze contabili; invece, se si genera un disavanzo allocabile, la partecipazione può essere iscritta a un valore superiore, generando una differenza positiva. Questa differenza non rileva a conto economico ma viene imputata a patrimonio netto come riserva. Dal punto di vista fiscale, tale riserva è assimilata a utili liberamente distribuibili e la scissione resta neutrale ai sensi dell’art. 173 del TUIR.
    • Unica dichiarazione di successione per tutti gli eredi”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.04.2026: L’articolo evidenzia come la disciplina dell’imposta di successione contribuisca a rendere particolarmente complessa la gestione delle vicende ereditarie. In particolare, viene sottolineato che l’obbligo di presentazione della dichiarazione sorge già per i “chiamati” all’eredità, anche senza accettazione, e che l’imposta viene comunque calcolata come se fossero eredi. Solo la rinuncia, infatti, consente di evitare tali adempimenti. Inoltre, una volta intervenuta l’accettazione, gli eredi rispondono in solido del pagamento, con la conseguenza che ciascuno può essere chiamato a versare l’intero importo dovuto. In questo quadro, si inserisce il principio dell’unicità della dichiarazione, che può essere presentata anche da un solo soggetto ma deve necessariamente comprendere l’intero asse ereditario. Ne deriva, pertanto, un sistema che, specie in presenza di conflitti tra coeredi, può generare rilevanti criticità operative.



 

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