Italia - Rassegna stampa settimanale dal 28 giugno al 4 luglio 2025

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

 

  • DM 27 giugno 2025, commentato in “Operative le norme sulla libera compensabilità delle perdite infragruppo”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.06.2025: Il decreto in analisi contiene le disposizioni attuative dell’art. 177-ter del TUIR sulla libera compensabilità delle perdite infragruppo, escludendo l’applicazione di limitazioni previste in caso di trasferimento di partecipazioni, cambio di attività o operazioni straordinarie. Il decreto chiarisce che le perdite sono compensabili se maturate in periodi in cui le società erano già parte dello stesso gruppo fin dall’inizio del periodo d’imposta. Inoltre, le perdite anteriori all’ingresso nel gruppo possono essere considerate “omologate” solo se sottoposte ai test di vitalità e al limite del patrimonio netto, e si considerano realizzate nel periodo in cui tali test sono effettuati. La disposizione in oggetto chiarisce anche come calcolare l’anzianità di gruppo in caso di fusioni, scissioni o conferimenti, attribuendo ad esempio l’anzianità minore alla società risultante da una fusione interna al gruppo. Infine, viene chiarito come, in caso di uscita dal consolidato fiscale, le perdite riattribuite perdono lo status di omologate.
  • DL n. 95/2025, commentato in “Sugli oggetti d’arte l’aliquota Iva ridotta al 5% chiude la strada al regime del margine”, IlSole24Ore del 02.07.2025, pagina 30: L’introduzione dell’Iva al 5% sulle cessioni di oggetti d’arte, prevista dal decreto, rappresenta una novità importante per il mercato italiano, ma non si può cumulare con il regime del margine. Infatti, il rivenditore può scegliere di beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% oppure di applicare il regime del margine, che consente di calcolare l’Iva solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, ma con l’aliquota piena del 22%. Quindi, in pratica, se una galleria d’arte acquista da un privato, può applicare il regime del margine; se, invece, acquista da un soggetto passivo con Iva al 5% o importa l’opera con tale aliquota, dovrà applicare il regime ordinario nella rivendita. Il regime del margine resta invece utilizzabile in alcuni casi specifici, ad esempio quando l’Iva non è detraibile o quando si acquista da operatori in franchigia o da altri soggetti in regime del margine. Dunque, le nuove regole possono agevolare il mercato dell’arte, ma impongono attenzione alle condizioni di acquisto, perché da queste dipende il regime fiscale applicabile.



Giurisprudenza

 

  • Sentenza n. 1344/25/2025 della Cgt di secondo grado della Lombardia, commentata in “Debiti compensati, niente registro sull’atto slegato dalla cessione quote”, IlSole24Ore del 30.06.2025, pagina 22: La Cgt di secondo grado della Lombardia ha stabilito che la compensazione di crediti reciproci, perfezionata tramite scambio di corrispondenza commerciale e avvenuta con un accordo distinto rispetto all’atto di cessione di quote, ha natura autonoma e sconta l’imposta di registro solo in caso d’uso. La vicenda riguardava un privato che, cedute quote societarie con pagamento dilazionato, successivamente sottoscriveva un prestito obbligazionario della stessa società, compensando il credito derivante dalla cessione. In primo grado, la Cgt di Bergamo aveva ritenuto che la compensazione, pur avvenuta successivamente e in forma separata, fosse comunque collegata all’atto di cessione e quindi soggetta all’imposta di registro proporzionale dello 0,50%. In appello, però, i giudici hanno rilevato l’assenza di un nesso diretto tra i due atti, riconoscendo la separazione tra la cessione e la compensazione, e quindi l’inapplicabilità dell’imposta di registro salvo l’uso della compensazione come forma di pagamento.
  • Sentenza n. 12770/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Appello legittimo contro la sentenza che “accoglie” la mediazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.06.2025:  La Corte, con la sentenza in analisi, ha stabilito che il contribuente può proporre appello anche quando la decisione di primo grado abbia accolto il ricorso nei termini proposti in sede di mediazione. Il caso riguardava due contribuenti che, dopo il fallimento della mediazione avviata ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, avevano ottenuto una sentenza non pienamente soddisfacente, decidendo quindi di appellarla. La Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’appello, chiarendo che la mediazione è uno strumento alternativo e non un vincolo per l’accesso alla tutela giurisdizionale, salvo che il contribuente abbia rinunciato espressamente a ulteriori pretese. Sebbene l’istituto della mediazione tributaria sia stato abrogato da gennaio 2024, la pronuncia resta rilevante per i procedimenti ancora pendenti disciplinati dalla normativa previgente.
  • Sentenza n. 17876/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Valida la procura redatta in lingua straniera”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.07.2025: Con la sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che una procura alle liti redatta all’estero in lingua straniera è valida anche se priva di traduzione in italiano e della certificazione corrispondente. La Corte ha chiarito che l’obbligo di usare la lingua italiana riguarda solo gli atti processuali veri e propri, non quelli prodromici come la procura, cui si applica invece l’art. 123 c.p.c., che consente al giudice di ordinare eventualmente la traduzione. Non essendoci una norma che imponga la traduzione come requisito di validità, l’atto non può essere considerato nullo per tale motivo. La decisione si inserisce in un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che tende a ridurre i formalismi e a facilitare il riconoscimento degli atti esteri nel quadro del diritto europeo.  
  • Ordinanza n. 17741/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Usufruttuario tassato sui dividendi effettivamente percepiti”, Il Quotidiano del Commercialista del 02.07.2025:  La Corte, con l’ordinanza, ha stabilito che, per determinare se una partecipazione societaria detenuta da una persona fisica sia da considerare “qualificata” ai fini fiscali, occorre sommare il valore delle azioni in piena proprietà con quello delle azioni in nuda proprietà. Nel caso in esame, una contribuente possedeva azioni sia in piena proprietà sia in nuda proprietà nella stessa società, e la Corte ha stabilito che entrambe vanno considerate per definire la qualificazione della partecipazione. Anche se il dividendo spetta all’usufruttuario, la posizione del nudo proprietario rileva comunque per stabilire la percentuale di partecipazione, e quindi il regime fiscale applicabile. Se la somma dei valori supera il 25% del capitale o del patrimonio, la partecipazione è qualificata e i dividendi percepiti sono tassati con l’aliquota più elevata prevista dalla normativa vigente per quel periodo.



Prassi


  • Provvedimento n. 277593/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Confermati gli elementi di incoerenza per i rimborsi dei modelli 730/2025”, Il Quotidiano del Commercialista del 02.07.2025: L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha confermato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza utili ai controlli preventivi sui modelli 730/2025 con esito a rimborso. I controlli si attivano se la dichiarazione contiene modifiche alla precompilata che incidono sul reddito o sull’imposta e mostrano delle incoerenze o danno luogo a rimborsi superiori a 4.000 euro. Le incoerenze consistono in scostamenti significativi con i dati dei modelli di versamento, delle Certificazioni Uniche o delle dichiarazioni precedenti, oppure in discrepanze rispetto a informazioni fornite da enti esterni o già rilevate in passato. I controlli possono avvenire in forma automatizzata o con verifica documentale, entro quattro mesi dalla scadenza per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di invio se successiva. Questi controlli si applicano anche alle dichiarazioni trasmesse tramite CAF o professionisti, indipendentemente dalla modalità di presentazione.
  • Provvedimento n. 281068 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Riviste le modalità di utilizzo delle spese sanitarie per la precompilata”, Il Quotidiano del Commercialista del 04.07.2025: Con il provvedimento in analisi, l’Agenzia ha aggiornato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. In particolare, viene precisato che i controlli formali si applicano solo alle spese modificate rispetto ai dati precompilati. Inoltre, nel caso di presentazione tramite CAF o professionista, questi devono verificare la coerenza tra i dati di dettaglio forniti dal Sistema Tessera Sanitaria e quelli aggregati indicati nella dichiarazione. Dal 2025, tali regole si estendono anche ai contribuenti non titolari di redditi da lavoro dipendente. Per garantire l’efficacia dei controlli, il provvedimento prevede che i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate incaricati possano accedere alle informazioni dettagliate delle spese sanitarie e veterinarie.



Dottrina e Attualità

 

  • La Svizzera torna all’era pre Covid: tassi tagliati a zero”, IlSole24Ore del 20.06.2025, pagina 2: La Banca nazionale svizzera ha deciso di portare il tasso guida sul franco allo 0%, puntando a contenere la forza della valuta, evitare un’inflazione negativa e sostenere la crescita. Il franco si è rafforzato nei confronti del dollaro (circa +7% nell’ultimo anno) e dell’euro, penalizzando l’export svizzero e spingendo la Bns a intervenire. L’istituto non esclude il ritorno a tassi negativi, pur riconoscendone l’impatto negativo su risparmiatori, banche e settore immobiliare. Le previsioni indicano inflazione moderata (0,2% nel 2025 e 0,5% nel 2026) e una crescita del PIL tra l’1% e l’1,5% nei prossimi anni.
  • Dividendi esenti della holding da non impiegare per beni in godimento ai soci”, Il Quotidiano del Commercialista del 01.07.2025: Una società di capitali holding statica che trattiene gli utili percepiti, senza distribuirli ai soci persone fisiche, rinvia la loro imponibilità (in misura del 26%) al momento dell’eventuale distribuzione. Questo rinvio è considerato fisiologico se la società reinveste tali utili in beni funzionali allo svolgimento di un’attività economica, sia essa commerciale, patrimoniale o volta a incrementare le partecipazioni societarie. In questi casi, l’operazione è legittima e non costituisce né abuso del diritto né interposizione fittizia, anche se i beni vengono concessi in uso a soci o familiari, purché ciò avvenga a condizioni di mercato. Diversamente, se i beni acquistati con gli utili non distribuiti vengono messi a disposizione dei soci gratuitamente o a valori inferiori al mercato, trovano applicazione la disciplina delle società di comodo e le norme in materia di “beni in godimento ai soci”. Di conseguenza, si genera un reddito diverso in capo ai soci e l’indeducibilità dei costi in capo alla società. In casi più gravi, si potrebbe configurare il rischio della pericolosa ipotesi di interposizione fiscalmente fittizia.

 

 

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