Italia - Rassegna stampa settimanale dal 24 al 30 gennaio 2026

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione



  • Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) commentata in:

    - “Investimenti indiretti non rilevanti per la seconda soglia del regime dei dividendi, Il Quotidiano del Commercialista del 24.01.2026: La Legge di Bilancio 2026 subordina la detassazione di dividendi e plusvalenze al superamento di almeno una delle due soglie: (i) la partecipazione non inferiore al 5% oppure (ii) il valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. La seconda soglia tutela investimenti rilevanti anche se minoritari, tipici di società quotate o ad alta capitalizzazione, ed è calcolata sul valore fiscale, tenendo conto degli eventi rilevanti ex artt. 94 e 101 TUIR. Nello specifico, la norma ammette il computo delle partecipazioni indirette solo ai fini della prima soglia, non della seconda, con possibili effetti penalizzanti per investimenti indiretti sotto il profilo letterale.
    - “Iper-ammortamenti per i beni immateriali 4.0 con profili critici, Il Quotidiano del Commercialista del 24.01.2026: L’iper-ammortamento si applica anche ai beni immateriali 4.0, ora elencati nel nuovo Allegato V alla Legge in oggetto, con effetti in termini di maggiorazione extracontabile del costo e incremento delle quote di ammortamento deducibili entro il limite del 50% previsto dall’art. 103 TUIR. Restano però aperti alcuni profili interpretativi, sia sul requisito territoriale, demandato al decreto attuativo, sia sull’ambito oggettivo dell’agevolazione. In particolare, la nuova disciplina non chiarisce se siano agevolabili i software fruiti in cloud o acquistati in licenza d’uso, né ripropone l’espresso richiamo ai canoni periodici previsto in passato. Sulla base della prassi precedente, dovrebbero rientrare i software capitalizzabili come immobilizzazioni immateriali e quelli integrati nel bene 4.0, mentre restano esclusi i programmi destinati alla gestione ordinaria dell’impresa.
    -Assegnazione e cessione agevolata anche nel 2026, Il Quotidiano del Commercialista del 27.01.2026: L'art. 1 commi 35-40 della Legge di bilancio 2026 ripropone, con scadenze posticipate, la disciplina agevolata per l'assegnazione, cessione e trasformazione di beni ai soci. Le operazioni consentono di trasferire beni immobili e mobili registrati non strumentali fuori dal regime d’impresa, con un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza. Gli immobili possono essere valutati al valore catastale anziché normale, riducendo la plusvalenza. Sono escluse le operazioni di IVA, mentre le imposte di registro e catastale sono agevolate. Le operazioni devono essere completate entro il 30 settembre 2026, con il versamento del 60% dell’imposta sostitutiva entro tale data.
    -La territorialità delle plusvalenze non varia dal 2026”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.01.2026: Dal 1° gennaio 2026 la territorialità delle plusvalenze su partecipazioni non dovrebbe mutare, per cui se la Convenzione prevede l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza del cedente, l’eventuale prelievo estero va chiesto a rimborso, senza detrazione. Tuttavia, sul piano interno il nuovo art. 87 subordina l’esenzione del 95% al possesso di almeno il 5% del capitale o a un valore fiscale di almeno 500.000 euro. Sul punto, restano “zone d’ombra” con Stati che tassano al superamento di soglie convenzionali, anche per possibili disallineamenti tra “capitale” e “utili/diritti di voto”, con riflessi sul credito d’imposta. Infine, si ricorda che le nuove regole operano solo per partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.


Giurisprudenza

 

  • Sentenza 11/2026 della Cgt di Reggio Emilia, commentata in Contratti e documenti contabili contro i rilievi del fisco, IlSole24Ore del 27.01.2026, pagina 34: La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia, con la sentenza in esame, ha confermato il principio secondo cui, qualora venga contestata l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, spetta al contribuente provare l’effettività delle prestazioni e la loro riferibilità all’attività d’impresa, attraverso la documentazione adeguata. L’Ufficio, per contro, deve fornire prove gravi, precise e concordanti per disconoscere i costi o l’IVA, e non possono essere sufficienti mere anomalie organizzative o presunzioni senza adeguato riscontro. La Corte ha anche precisato che una società con una struttura semplice o sede estera non è di per sé indicativa di inesistenza delle operazioni, e che l’operazione economica va valutata per la sua effettività, non solo in base alla coerenza con l'oggetto sociale.
  • Sentenza n. 1749 e ordinanza n. 1750 del 26 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, commentate in: La disciplina sul riporto delle perdite prevale sulla norma antielusiva, Il Quotidiano del Commercialista del 28.01.2026: Con la sentenza e l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini della decadenza ex art. 43 DPR 600/73, rileva il periodo d’imposta in cui le perdite sono state utilizzate in compensazione, non quello in cui sono maturate. Nel merito, la Corte afferma la prevalenza dell’art. 84, comma 3, del TUIR sulla clausola generale antielusiva. L’antiabuso generale non è applicabile quando la fattispecie è disciplinata dalla norma speciale, dovendosi verificare i suoi presupposti. In assenza di prova della modifica dell’attività esercitata, l’utilizzo delle perdite è ritenuto legittimo.



Prassi

 

  • Risposta ad interpello n. 17/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in Disciplina antielusiva delle donazioni anche per la nuda proprietà, Il Quotidiano del Commercialista del 24.01.2026: La risposta in esame riconduce nell’ambito dell’art. 16, comma 1, L. 383/2001 non solo le partecipazioni, ma anche la nuda proprietà delle stesse. Pertanto, la cessione entro cinque anni da un trasferimento gratuito della nuda proprietà comporta, in capo al beneficiario, l’onere di determinare l’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai intervenuta. Inoltre, l’Agenzia ritiene che la disciplina incida anche sulla territorialità delle plusvalenze considerando, nel caso di specie, il trust svizzero come interposto, e individuando nel disponente il dante causa, residente in Italia. Ne consegue l’imponibilità in Italia della plusvalenza, pur se realizzata dal beneficiario residente in Svizzera, perché la cessione è trattata come effettuata dal donante originario.
  • Circolare Ministero dell'Interno n. 76/2025: In attuazione del Regolamento europeo n. 1157/2019, la Circolare in esame conferma che anche in Italia le carte d’identità cartacee, già rilasciate o in fase di rilascio, saranno valide solo fino al 3 agosto 2026. Anche se riportano una scadenza successiva, dopo tale data non varranno più come documento di riconoscimento.



Civile e impresa

 

  • Sentenza n. 1551/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Per l’accettazione dell’eredità coniuge e figli non sono possessori della casa familiare”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.01.2026: La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha chiarito che il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare e i figli conviventi non sono considerati possessori del bene ai fini dell'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c. Sebbene il coniuge goda del diritto di abitazione in virtù dell'art. 540 comma 2 c.c., ciò non implica che acquisisca la qualità di erede in caso di mancato inventario entro tre mesi dalla successione. La Corte, in particolare, ha esteso lo stesso principio ai figli conviventi, considerandoli non possessori, poiché la permanenza nella casa familiare non integra il possesso ai sensi dell'art. 485 c.c.



Dottrina e Attualità

 

  • Incentivi per docenti e ricercatori prorogabili gratis anche quest’anno”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.01.2026: Dal 2026, i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia nel 2020 entrano nel primo anno di proroga del regime ex art. 44 DL 78/2010, dopo la durata ordinaria di sei anni, con tassazione del reddito nella misura del 10%. Per i trasferimenti dal 2020 la proroga è disciplinata dall’art. 44, comma 3-ter e opera automaticamente al ricorrere dei requisiti, a differenza del regime “fino al 2019”, prorogabile a pagamento. Nel dettaglio, l’agevolazione si estende a otto periodi d’imposta con un figlio minorenne o a carico, oppure con acquisto di unità immobiliare residenziale in Italia. In assenza di istruzioni operative specifiche, la fruizione può avvenire in dichiarazione, mentre per i dipendenti è opportuna una comunicazione al datore di lavoro per applicare ritenute ridotte in busta paga.
  • Ravvedimento meno caro per le ritenute sui redditi di capitale o finanziari, Il Quotidiano del Commercialista del 26.01.2026: In caso di omessa applicazione o versamento delle ritenute, il sostituto d’imposta può ricorrere al ravvedimento operoso, con un regime sanzionatorio che varia in funzione della violazione commessa. Se la ritenuta non è stata né operata né versata, si applica la sanzione del 20%, mentre se è stata operata ma non versata trova applicazione la sanzione per omesso o tardivo versamento, riducibile in base ai tempi di regolarizzazione. Inoltre, l’omessa indicazione delle ritenute nel modello 770 comporta la sanzione per infedele dichiarazione, che assorbe quella da omesso versamento ma, secondo la prassi, non quella da omessa effettuazione della ritenuta. In particolare, per le ritenute e le imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi finanziari, l’art. 34, comma 4, della L. 388/2000 consente comunque l’applicazione della sanzione ridotta a un decimo, a condizione che il versamento avvenga prima della dichiarazione e in assenza di attività di controllo.




 

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