Italia - Rassegna stampa settimanale dal 21 al 27 febbraio 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione


          • Ddl. di conversione decreto Milleproroghe, commentato in “Dal Senato approvazione definitiva del Milleproroghe convertito”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.02.2026: Il Senato ha approvato definitivamente, con fiducia, la conversione del DL n. 200/2025 (cd. Milleproroghe), ma senza alcune misure attese come la mini-riapertura della rottamazione e la sospensione del contributo sui micro-importi. Nel testo passano diverse proroghe in edilizia, con slittamento dei termini per avvio e fine lavori legati a permessi e titoli formatisi o rilasciati fino al 31 dicembre 2025, con effetti anche su SCIA e autorizzazioni connesse. Per la TARI viene spostata la finestra per i Comuni: caricamento delle delibere sul Portale del federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026 e pubblicazione per l’efficacia entro il 16 marzo 2026. Sul versante IVA slitta al 1° gennaio 2027 la modifica sulla rettifica della detrazione “per masse”, mentre alcuni obblighi informativi in fattura elettronica per filiere con Commissioni Uniche Nazionali vengono rinviati fino al 31 dicembre 2028. In ambiente e lavoro si rinvia l’operatività del formulario digitale (xFIR) per piccoli produttori di rifiuti pericolosi iscritti al RENTRI al 15 settembre 2026 (con sanzioni sospese fino ad allora) e si ritoccano anche varie scadenze su incentivi alle assunzioni e misure settoriali.


Giurisprudenza

 

    • Sentenza n. 219/2026 della Cgt di I grado di Milano, commentata in “Transfer pricing, verifica limitata ai prezzi applicati nei servizi infragruppo”, IlSole24Ore del 24.02.2026, pagina 35: La Cgt di primo grado di Milano (sentenza n. 219/2026) ha chiarito che, nelle contestazioni di transfer pricing, l’Agenzia delle Entrate deve concentrarsi sulla congruità del prezzo praticato nelle operazioni infragruppo e non può entrare nel merito delle scelte gestionali dell’impresa. Nel caso esaminato, una compagnia assicurativa estera con stabile organizzazione in Italia aveva dedotto costi di riassicurazione passiva infragruppo. L’Ufficio non ha contestato la commissione applicata, ma ha ritenuto eccessiva la percentuale di premi ceduti (50%), confrontandola con una media di mercato e quindi mettendo in discussione la “quantità” del servizio. I giudici hanno escluso che l’Amministrazione possa sostituirsi alle valutazioni imprenditoriali e alle politiche di gestione del rischio, perché il transfer pricing serve a verificare il corrispettivo e non la strategia. Poiché il prezzo non era stato messo in discussione, è venuto meno il presupposto per la rettifica ex art. 110, co. 7, del Tuir e l’accertamento è stato annullato.
    • Ordinanza n. 4135/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Le dichiarazioni dei clienti possono provare la gratuità della prestazione del commercialista”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.02.2026: La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha ribadito che nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi (ad es. i clienti) sono ammissibili e possono essere usate come indizi, anche a favore del contribuente. Non equivalgono però a una vera “testimonianza” e, da sole, non bastano a fondare la decisione: servono riscontri o devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza per valere come presunzioni. Nel caso deciso con la sentenza in esame, l’Agenzia contestava a una commercialista compensi non fatturati per numerosi invii telematici di dichiarazioni. I giudici di merito avevano ritenuto plausibile che una parte delle prestazioni fosse gratuita (anche perché la professionista svolgeva pure lavoro dipendente), e la Cassazione ha confermato che tale valutazione, supportata anche dalle dichiarazioni dei clienti, non è sindacabile nel merito.


Prassi

 

    • Risoluzione n. 8/E 2026, commentata in “Impatriati, l’agevolazione ha un perimetro ampio”, Il IlSole24Ore del 24.02.2026, pagina 35: La risoluzione in analisi chiarisce che l’estensione di cinque anni del regime per gli “impatriati” spetta anche a chi si è trasferito in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, senza che sia necessario il collegamento al fondo “Controesodo”. Per chi si trasferisce dopo, la norma innalza la quota di reddito di lavoro detassata (fino al 70%) e consente di prolungare l’agevolazione per un altro quinquennio. L’estensione si ottiene se si ha almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) oppure se si acquista un immobile residenziale in Italia nei tempi previsti. L’Agenzia precisa, inoltre, che la mancanza del decreto attuativo non impedisce il riconoscimento del beneficio quando i requisiti sostanziali sono rispettati. Per docenti e ricercatori, infine, è prevista una detassazione del 90% e una durata più lunga, che può arrivare fino a 8, 11 o 13 anni in base a figli e/o acquisto della casa.
    • Risposta ad interpello n. 46/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “L’affitto di azienda non fa decadere dal concordato”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.02.2026: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’affitto d’azienda (o di ramo) non fa cessare né decadere dal concordato preventivo biennale, perché non rientra tra le operazioni straordinarie indicate dall’art. 21, lett. b-ter, del Dlgs n. 13/2024. La cessazione è prevista infatti per fusione, scissione e conferimento d’azienda/ramo (anche alla luce dell’interpretazione autentica del Dlgs n. 81/2025), mentre le circolari richiamano per “ratio” l’esclusione anche in caso di cessione d’azienda/ramo, ma non per l’affitto. In pratica, quindi, l’affitto è considerato irrilevante anche rispetto alle cause di esclusione del Cpb ex art. 11, pur restando un effetto collaterale importante. L’affitto d’azienda, infatti, è causa di esclusione dagli ISA sia per il dante causa sia per l’avente causa e, senza ISA nel periodo di riferimento, l’accesso al Cpb può risultare bloccato. Infine, la cessione in affitto dell’unica azienda può far scattare la cessazione come “situazione eccezionale” (art. 19) se i redditi effettivi scendono oltre il 30% rispetto a quelli concordati, e la risposta n. 49/2026 qualifica come sopravvenienze attive le somme da transazione, con effetto di aumento del reddito rilevante nel Cpb.
    • Risposta ad interpello n. 51/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Costituzione del diritto di superficie non imponibile anche se temporanea”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.02.2026: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale, ai sensi dell’art. 67 TUIR, della costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli con contestuale cessione della nuda proprietà al figlio. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 213/2023 e della norma di interpretazione autentica del DL 84/2025, la tassazione varia a seconda che il disponente mantenga o meno un diritto reale sull’immobile. Se, all’esito dell’operazione (trascorsi 5 anni), il cedente si spossessa integralmente di ogni diritto reale, non si realizza plusvalenza imponibile ex lett. b); se invece conserva un diritto (anche destinato a riespandersi, come nel caso di superficie temporanea), il corrispettivo rientra tra i redditi diversi ex lett. h). L’elemento dirimente è dunque l’effettiva permanenza di un diritto reale in capo al disponente, a prescindere dalla natura onerosa o gratuita della cessione della nuda proprietà.
    • Risposta ad interpello n. 52/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Scrittura privata di riconoscimento di debito da registrare solo in caso d’uso”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.02.2026: Una scrittura privata non autenticata di riconoscimento di debito (es. €75.000 anticipati per l’acquisto di un immobile) è soggetta a registrazione solo “in caso d’uso” ai sensi del DPR 131/1986. Se il caso d’uso si verifica oppure si procede a registrazione volontaria, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (200 euro). L’Agenzia delle Entrate lo conferma con la risposta a interpello in esame, richiamando la Cassazione a Sezioni Unite n. 7682/2023: l’atto è meramente ricognitivo, non crea una nuova obbligazione e incide solo sull’onere della prova (art. 1988 c.c.). Diversamente, se l’atto modifica una situazione preesistente con rilievo patrimoniale, può scattare la registrazione in termine fisso con imposta proporzionale (in genere 1%) come atto dichiarativo.

Civile e impresa

 

    • Ordinanza n. 1226/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Patto di non concorrenza valido anche se manca un corrispettivo a favore dell’agente”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.02.2026: La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito che, nei contratti di agenzia, il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751-bis c.c. può essere valido anche se non prevede un corrispettivo specifico e separato. L’onerosità “naturale” del patto è infatti derogabile, perché la legge non commina la nullità e non si tutela un interesse pubblico generale: agente e preponente possono concordare consapevolmente l’assenza di una valorizzazione economica dell’impegno. Nella stessa vicenda, però, la Corte ha accolto il motivo relativo alla nullità dell’accordo di “cessione merci” in sostituzione delle provvigioni, che trasferiva sull’agente il rischio degli insoluti. Tale accordo è stato ritenuto in contrasto con gli artt. 1746 e 1749 c.c. e configurato come negozio in frode alla legge.


Dottrina e Attualità

 

    • Decadenza dall’accertamento con calendario mobile”, IlSole24Ore del 24.02.2026, pagina 33: Oggi i termini di decadenza dell’accertamento non ruotano più davvero attorno alla “linea rossa” del 31 dicembre, perché negli anni si sono stratificate molte deroghe che rendono il calendario molto più mobile rispetto al passato. Dopo le proroghe legate al Covid (che per le annualità 2016-2018 hanno spostato in avanti di 85 giorni i termini), per il periodo d’imposta 2019 si è tornati alla disciplina ordinaria, ma questo non significa automaticamente che tutto sia scaduto il 31 dicembre 2025. Con il contraddittorio preventivo generalizzato, infatti, se l’Ufficio notifica lo schema di atto entro la scadenza ordinaria, si apre una fase procedimentale: il contribuente ha 60 giorni per rispondere e, in certe condizioni, i tempi per l’atto definitivo slittano complessivamente fino a 120 giorni, facendo “scivolare” molte decadenze nei mesi successivi (ad esempio, schemi notificati a settembre 2025 possono portare la scadenza a marzo 2026). Un ulteriore slittamento può verificarsi se, dopo lo schema di atto, il contribuente chiede l’accertamento con adesione, ma qui resta incertezza interpretativa perché la norma collega il computo alla data di comparizione e non a quella di invio dell’istanza, con il rischio che per istanze presentate a fine dicembre la decadenza risulti già maturata. 
    • Realizzo controllato ad ampio raggio, conferma per le operazioni intra Ue”, IlSole24Ore del 23.02.2026, pagina 18: Il conferimento di partecipazioni in “realizzo controllato” continua a essere uno strumento centrale per riorganizzare gruppi e imprese familiari in modo fiscalmente efficiente, e negli ultimi anni l’Agenzia ha assunto un approccio più favorevole verso questi riassetti. Le novità del Dlgs n. 192/2024 e del correttivo di dicembre 2025 hanno ampliato le casistiche ammesse, mentre la risposta ad istanza d’interpello n. 9 del 20 gennaio 2026 ha confermato che il regime può applicarsi anche se la società conferitaria è già interamente posseduta dal conferente, consentendo di gestire l’operazione anche tramite riserve senza aumento di capitale. Per i conferimenti intra-UE, infine, è stata ribadita la neutralità fiscale “pura” e si attende un allineamento dei chiarimenti alle regole aggiornate.
    • Trust tassato all’entrata: un beneficiario può lucrare sulla franchigia”, IlSole24Ore del 23.02.2026, pagina 23: Nel regime di tassazione “all’entrata” dei trust, le franchigie e le aliquote si determinano in base al rapporto tra disponente e beneficiari esistente al momento del conferimento o dell’apertura della successione. Se il trust prevede anche beneficiari non ancora nati, per quantificare le franchigie complessive rilevano, in sostanza, solo i beneficiari in vita in quel momento, mentre i futuri “nascituri” non si considerano. Questa impostazione però crea un effetto delicato: optando per la tassazione all’entrata, il disponente o il trustee “consuma” subito (in tutto o in parte) la franchigia dei beneficiari allora esistenti, anche se non c’è certezza che ciascuno riceverà poi attribuzioni almeno equivalenti, con possibili conseguenze fiscali negative se in futuro quel beneficiario riceve donazioni dirette. Il sistema si regge sul fatto che qui l’imposta anticipa un arricchimento solo potenziale, e può produrre un vantaggio per chi riceve più degli altri, perché beneficia indirettamente della franchigia “assorbita” anche da beneficiari che magari non riceveranno nulla. In pratica, la tassazione all’entrata finisce per “socializzare” le franchigie: si sommano all’inizio quelle di tutti i beneficiari, ma quando il patrimonio viene attribuito non conta più quale franchigia sia stata originariamente consumata.




 

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