Legislazione
- Disegno di legge di bilancio 2026, commentato in:
- “Cresce l'imposta sui paperoni che si trasferiscono in Italia”, ItaliaOggi del 21.10.2025, pagina 22: La bozza di legge in analisi prevede un aumento della flat tax destinata ai contribuenti facoltosi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per usufruire del regime agevolato sui redditi prodotti all’estero. In particolare, l’imposta sostitutiva salirà da 200 mila a 300 mila euro annui, mentre la quota aggiuntiva per i familiari passerà da 25 mila a 50 mila euro. La misura, che si applicherà ai nuovi residenti dal 2026, modifica l’articolo 24-bis del Tuir e rappresenta un ulteriore inasprimento rispetto all’aumento già introdotto nel 2024. Il regime, nato con la manovra del 2017 per rendere il sistema fiscale italiano più competitivo, consente di versare un’imposta fissa sui redditi esteri per un massimo di 15 anni. Tuttavia, i frequenti cambiamenti del regime rischiano di minarne la stabilità e la credibilità a livello internazionale.
- “Plusvalenze cripto, tassa al 33%”, ItaliaOggi del 21.10.2025, pagina 23: L’articolo 13 del disegno di legge in analisi introduce un aumento dell’aliquota fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute tradizionali, come i bitcoin, che passerà dal 26% al 33% a partire dal 1° gennaio 2026. Tale misura si inserisce nel solco della precedente Legge di bilancio (L. 207/2024) e mira a uniformare la tassazione dei redditi da cripto-attività alle nuove disposizioni fiscali. Tuttavia, la norma distingue le criptovalute tradizionali dalle stablecoin ancorate all’euro: per queste ultime, i redditi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego continueranno a essere tassati con l’aliquota del 26%. La disposizione chiarisce inoltre che ai fini dell’applicazione del 26% non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze la semplice conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso del valore nominale in euro.
- “La dividend exemption resta in salvo con partecipazioni dirette almeno del 10%”, IlSole24Ore del 21.10.2025, pagina 41: Lo schema di legge in analisi introduce una significativa restrizione al regime di dividend exemption che fino a oggi ha consentito di escludere dal reddito imponibile il 95% dei dividendi percepiti. La nuova disciplina, contenuta nell’art. 18 del DDL, limita tale beneficio ai soli casi in cui il percettore detenga una partecipazione diretta nel capitale della società erogante non inferiore al 10%, includendo anche le partecipazioni indirette tramite società controllate, con la necessaria demoltiplicazione lungo la catena di controllo. La modifica incide sia sui soggetti IRPEF imprenditori sia sui soggetti IRES. Il nuovo vincolo del 10% di partecipazione si applicherà anche ai dividendi provenienti da società estere, incluse quelle localizzate in Stati “white list”, con la conseguenza che, in caso di partecipazioni inferiori a tale soglia, verrà meno l’attuale esenzione del 95%. La norma troverà applicazione per le distribuzioni di utili deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dal momento effettivo di erogazione, e saranno previsti decreti attuativi del MEF per definire i necessari coordinamenti.
- “Affitti brevi, il 21% è per pochi”, ItaliaOggi del 23.10.2025, pagina 20: Il testo del disegno di legge in analisi, bollinato dalla Ragioneria dello Stato il 22 ottobre, modifica la cedolare secca sugli affitti brevi, mantenendo formalmente l’aliquota ridotta del 21%, ma solo per chi affitta direttamente gli immobili senza usare piattaforme digitali come Airbnb o Booking. Se invece la locazione avviene tramite portali o intermediari, scatta inesorabile l’aumento dell’aliquota al 26%. Tale incremento riguarderà circa il 90% dei casi reali, dato che quasi tutti gli affitti brevi usufruiscono dei cd. “online travel agency”. La misura, contenuta nel nuovo art. 7 della legge di bilancio, porterebbe a un gettito aggiuntivo stimato di 138 milioni di euro nel 2027 e 102 milioni nel 2028.
- “Forfetario con soglia a 35.000 euro per i redditi di lavoro dipendente anche nel 2026”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2025: La bozza di legge in analisi prevede la proroga anche per il 2026 dei 35.000 euro come limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che costituisce causa ostativa al regime forfetario (L. 190/2014). Restano escluse dal computo le somme straordinarie soggette a tassazione separata, mentre rilevano anche i redditi prodotti all’estero. Infine, la verifica non è richiesta se il rapporto di lavoro è cessato senza ulteriori fonti di reddito, inclusa la pensione; in presenza di più rapporti o di nuove occupazioni, la soglia deve essere determinata sul reddito complessivo.
- “Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno fino al 2028”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2025: Lo schema di legge in analisi proroga fino al 31 dicembre 2028 il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, già previsto dall’art. 16 del DL 124/2023. Tale misura, che rinvia alle regole del decreto 17 maggio 2024, consente l’agevolazione per acquisti di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali, entro i limiti del 50% del valore complessivo. È confermato il sistema della doppia comunicazione all’Agenzia delle Entrate (preventiva e integrativa) e l’utilizzo esclusivo in compensazione tramite modello F24, senza i limiti generali alle compensazioni.
- “Proroga al 2026 dello speciale superbonus eventi sismici più ampia”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2025: La bozza di legge in analisi introduce il nuovo comma 8-ter.2 all’art. 119 DL 34/2020, estendendo al 2026 la detrazione al 110% per spese su immobili colpiti dai sismi del 2016-2017, con istanze presentate prima del 29 marzo 2024. La norma si affianca al comma 8-ter.1 (DL 95/2025), che già prorogava al 2026 gli interventi con istanze successive e rientranti nel contingente di 400 milioni. Diversamente dall’8-ter.1, il nuovo comma non richiama l’opzione di cui all’art. 121 né il comma 4-ter, con il rischio di disallineamento: la proroga sembrerebbe applicabile solo come detrazione IRPEF/IRES. Infine, restano esclusi gli eventi del 2009 e quelli successivi al 18 gennaio 2017.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 27531/2025 della Corte di cassazione, commentata in “Vendita immobile, basta la conformità catastale”, ItaliaOggi del 22.10.2025, pagina 35: La Cassazione, con la sentenza in analisi, ha chiarito che la vendita di un immobile resta valida anche se la dichiarazione di conformità catastale resa dal proprietario o attestata da un tecnico non è veritiera. La nullità prevista dalla legge, infatti, si verifica solo nel caso in cui l’atto di trasferimento dell’immobile sia privo della dichiarazione dell’intestatario o dell’attestazione del tecnico e non quando, invece, questa risulti falsa o inesatta. Inoltre, il giudice non è tenuto a rilevare la falsità della dichiarazione, salvo che sia evidente anche a un individuo inesperto. Infine, la Corte chiarisce che una dichiarazione non corrispondente al vero è fonte di responsabilità civile e, in astratto, penale. Accogliendo il ricorso del promissario acquirente, la Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte d’appello, che aveva negato il trasferimento dell’immobile per incongruenze catastali.
- Sentenza n. 34484 della Corte di Cassazione, commentata in “Possibile la confisca penale della prima casa”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.10.2025: Gli Ermellini, con la sentenza in analisi, hanno chiarito che il divieto di espropriazione dell’unico immobile, previsto dall’art. 76, co. 1, lett. a), del DPR 602/1973, vale solo per i debiti tributari verso l’Erario e non per altri creditori o per procedimenti penali. Ciò posto, tale limitazione all’espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa”, ma esclusivamente l’unico immobile di proprietà del debitore se usato come abitazione principale, con esclusione degli immobili di lusso. La pronuncia della Corte di cassazione ha esaminato un caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta ed ha ribadito che tale limite non impedisce l’adozione di misure come sequestro o confisca penale, poiché esse colpiscono il profitto del reato e non un debito fiscale.
Prassi
- Risposta ad istanza di interpello n. 266/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Ritenuta del 30% sui premi di progettazione corrisposti a non residenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2025: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in analisi, ha chiarito il trattamento fiscale dei premi assegnati al termine di un concorso di progettazione in due gradi. Il caso riguardava un partecipante non titolare di partita IVA, iscritto all’albo degli architetti solo ai fini contributivi e residente all’estero come lavoratore dipendente. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che, ai sensi dell’art. 23 del TUIR, i redditi da lavoro autonomo si considerano prodotti in Italia se derivano da attività svolte nel territorio nazionale. Pertanto, i premi percepiti dal soggetto non residente devono essere assoggettati a una ritenuta del 30% a titolo d’imposta, come previsto dall’art. 25, co. 2, del DPR 600/73 per compensi di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a non residenti. Infine, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’operazione resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA poiché, pur essendo presente il presupposto oggettivo, manca quello soggettivo: l’attività, infatti, non è svolta con carattere di abitualità e professionalità.
- Risposta ad istanza di interpello n. 170/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Il Fisco chiede l’imposta di donazione sui beni assegnati a un altro trust”, IlSole24Ore del 17.10.2025, pagina 33: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in analisi, ha chiarito che l’attribuzione di beni da un trust a un altro trust può essere soggetta all’imposta di donazione, anche se l’operazione avviene nell’ambito della gestione fiduciaria del patrimonio. In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto che, quando il trust assegnatario è beneficiario del trust assegnante, l’atto di dotazione del nuovo trust costituisce un trasferimento imponibile, soggetto all’imposta di donazione. Tale conclusione dell’Agenzia si fonda sull’interpretazione del nuovo art. 4-bis del D.lgs. n. 346/1990, introdotto dal D.lgs. n. 139/2024, secondo cui la tassazione delle attribuzioni da parte del trustee presuppone un effettivo incremento patrimoniale in capo al beneficiario. Tuttavia, secondo la lettura dell’Amministrazione, la costituzione di un nuovo trust da parte del trustee può rappresentare il raggiungimento dello scopo del trust originario e, di conseguenza, l’interruzione della segregazione patrimoniale, facendo così scattare l’imposta.
Civile e impresa
- Ordinanza n. 27968/2025 della Corte di cassazione, commentata in “La firma della clausola «visto e piaciuto» non garantisce tutti i vizi”, IlSole24Ore del 22.10.2025, pagina 40: La Suprema Corte, con l’ordinanza in analisi, ha ribadito che la clausola «visto e piaciuto» non esonera il venditore dalla garanzia per vizi occulti se questi sono stati dolosamente nascosti. Il principio riguarda sia beni mobili che immobili. In base all’art. 1490 del c.c., il venditore deve garantire che il bene sia privo di vizi che ne compromettano l’uso o il valore, salvo che l’acquirente ne fosse a conoscenza o che i difetti fossero facilmente riconoscibili. Tale clausola, inoltre, può limitare tale garanzia, ma non nei casi in cui il venditore abbia agito in mala fede, occultando consapevolmente i difetti: in tali circostanze, l’acquirente può chiedere la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Infine, quando inserita nelle condizioni generali di contratto, la clausola deve essere approvata specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341, co. 2, del c.c.
Dottrina e Attualità
- “Residenza con criteri “interni” per i neo domiciliati”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.10.2025: L’articolo esamina le difficoltà legate alla determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche che intendono accedere ai regimi agevolativi per il rientro in Italia, in particolare quelli dei neo domiciliati (art. 24-bis del TUIR) e dei titolari di pensioni estere (art. 24-ter del TUIR). Tali regimi richiedono il trasferimento della residenza fiscale in Italia, sulla base dei criteri dell’art. 2 del TUIR, senza considerare le discipline convenzionali. Ciò può generare casi in cui un soggetto sia fiscalmente residente in Italia secondo la legge nazionale ma non secondo la convenzione internazionale. In tali casi il contribuente deve comunque esercitare l’opzione per accedere al regime nell’anno in cui risulta residente in base al TUIR, anche se ancora non ne beneficia, poiché in caso contrario perderebbe il diritto al regime. L’articolo conclude auspicando una revisione dei criteri di residenza e della prassi amministrativa, per coordinare le norme interne con quelle convenzionali e prevenire effetti distorsivi o formalistici.
- “Successioni con beni all’estero: le tasse francesi e il caso Armani”, IlSole24Ore del 20.10.2025, pagina 25: Gli eredi di un soggetto residente in Italia che possiede beni situati in Paesi con imposte di successione più elevate, come la Francia, rischiano di subire una tassazione più onerosa. Ciò avviene perché, secondo la normativa italiana, l’imposta di successione si applica sul valore complessivo dei beni ovunque situati, con possibilità di detrarre solo le imposte già pagate all’estero sullo stesso bene. Tuttavia, la convenzione Italia-Francia stabilisce che gli immobili e le partecipazioni societarie sono tassati nel Paese in cui si trovano, consentendo solo una detrazione dell’imposta francese in Italia, senza evitare la maggiore imposizione complessiva. Inoltre, in Francia la base imponibile è determinata sul valore di mercato o venale, spesso superiore a quello contabile previsto in Italia. Dunque, nel caso di successioni con patrimoni rilevanti, come nel caso di Giorgio Armani, titolare di partecipazioni in EssilorLuxottica con sede a Parigi, la scelta di detenere direttamente beni o quote in Francia comporta quindi un carico fiscale successorio potenzialmente molto più alto per gli eredi.
- “Trust estero con dubbi su trasparenza fiscale e quantificazione del reddito”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2025: Nella risposta n. 239/2025, l’Agenzia aveva qualificato come “trasparente” un trust statunitense divenuto “genuino” dopo la morte del disponente, nonostante al trustee spettasse il potere discrezionale di differire la distribuzione ai beneficiari italiani. Tale conclusione contrasta con le Circolari nn. 48/2007, 34/2022 e la risposta n. 425/2008, secondo cui la trasparenza opera solo se il beneficiario ha un diritto pieno e attuale al possesso del reddito. L’imputazione del reddito ai beneficiari, anche se non percepito, ha effetti sia dichiarativi sia di monitoraggio. L’Agenzia, inoltre, ribadisce che rileva l’intero reddito del trust estero, indipendentemente dall’art. 23 TUIR sulla territorialità, posizione che tuttavia non trova fondamento normativo e che richiederebbe un intervento.
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