Legislazione
- L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), commentata in:
- “Cessioni di azioni o quote proprie con ricavi tassati nel 2026”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.01.2026: La Legge di Bilancio 2026 introduce, in via transitoria, una significativa deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR in materia di azioni o quote proprie. Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la differenza positiva tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie concorre alla formazione dei ricavi imponibili, anche se contabilmente imputata a patrimonio netto. La ratio, desumibile dalla Relazione illustrativa, è assimilare tali operazioni al tradingsu partecipazioni di terzi, sebbene l’ambito applicativo risulti più ampio. Infine, le operazioni rilevanti dovranno essere oggetto di specifico monitoraggio in dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 132, L. 199/2025.
- Dividendi, partecipazioni “minime” alla prova delle holding di famiglia”, IlSole24Ore del 19.01.2026, pagina 21: Dal 1° gennaio 2026 è mutato il regime di tassazione dei dividendi percepiti da società e imprese in relazione alle c.d. partecipazioni “minime”, ossia quelle che non superano né la soglia del 5% del capitale sociale né il valore fiscale di 500.000 euro. In tali ipotesi, i dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile IRES, superando l’esenzione parziale del 95%. Restano invece invariati i regimi applicabili alle persone fisiche e alle partecipazioni che eccedono anche uno solo dei suddetti limiti. In relazione a ciò, l’impatto risulterebbe particolarmente gravoso per le holding di famiglia e per le strutture multilivello, determinando una tripla imposizione economica sugli utili distribuiti.
- Legge n. 217/2025, pubblicata in G.U. del 19 gennaio 2026, commentato in “Frontaliere anche se si resta all’estero 45 giorni all’anno”, IlSole24Ore del 21.01.2026, pagina 31: La Legge in esame autorizza la ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera in materia di lavoratori frontalieri, incidendo in modo rilevante sulla nozione stessa di frontaliere. La nuova disciplina chiarisce come il requisito del rientro quotidiano nel Paese di residenza non venga meno qualora il lavoratore permanga all’estero, per esigenze professionali, per un massimo di 45 giorni annui, con esclusione dei giorni di ferie e malattia. Inoltre, è riconosciuta la compatibilità dello status di frontaliere con lo svolgimento del lavoro da remoto fino al 25% dell’attività annuale, effettuata dal domicilio nello Stato di residenza. In tal caso, i relativi compensi sono comunque considerati imponibili nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa principale. Infine, le modifiche si applicano sia ai nuovi sia ai c.d. vecchi frontalieri, già soggetti al regime transitorio.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 1425/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Regime di esenzione IVA per i broker assicurativi”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.01.2026: Con la sentenza in analisi, la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri distintivi, ai fini IVA, tra prestazioni di intermediazione assicurativa ed attività di consulenza rese dai broker. L’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 9, DPR 633/1972 si applica esclusivamente alle prestazioni che presentano i caratteri essenziali dell’intermediazione, mentre le attività consulenziali restano imponibili.
La qualificazione non dipende dalla denominazione del rapporto, bensì dalla natura concreta delle prestazioni: rilevano, in particolare, il rapporto, diretto o indiretto, con assicuratore e assicurato e lo svolgimento di funzioni tipiche del mediatore, quali la ricerca del cliente, la messa in relazione con l’impresa assicurativa e l’assistenza nella gestione e nel rinnovo delle polizze.
- Sentenza n. 2313/2/2025 della Cgt di II grado della Lombardia, commentata in “Sì al regime impatriati anche in assenza dell’iscrizione all’Aire”, IlSole24Ore del 19.01.2026, pagina 24: Con la sentenza in analisi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha riconosciuto la spettanza della proroga del regime impatriati anche in assenza di preventiva iscrizione all’AIRE. Secondo i giudici, il beneficio fiscale non può essere negato per il solo difetto di un adempimento formale, qualora sia dimostrata l’effettiva residenza all’estero del contribuente per motivi di lavoro prima del rientro in Italia. È ritenuto legittimo, in via prudenziale, il comportamento del datore di lavoro che subordina l’applicazione in busta paga del regime agevolato alla sussistenza dell’iscrizione AIRE. Tuttavia, in sede di rimborso, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a valutare nel merito la prova del radicamento all’estero.
Prassi
- Risposta ad interpello n. 8/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Tassazione piena delle stock option pagate al residente italiano”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.01.2026: Con la risposta in analisi, l’Agenzia torna sul tema della territorialità dei redditi da piani di azionariato in contesti cross border, confermando un orientamento ormai consolidato. In presenza di beneficiari fiscalmente residenti in Italia al momento dell’assegnazione delle azioni, l’intero valore delle stock optionè imponibile in Italia, anche se il diritto è maturato a fronte di attività lavorativa svolta all’estero quando il dipendente era ivi residente. L’eventuale doppia imposizione è mitigata mediante il riconoscimento del credito d’imposta ex 165 TUIR. Ne discendono rilevanti obblighi in capo alla società erogante quale sostituto d’imposta. Resta, invece, confermato che, per i percipienti non residenti al momento dell’assegnazione, l’imposizione italiana è limitata alla quota riferibile all’attività lavorativa svolta in Italia nel periodo di vesting.
- Risposta ad interpello n. 11/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Le operazioni straordinarie non fanno perdere l’esenzione dall’imposta di donazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.01.2026: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, chiarisce che le operazioni straordinarie realizzate nel quinquennio successivo a una donazione di partecipazioni esente ex 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 non determinano automaticamente la decadenza dall’agevolazione. Il beneficio resta fermo qualora il soggetto donatario mantenga, o integri, una partecipazione di controllo nelle società coinvolte nell’operazione. L’Amministrazione assimila il conferimento e le operazioni di scissione, fusione o trasformazione alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Centrale è il mantenimento del controllo exart. 2359, comma 1, n. 1, Codice Civile, anche in via indiretta. L’orientamento conferma una lettura sostanzialistica della norma, coerente con la finalità di favorire il passaggio generazionale dell’impresa.
- Risposta ad interpello n. 16/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Lascito a favore di un Comune svizzero con imposta di successione”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.01.2026: l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di successione ex 3, comma 4, D.Lgs. 346/1990 a un lascito a favore di un Comune del Canton Ticino. Il caso riguarda il testamento di una cittadina svizzera, residente e domiciliata in Svizzera, che ha istituito erede universale un ente territoriale svizzero, trasferendo la partecipazione totalitaria in una società italiana. L’Amministrazione finanziaria ha preliminarmente confermato la territorialità dell’imposta in Italia, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3 del TUS, trattandosi di quote di società con sede legale nel territorio dello Stato. Quanto al regime di favore, pur rientrando l’ente beneficiario nella nozione di ente pubblico, l’esenzione è stata negata poiché la Svizzera non è Stato UE né SEE e manca la condizione di reciprocità richiesta dall’art. 3, comma 4. In assenza di accordi bilaterali che garantiscano analogo trattamento agli enti italiani, il trasferimento resta integralmente imponibile.
Civile e impresa
- “Vendita di beni ereditari devoluti a incapaci senza previa redazione di inventario”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.01.2026: Con lo Studio n. 11-2025/PC, il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito che la redazione dell’inventario non costituisce presupposto indefettibile per l’autorizzazione alla vendita di beni ereditari appartenenti a incapaci. Pur dovendo tali atti eccedenti l’ordinaria amministrazione essere autorizzati dall’autorità giudiziaria ex art. 747 c.p.c. o dal notaio rogante ex art. 21 D.Lgs. 149/2022, l’inventario ha natura strumentale e non condizionante. Richiamando le Sezioni Unite, Cass. n. 31310/2024, il Notariato ribadisce che la dichiarazione di accettazione beneficiata resa dal legale rappresentante attribuisce irrevocabilmente la qualità di erede all’incapace, anche se l’inventario non è ancora formato. L’accettazione non integra una fattispecie a formazione progressiva e l’eventuale omissione dell’inventario non incide sull’acquisto dello status di erede, ferma restando la disciplina decadenziale ex art. 489 Codice Civile. Ne consegue che l’autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche in assenza di inventario, salva la facoltà del Tribunale o del notaio di richiederlo in via istruttoria a tutela dell’incapace e dei creditori ereditari.
Dottrina e Attualità
- Commentario OCSE 2025, commentato in “Critici i nuovi criteri in tema di home office”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.01.2026: Le modifiche all’art. 5 del Modello di Convenzione, in materia di home office, introducono criteri interpretativi che, pur ispirati a esigenze di semplificazione, sollevano criticità sistematiche. I nuovi §§ 44.1-44.21 subordinano la configurabilità della stabile organizzazione, in primo luogo, al superamento della soglia del 50% dell’attività lavorativa svolta nell’host State su base annua e, in secondo luogo, alla sussistenza di un interesse commerciale dell’impresa estera alla permanenza del lavoratore. Tale impostazione sembra prescindere dall’analisi del requisito tradizionale dell’“at the disposal”, espunto espressamente dai precedenti §§ 18 e 19 del Commentario. Ne deriva una presunzione sostanziale della disponibilità del place of business fondata su elementi temporali e funzionali, non sempre coerenti con la nozione classica di stabile organizzazione.
- “Quadro RW con sola sanzione fissa da ravvedere entro pochi giorni”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.01.2026: Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DL 167/90, per le violazioni del monitoraggio fiscale, la sanzione va dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato, con importo fisso di € 258 se il quadro RW è presentato entro 90 giorni dal termine. Inoltre, in caso di ravvedimento operoso, entro tale termine è possibile applicare la riduzione della sanzione, pari a 1/9 del minimo. Con il termine per la presentazione del modello REDDITI 2025 ormai scaduto, il ravvedimento operoso deve essere effettuato entro il 29 gennaio 2026, tramite il pagamento di € 28,67. Se sono presenti altre infedeltà dichiarative, si aggiungono le sanzioni per la dichiarazione infedele e i tardivi versamenti di imposte, tra cui IVIE e IVAFE.
- “USA fuori dal Pillar 2 con il Side-by Side System”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.01.2026: Il regime del Side-by-Side System costituisce un meccanismo di salvaguardia per i gruppi multinazionali con ultimate parent entity (UPE) localizzata in Stati che non hanno adottato il Pillar 2, ma dispongono di un sistema fiscale riconosciuto come equivalente “Qualified Side-by-Side Regime”. In presenza di tale qualificazione, su opzione, risultano disapplicate l’IIR e l’UTPR, ferma restando l’applicabilità delle eventuali QDMTT previste dagli Stati di localizzazione delle entità del gruppo. Il riconoscimento del regime presuppone il rispetto di stringenti requisiti in termini di aliquote nominali, imposizione minima effettiva e tassazione dei redditi esteri, nonché l’assenza di rischi significativi di sottoimposizione. L’OCSE è competente a certificare tali requisiti e a inserire il regime nel Central Record. Attualmente, solo la normativa statunitense risulta qualificata, con effetti dagli esercizi avviati dal 1° gennaio 2026. Ne deriva che i gruppi con UPE negli USA restano esclusi dal Pillar 2, salvo gli obblighi di compliance e l’eventuale prelievo QDMTT nei Paesi interessati, il cui onere fiscale sarà poi riconosciuto in capo allo Stato della UPE.
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