Italia - Rassegna stampa settimanale dal 14 al 20 giugno 2025

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

  • DL. n. 84/2025, cd. Decreto fiscale, commentato in

    - “Il decreto fiscale rende operativa dal 2026 la disciplina fiscale del terzo settore”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.06.2025: Il nuovo “DL fiscale”, in attesa di pubblicazione in GU, stabilisce che la disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore diventerà operativa a partire dal periodo d’imposta 2026. Infatti, l’operatività di ampie parti del codice era rimasta sospesa in attesa dell’autorizzazione della Commissione UE, necessaria per verificare che le misure previste non costituissero aiuti di Stato in favore degli ETS. Di conseguenza, si era venuta a creare una situazione di stallo che ha, però, subito una svolta a marzo 2025 quando la Commissione ha emesso una comfort letter con cui ha affermato che le misure disciplinate dagli artt. 79, 80 e 86 del Codice non sembravano essere selettive e costituire aiuti di Stato. La comfort letter, però, non consente di rendere operative le disposizioni sopra menzionate. Per questo motivo, l’art. 8 del DL fiscale interviene modificando la normativa e rimuovendo il vincolo dell’autorizzazione europea per gli artt. 79 (co. 2-bis), 80 e 86, mentre resta per l’art. 77. Inoltre, viene disciplinato che l’intero Titolo X sarà operativo a decorrere dal 2026. 

    - “Cfc, imposta del 15% trasforma le partecipate in società white list”, IlSole24Ore del 14.06.2025, pagina 28: Il decreto fiscale approvato il 12 giugno riscrive integralmente il comma 4-ter dell’art. 167 del TUIR in materia di società controllate estere (Cfc). In particolare, viene cancellata la possibilità di assoggettare tutti gli utili delle Cfc, che presentano almeno un terzo dei proventi costituiti da “passive income” ed aventi bilancio certificato, all’imposta sostitutiva del 15%, che elimina ogni ulteriore imposizione sui dividendi successivamente percepiti dal controllante italiano. A partire dal Modello Redditi 2025, infatti, l’imposta del 15% assumerà esclusivamente la funzione di trasformare la Cfc in una società c.d. “white-list”, facendo così superare alla controllata il test di fiscalità privilegiata. Di conseguenza, gli utili successivamente distribuiti da quest’ultima saranno imponibili in Italia in capo alla controllante come avviene per i dividendi erogati da società c.d. “white-list”.

    - “Rappresentanza solo con spese tracciabili”, IlSole24Ore del 17.06.2025, pagina 35: Il provvedimento in analisi introduce una modifica rilevante per i lavoratori autonomi, ossia la deducibilità delle spese di rappresentanza solo se pagate con strumenti tracciabili, come bonifici bancari, postali o altri mezzi di pagamento elettronici. Questa novità mira ad allineare il regime fiscale degli autonomi a quello delle imprese, che già prevedeva l’obbligo di tracciabilità. Inoltre, la disciplina delle spese di rappresentanza, in precedenza regolata dal comma 5 dell’art. 54 del Tuir, è ora confluita nell’art. 54-septies. Infine, il decreto non indica una data specifica di decorrenza per la nuova regola sulla tracciabilità, il che lascia presumere che valga dalla sua entrata in vigore e che le spese già sostenute in contanti fino a quel momento restino deducibili.

    - “In Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.06.2025: Il decreto, ufficializza lo slittamento del termine per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che potranno avvenire entro il 21 luglio 2025 senza maggiorazioni o entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,4%. La proroga si applica a chi esercita attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, inclusi coloro che adottano il regime forfetario, a chi dichiara ricavi entro i limiti fissati (pari a 5.164.569 euro), a chi partecipa a società che soddisfano predetti limiti e a chi dichiara redditi per “trasparenza”. Inoltre, il decreto conferma che dal 2025 i rimborsi di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto addebitati al committente da chi esercita arti o professionisti non saranno imponibili solo se sostenuti con mezzi tracciabili. Le stesse spese sono deducibili in caso di mancato rimborso da parte del committente, ma solo se pagate in modo tracciabile. In ambito IVA, dal 1° luglio 2025 le società quotate dell’indice FTSE MIB saranno escluse dallo split payment.


Giurisprudenza

  • Ordinanza n. 15614/2025 della Cassazione, commentata in “Anche sulla promessa di caparra scatta l’imposta di registro”, IlSole24Ore del 13.06.2025, pagina 33: Con l’ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che è soggetta a imposta di registro dello 0,5% non solo la clausola che attesta il versamento della caparra confirmatoria contestualmente alla stipula del contratto preliminare, ma anche quella che prevede un pagamento futuro a tale titolo. Questo orientamento trova fondamento anche nel dato testuale dell’articolo 10 della Tariffa allegata al DPR 131/1986, che considera imponibili anche le caparre pattuite per il futuro. Tuttavia, con la riforma introdotta dal D.lgs. n. 139/2024, l’imposta di registro dovuta su caparre e acconti in un contratto preliminare non può superare quella prevista per il contratto definitivo.
  • Ordinanza n. 8365/2025 della Cassazione, commentata in “Per la continuità dell’impresa in crisi serve un nucleo aziendale minimo”, IlSole24Ore del 16.06.2025, pagina 28: La Corte, con l’ordinanza in analisi, ha stabilito che una holding che presenti un piano di concordato preventivo basato unicamente sulla dismissione ordinata delle partecipazioni e sullo smantellamento progressivo della propria struttura non può ritenersi in continuità aziendale. A conferma di ciò, il piano della holding in questione venne dichiarato inammissibile dal Tribunale e successivamente venne respinto anche in appello e in Cassazione poiché non realizzava né l’obiettivo finanziario, ossia l’ottimizzazione del reddito tramite gestione di partecipazioni, né quello imprenditoriale, ovvero la direzione strategica delle controllate. Infatti, secondo la Suprema Corte, per configurare la continuità aziendale non basta ristrutturare o ridurre la struttura, ma è necessario conservare almeno una parte significativa dell’organizzazione aziendale, riconoscibile e autonoma, capace di proseguire le attività precedenti, pur in forma ridotta.
  • Ordinanza n. 15944/2025 della Cassazione, commentata in “Per le plusvalenze su partecipazioni rileva il realizzo anche con clausole di earn out”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.06.2025: La Cassazione, con l’ordinanza, ha chiarito il trattamento fiscale delle clausole di earn out nei contratti di cessione di partecipazioni. Tali clausole prevedono aggiustamenti del prezzo di vendita in base a risultati economici successivi raggiunti della società ceduta. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il criterio per cui  le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso, anziché nel momento in cui viene liquidato il corrispettivo (se diverso), si applica anche in presenza di una clausola di earn out, che prevede, al momento del perfezionamento del trasferimento, il pagamento di una parte fissa del corrispettivo e, successivamente, se si verificano le condizioni previste dalla clausola, il pagamento di una ulteriore parte del corrispettivo.



Prassi


  • Principio di diritto n. 1/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Stabili organizzazioni in Italia: l’effetto delle fusioni estere”, IlSole24Ore del 16.06.2025, pagina 24: Con il principio di diritto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti fiscali in Italia delle fusioni tra società estere quando queste coinvolgono stabili organizzazioni italiane. In particolare, il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 172 del TUIR si applica alle stabili organizzazioni solo se la fusione estera è analoga a quelle italiane, se le società coinvolte hanno forme giuridiche equiparabili a quelle italiane e se la fusione ha effetti sulla fiscalità italiana. Inoltre, la fusione per essere fiscalmente equivalente a quella italiana deve comportare il trasferimento integrale del patrimonio della società incorporata e la sua estinzione senza liquidazione. Infine, il principio di diritto disciplina le modalità di apertura e chiusura delle stabili organizzazioni che partecipano all’operazione di fusione estera, in quanto dopo la fusione la stabile organizzazione dell’incorporata non può mantenere la vecchia partita IVA.
  • Circolare n. 14/2025 dell’Agenzia delle Dogane, commentata in “Favor rei per le nuove sanzioni doganali”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.06.2025: Con circolare l’Agenzia delle Dogane chiarisce le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 81/2025 al sistema sanzionatorio doganale previsto dal D.lgs. n. 141/2024. In particolare, la soglia per la rilevanza penale dell’IVA all’importazione è stata innalzata a 100.000 euro, mentre resta a 10.000 euro per i dazi. Queste modifiche si applicano anche retroattivamente, in base al principio del favor rei. Inoltre, viene chiarito come il decreto escluda l’applicazione della confisca amministrativa in tutti quei casi in cui la revisione della dichiarazione doganale è avviata spontaneamente, prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di attività di accertamento o di procedimenti penali. Infine, è possibile estinguere il reato di contrabbando pagando quanto dovuto, con l’aggiunta di interessi e sanzioni, prima del dibattimento, o evitarlo del tutto con il ravvedimento operoso, che impedisce anche la confisca.

 

Dottrina e Attualità

  • Sui compensi incassati da eredi istruzioni al quadro RM in cortocircuito”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.06.2025: Nel modello REDDITI PF 2025, i redditi percepiti nel 2024 da eredi o legatari devono essere indicati nel quadro RM. Sulla base della nuova struttura del quadro, i redditi prodotti dal de cuius che non rientrano nell’ambito della tassazione separata in capo agli eredi (redditi fondiari e d’impresa) devono essere riportati nel rigo RM22, mentre i redditi che in capo agli eredi usufruiscono della tassazione separata (redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitale e diversi) devono essere riportati nel rigo RM5 indicando nella nuova colonna 1 il codice corrispondente alla tipologia di reddito. Tuttavia, si segnala un problema per i redditi da arti e professioni in quanto non è previsto un codice specifico per questi redditi. L’anomalia sembra derivare da un copia-incolla non corretto delle istruzioni del modello 730, dove invece l’esclusione dei redditi da arti e professioni è giustificata, poiché non possono essere dichiarati in quel modello. Sarebbe dunque opportuna una correzione per allineare il modello redditi 2025 alle regole effettive della tassazione separata.
  • Esenzione integrale per i dividendi da Germania e Brasile”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.06.2025: L’Italia adotta generalmente il metodo del credito per evitare la doppia imposizione, includendo i redditi esteri nella base imponibile italiana e riconoscendo un credito per le imposte già pagate all’estero. Tuttavia, esistono eccezioni, come nel caso dei dividendi percepiti da società italiane da partecipate situate in Germania e Brasile, dove si applica invece il metodo dell’esenzione. In questi casi, se la partecipazione è almeno del 25%, i dividendi non sono imponibili in Italia e devono essere esclusi dalla base imponibile. La Corte di Cassazione ha confermato con due giudizi (sentenze n. 29635/2019 e n. 30140/2019) la legittimità di tale esclusione, stabilendo la prevalenza delle convenzioni internazionali sulle norme fiscali interne al fine di eliminare i fenomeni di doppia imposizione.




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