Italia - Rassegna stampa settimanale dal 13 al 19 dicembre 2025

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione



  • DDL di Bilancio 2026, commentato in:
    - “Dietrofront totale sui dividendi. Raddoppio Tobin tax: 1 miliardo in tre anni”, IlSole24Ore del 13.12.2025, pagina 2: L’emendamento governativo alla manovra segna una netta retromarcia sulla tassazione dei dividendi, ridimensionando il taglio alla dividend exemption tramite l’introduzione di una doppia soglia che ripristina in larga parte le regole previgenti e riduce drasticamente il gettito atteso. Per mantenere invariati i saldi della finanza pubblica, le coperture sono individuate soprattutto nel raddoppio della Tobin Tax, nell’aumento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni e nella modifica delle modalità di pagamento delle plusvalenze su beni strumentali. Il pacchetto di correttivi comprende anche l’esclusione di holding non finanziarie e intermediari dall’aumento Irap, l’abolizione del divieto di compensazione tra crediti agevolativi e contributi e l’annunciata estensione dell’iperammortamento, confermando un riequilibrio della manovra volto a tutelare imprese e investimenti.
    - “Clausola di salvaguardia per le partecipazioni acquisite entro il 2025”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2025: In vista della legge di bilancio 2026, viene riformata anche la disciplina delle partecipation exemption per coordinarla con quella dei dividendi. Dal 2026, l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni sarà subordinata, oltre ai requisiti storici dell’art. 87 del TUIR, al possesso di una partecipazione minima del 5% o di un valore fiscale pari ad almeno 500.000 euro. In assenza di tali soglie, le plusvalenze saranno integralmente imponibili e non più rateizzabili in cinque esercizi, mentre le minusvalenze resteranno deducibili. Le nuove regole si applicheranno solo alle partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, salvaguardando quelle acquistate entro il 2025, per le quali l’esenzione resta piena anche se “sotto soglia”. Per i dividendi, invece, rileva la data della delibera. Dunque, per tutte le delibere adottate entro il 31 dicembre 2025 verrebbe mantenuto l’attuale e più favorevole regime favorevole.

  • L. n. 182/2025, commentato in “Accettazione tacita di eredità, trascrizione più agevole nei registri immobiliari”, IlSole24Ore del 14.12.2025, pagina 18: L’articolo 41 della legge in analisi ha introdotto una rilevante semplificazione in materia di pubblicità immobiliare, agevolando la trascrizione degli acquisti derivanti da successione ereditaria. La norma consente ora di trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità o l’acquisto della qualità di erede per fatti concludenti anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In questo modo viene colmata una lacuna che rendeva frequente la mancata continuità delle trascrizioni, rafforzando la certezza dei traffici immobiliari e riducendo i rischi connessi alla mancata pubblicità degli acquisti ereditari.
  • D.lgs. n. 186/2025, commentato in “Fisco, scambio dati facilitato”, ItaliaOggi del 16.12.2025, pagina 32: Con il decreto legislativo in analisi, l’Italia recepisce la direttiva UE 2023/2226 (DAC 8) e avvia una nuova fase di cooperazione fiscale europea basata sull’uso esteso del numero di identificazione fiscale, destinato a divenire entro il 2030 un vero e proprio identificatore fiscale europeo. Il sistema prevede un ampliamento graduale dello scambio automatico di informazioni su redditi, patrimoni e operazioni transfrontaliere, l’estensione degli obblighi di comunicazione ai ruling, al transfer pricing e ai gruppi multinazionali, nonché l’introduzione, dal 2026, dello scambio obbligatorio di dati sulle cripto-attività. Il rafforzamento della trasparenza riguarda anche i sostituti d’imposta e i meccanismi di pianificazione fiscale, consolidando il ruolo centrale dell’Agenzia delle Entrate nello scambio informativo tra Stati membri.



Giurisprudenza

 

  • Sentenza n. 32438/2025 della Corte di cassazione, commentata in “Spetta alle Entrate dimostrare che la società estera non sia operativa”, IlSole24Ore del 16.12.2025, pagina 36: Con la sentenza in analisi, la Cassazione ha ribadito che, in tema di esterovestizione, l’onere della prova grava integralmente sull’Amministrazione, la quale deve dimostrare sia la fittizia localizzazione all’estero della società sia che il vantaggio fiscale costituisca l’unico scopo dell’assetto societario. Non è sufficiente, secondo la Corte, provare la residenza italiana dei soci, l’appartenenza a un gruppo italiano o l’esistenza di attività di direzione e coordinamento, occorrendo invece accertare una costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica e autonomia decisionale. Nel caso esaminato, la presenza di concreti elementi di operatività in Lussemburgo e l’assenza di indebiti risparmi fiscali hanno giustificato l’annullamento della pretesa erariale, in coerenza con i principi UE sulla libertà di stabilimento.
  • Sentenza n. 30657/2025 della Corte di cassazione, commentata in “Per gli OICR immobiliari si deve provare l’autonomia della quota”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2025: Con la sentenza in analisi, le Sezioni Unite chiariscono che, ai fini della tassazione per trasparenza ex art. 32 DL 78/2010 sugli OICR immobiliari, la presunzione di partecipazione qualificata (maggiore del 5%) derivante da rapporti familiari è presunzione legale relativa e può essere superata dal contribuente. La norma antielusiva mira a contrastare la frammentazione artificiosa delle quote, sia tramite controllo societario sia tramite legami di parentela, attribuendo rilievo alla sommatoria delle partecipazioni. Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando l’effettiva autonomia del singolo investimento, provando l’origine indipendente delle risorse, il godimento diretto dei proventi e l’autonomia nelle decisioni di investimento, gestione e dismissione delle quote.
  • Ordinanza n. 32137/2025 della Corte di cassazione, commentata in “Registro fisso sulla sentenza di nullità parziale del contratto e condanna alla ripetizione”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2025: Con l’ordinanza in analisi, la Cassazione ha stabilito che la sentenza che dichiara la nullità, anche parziale, di un contratto di conto corrente bancario e condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate sconta l’imposta di registro in misura fissa ex art. 8, comma 1, lett. e), DPR 131/1986. In tali ipotesi non opera il principio di alternatività Iva-registro, applicabile solo ai provvedimenti di adempimento ex art. 8, comma 1, lett. b), poiché la restituzione consegue alla caducazione del contratto e configura una ripetizione di indebito priva di rilevanza Iva.
  • Sentenza n. 1703/14/2025 della Cgt della Lombardia, commentata in “Transfer pricing, sconti commerciali ammessi sulle forniture infragruppo”, IlSole24Ore del 15.12.2025, pagina 22: La Cgt della Lombardia, con la sentenza in analisi, si è pronunciata su due questioni di transfer pricing relative alla qualificazione degli sconti infragruppo e ai servizi intercompany. In relazione agli sconti, l’ufficio aveva riqualificato come finanziari quelli concessi dalla casa madre, contestandone l’indeducibilità e l’esclusione dal margine operativo, ma i giudici hanno riconosciuto la natura commerciale degli sconti, previsti contrattualmente, non legati ai tempi di pagamento e coerenti con i prezzi di mercato, evidenziando che anche in un rapporto di distribuzione esclusiva gli sconti rispondono a logiche di espansione commerciale. Quanto ai servizi intercompany e al distacco di personale, la Cgt ha escluso che vi fosse un trasferimento di know-how o beni immateriali, ritenendo corretta l’applicazione del metodo cost plus per servizi di natura non core, in linea con le linee guida OCSE del 2017, e giudicando sproporzionato il ricorso a royalties sui ricavi proposto dall’amministrazione.



Prassi

 

  • Risposta ad istanza di interpello n. 312/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Residenti all’estero, bonus prima casa anche nel comune di studio”, IlSole24Ore del 16.12.2025, pagina 35: L’Agenzia delle Entrate con la risposta in analisi ha chiarito che i lavoratori trasferiti all’estero possono fruire dell’agevolazione prima casa anche se l’immobile è situato nel comune in cui hanno svolto il proprio percorso scolastico, pur diverso dal comune di nascita o dall’ultima residenza in Italia. L’Agenzia ha infatti esteso il concetto di attività rilevante ai fini della norma, includendovi espressamente l’attività di studio quale indice oggettivo di radicamento territoriale, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Il chiarimento valorizza i legami personali e funzionali con il territorio, in coerenza con la ratio dell’agevolazione a favore dei soggetti emigrati per ragioni di lavoro.
  • Circolare n. 13/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Pubblicata la circolare sul regime transfrontaliero di franchigia IVA”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.12.2025: Con la circolare in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, applicabile dal 1° gennaio 2025 anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in altri Stati membri dai soggetti che in detti Stati ne hanno fatto richiesta, mentre resta escluso per operatori extra UE, anche se dotati di stabile organizzazione nell’Unione. Il documento chiarisce inoltre le modalità di accesso al regime, precisando che il suffisso “EX” è attribuito entro 35 giorni lavorativi dalla comunicazione preventiva e che nel computo dei giorni lavorativi sono esclusi sabati, domeniche e festività sia dello Stato di stabilimento sia di quello di esenzione. Viene infine ribadito che le comunicazioni trimestrali devono essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, senza proroga in caso di scadenza in giorno festivo.



Civile e impresa

 

  • Ordinanza n. 32545/2025 della Corte di cassazione, commentata in “Il socio non amministratore di S.r.l. risponde dei danni gestori anche se non dovuti”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2025: La Cassazione, con l’ordinanza in analisi, ha chiarito che, nelle S.r.l., la responsabilità solidale del socio con gli amministratori ex art. 2476, comma 8, del c.c. sussiste solo quando il socio abbia compiuto direttamente atti di gestione dannosi o li abbia consapevolmente autorizzati o indotti, con un comportamento intenzionale e non meramente colposo. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo riferito all’ingerenza nella gestione, non al danno, essendo sufficiente la volontà consapevole di influenzare l’atto gestorio poi rivelatosi pregiudizievole. La Corte ribadisce così il carattere eccezionale della responsabilità del socio non amministratore, coerente con la natura della S.r.l. quale società di capitali e con la distinzione dei ruoli tra organi sociali.



Dottrina e Attualità

 

  • Registro allo 0,5% sui crediti trasferiti unitamente all’azienda”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2025: La modifica dell’art. 23, co. 4, del DPR 131/86, introdotta dal D.lgs. n. 139/2024, chiarisce definitivamente che sulla quota di corrispettivo imputata ai crediti aziendali trasferiti unitamente all’azienda si applica l’aliquota di registro dello 0,5% prevista dall’art. 6 della Tariffa Parte I, risolvendo così un contenzioso tra dottrina e prassi dell’Agenzia delle Entrate. In passato, alcuni uffici avevano applicato l’aliquota del 3% prevista per la cessione dell’intero complesso aziendale, generando divergenze interpretative. La nuova disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2025, recepisce il principio già sostenuto dalla maggioranza della dottrina e confermato dalla circolare 14 marzo 2025 n. 2, sancendo chiaramente l’aliquota ridotta sui crediti, pur lasciando un margine, seppur censurabile, di possibili contestazioni sugli atti stipulati anteriormente.
  • Agenzia pronta a sanzionare gli Uffici per uso improprio dell’IA”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2025: L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sanzionerà i funzionari che violano la policy interna sull’uso dell’intelligenza artificiale, emanata lo scorso 23 ottobre, anche se la violazione riguarda un solo atto. La decisione arriva dopo la segnalazione dell’UNCAT, secondo cui alcuni atti di accertamento citavano sentenze e circolari inesistenti, potenzialmente frutto di utilizzi impropri dell’IA. Pur non essendo stato possibile individuare l’atto specifico a causa del segreto professionale, l’Agenzia ha avviato un approfondimento su tutte le strutture territoriali per verificarne il rispetto della policy e applicherà azioni disciplinari se necessario.




 

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