Italia - Rassegna stampa settimanale dal 25 al 31 gennaio 2025

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina.

Legislazione


  • Legge di Bilancio 2025, commentata in: I due anni per rivendere la ex prima casa valgono anche per acquisti ante 2025”, Il Quotidiano del Commercialista 28.01.2025: La Legge di Bilancio ha esteso da uno a due anni il termine per vendere la vecchia abitazione senza perdere l’agevolazione prima casa sul nuovo acquisto. Fino al 2015, per ottenere il beneficio, bisognava già aver venduto la precedente abitazione prima di acquistare la nuova. Dal 2016 è stata introdotta una moratoria di un anno, permettendo di acquistare un nuovo immobile con l’agevolazione e vendere il precedente entro dodici mesi. Ora, con la nuova norma, il termine viene raddoppiato a due anni e si applica non solo ai nuovi acquisti ma anche a quelli effettuati nel 2024, se il vecchio termine di un anno è ancora in corso. Chi acquista un immobile con l’agevolazione dal 1° gennaio 2025 avrà quindi due anni per vendere la precedente abitazione, ma anche chi ha comprato nel 2024 e si era impegnato a vendere entro un anno potrà beneficiare dell’estensione automatica del termine.
  • Decreto IRPEF-IRES, commentato in Tassazione catastale e forfait per le società agricole”, IlSole24Ore del 28.01.2025, pagina 36: Il Dlgs 192/2024 introduce un importante aggiornamento della fiscalità agricola, estendendo la tassazione forfettaria anche alle società agricole (Sas, Snc, Srl e cooperative) che hanno optato per il regime catastale (art. 1, c. 1093, L. 296/2006). Queste società potranno determinare il reddito in forma mista, sommando il reddito catastale a quello forfettario previsto dall’art. 56-bis del Tuir per attività complementari, come la commercializzazione di piante vive e prodotti florovivaistici (con redditività del 5% fino al 10% del volume d’affari). Tuttavia, un’interpretazione restrittiva dell’art. 2, c. 1, del Dlgs 99/2004, seguita da alcune sentenze (es. CGT Emilia-Romagna, n. 633/2024), esclude dalla nozione di attività agricola la mera compravendita di prodotti agricoli, rischiando di far decadere il regime opzionale. Per evitare contraddizioni normative, si propone una lettura estensiva del concetto di esercizio esclusivo dell’attività agricola, coerente con la finalità della riforma, che mira a garantire un’applicazione più organica e flessibile del regime fiscale per le imprese agricole.

Giurisprudenza

  • Sentenza Corte di Giustizia UE causa c-601/23, commentata in “Ritenute sui dividendi ancora al vaglio della Corte Ue”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.01.2025: La Corte di Giustizia UE ha ribadito che le ritenute alla fonte sui dividendi non devono penalizzare i soggetti non residenti rispetto a quelli nazionali; ciò in base al principio della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE). Il caso riguardava una società britannica che aveva ricevuto dividendi da una società spagnola, subendo una ritenuta definitiva del 10%. Se fosse stata una società spagnola, la ritenuta sarebbe stata solo un acconto, con possibilità di rimborso in caso di perdita fiscale. La Corte ha quindi ritenuto questa disparità discriminatoria e contraria al diritto UE, confermando il principio già espresso nella sentenza Sofina (C-575/17). In sintesi, la sentenza impone agli Stati membri di garantire parità di trattamento fiscale tra residenti e non residenti, con possibili impatti sulla normativa italiana sulle ritenute sui dividendi.
  • Sentenza Cgt di Torino n. 1101/2024, commentata in “Vendita di opere d’arte una tantum e con ricavi a una Onlus: niente Irpef”, IlSole24Ore del 26.01.2025, pagina 26: Con la sentenza la Cgt di primo grado ha stabilito che la vendita di un’opera d’arte da parte di un collezionista privato, priva di intento speculativo e avvenuta dopo molti anni di detenzione, non genera reddito. Il caso riguardava un contribuente che aveva venduto un’opera ricevuta in donazione vent’anni prima. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’operazione, sostenendo che fosse rilevante ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir. Tuttavia, la Corte ha richiamato l’orientamento della Cassazione (ordinanza n. 6874/2023), che distingue tra mercante d’arte, speculatore occasionale e collezionista privato, escludendo quest’ultimo dall’ambito della tassazione se privo di finalità lucrative. Nel caso specifico, il ricavato della vendita era inoltre stato destinato a una Onlus, elemento ritenuto decisivo dai giudici per escludere qualsiasi intento speculativo e quindi la tassazione Irpef sulla plusvalenza.

Prassi

  • FAQ Agenzia delle Entrate del 28.01.2025, commentata in “Trasformazione da snc a srl non ostativa per il CPB”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.01.2025: Con la risposta l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la trasformazione societaria non impedisce l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ha inoltre chiarito come gestire il reddito concordato nei periodi antecedenti e successivi alla trasformazione. Nel caso analizzato, una SNC trasformata in SRL ad aprile 2024 ha richiesto istruzioni per la dichiarazione dei redditi relativa alla fase pre-trasformazione. L’Agenzia ha precisato che il reddito concordato deve essere ripartito in base ai giorni effettivi di ciascun periodo, con un importo minimo calcolato moltiplicando 2.000 euro per il rapporto temporale.
  • Risposta ad istanza d’interpello n. 16/2025, commentata in “Agevolazioni per impatriati e incentivi per docenti e ricercatori cumulabili”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.01.2025: Con la risposta ad interpello, l’Agenzia ha chiarito che il nuovo regime degli impatriati (art. 5, D.Lgs. 209/2023) può essere applicato cumulativamente agli incentivi per docenti e ricercatori (art. 44, DL 78/2010), a condizione che i redditi agevolati siano distinti. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al passato: il vecchio regime impatriati (art. 16, DLgs. 147/2015) era incompatibile con altri benefici fiscali, ma con la sua abrogazione questa limitazione non è stata riproposta. Di conseguenza, l’Agenzia ora ritiene che, in assenza di un divieto esplicito, chi rientra in Italia possa cumulare più agevolazioni nello stesso anno, se applicate a redditi diversi.

Dottrina

  • Branch estere senza revisione tagliate fuori”, IlSole24Ore del 25.01.2024, pagina 24: La norma sulla rilevanza fiscale degli errori contabili, inizialmente applicabile ai soggetti Ias-Ifrs e Oic, è stata ristretta con la Legge di Bilancio 2023 ai soli bilanci sottoposti a revisione legale, per evitare comportamenti opportunistici nella deducibilità dei costi. Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, diffuse nei settori bancario e assicurativo, determinano il reddito sulla base di un rendiconto economico-patrimoniale ex articolo 152 del Tuir, senza obbligo di bilancio locale in Italia. Poiché la revisione legale si applica solo alla casa madre estera, tali entità risultano escluse dalla disciplina. Tuttavia, i frequenti processi di fast close aumentano il rischio di errori contabili per queste strutture. In ottica di semplificazione, si potrebbe valutare un’estensione della normativa con meccanismi di certificazione ad hoc o procedure dedicate per errori non rilevanti.
  • Trust, la tassazione all’entrata guarda soltanto al patrimonio, IlSole24Ore del 24.01.2025, pagina 24: Il regime di tassazione all’entrata dei trust, disciplinato dall’art. 4-bis, comma 3, del Dlgs 346/1990 (Tus), prevede l’anticipazione dell’imposta sulla base della categoria dei beneficiari e si applica esclusivamente alle attribuzioni patrimoniali, escludendo quelle reddituali (circolare 34/E/2022). Se un trust ha beneficiari appartenenti a più categorie, l’imposta si calcola solo sulla principale (es. coniuge e parenti in linea retta), poiché i beneficiari del solo reddito non rilevano ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Di conseguenza, il trustee ha l’onere di una gestione contabile rigorosa, distinguendo in modo comprovato patrimonio e reddito, con adeguate evidenze fiscali, come richiesto dall’Agenzia delle Entrate.



 

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