Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.
Legislazione
- L. 76/2025, commentata in “In Gazzetta la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.05.2025: La disposizione introduce una nuova disciplina sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, in attuazione dell’art. 46 della Costituzione e nel rispetto delle norme europee e internazionali. Sul piano della partecipazione gestionale, la norma disciplina che la presenza dei lavoratori negli organi societari dipende dal modello di governance adottato (dualistico o monistico). Inoltre, in ambito di partecipazione economico-finanziaria dei lavoratori, viene incentivata la partecipazione ai profitti dell’impresa, anche tramite azionariato, prevedendo per il solo 2025 un aumento del limite per l’imposta agevolata al 5% e l’esenzione parziale (50%) sui dividendi in caso di assegnazione di azioni in sostituzione di premi di risultato. Infine, la legge disciplina la possibilità di inserire nell’organigramma aziendale alcuni soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa (referenti di formazione, di piani di welfare, di politiche retributive e responsabili della diversità e dell’inclusione).
- Approvazione del Testo unico sull’imposta di registro, sulle successioni e donazioni e su altre imposte indirette, commentata in “Imposta di registro, arriva il Testo unico. Ecco cosa cambia”, Corriere della Sera del 28.05.2025, pagina 35: Il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura il Testo unico sull’imposta di registro, sulle successioni e donazioni e su altre imposte indirette collegate ai trasferimenti di proprietà o diritti d’uso, come compravendite e locazioni. Questo intervento normativo, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio prossimo, mira a semplificare sia il calcolo e il versamento delle imposte, comprese quelle su caparre e acconti negli acquisti immobiliari, sia l’interpretazione normativa, abrogando disposizioni superate e recependo in modo organico le novità recenti. Tra queste, il D.lgs. 139/2024 ha risolto il contenzioso sul “coacervo” tra donazioni e successioni, permettendo la piena applicazione delle franchigie fiscali, come quella fino a un milione di euro per i figli, anche se già usata per una donazione ricevuta in vita. Inoltre, il decreto ha stabilito che il contribuente debba calcolare l’imposta di registro, lasciando all’Amministrazione il controllo successivo.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 14063/2025 della Cassazione, commentata in “Successione, no alla denuncia per chi perde l’eredità”, IlSole24Ore del 28.05.2025, pagina 34: La Corte ha stabilito che una persona inizialmente chiamata all’eredità tramite testamento, ma successivamente esclusa da un secondo testamento che nomina un altro erede, non è tenuta a presentare la dichiarazione di successione né a pagare l’imposta relativa. Diversamente, ove l’adempimento fosse stato perfezionato nel periodo di tempo che intercorre tra i due testamenti, l’Agenzia delle Entrate non può pretendere il pagamento dell’imposta basandosi su tale documento, perché la persona esclusa risulta, con effetto retroattivo, estranea alla vicenda ereditaria. Inoltre, nel caso in cui il pagamento sia stato già effettuato dal primo chiamato, resta possibile la rivalsa nei confronti del nuovo erede.
- Ordinanza n. 7169/2025 della Cassazione, commentata in “L’errore dell’ufficio non compromette la voluntary disclosure”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.05.2025: La Corte, con l’ordinanza in analisi, ha ribadito che il principio di leale collaborazione e buona fede previsto dall’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ha una portata generale e può essere invocato anche per correggere errori dell’Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, una società aveva presentato domanda di accesso alla procedura di voluntary disclosure a seguito della quale si era vista recapitare quattro inviti a comparire che risultavano incorretti in relazione all’Iva attese le operazioni fuori campo intercorse. Ciò posto, nonostante la società avesse segnalato tempestivamente l’errore e versato correttamente quanto dovuto per IRES e IRAP, l’Agenzia delle Entrate non ha considerato perfezionata la procedura, avviando la procedura dell’accertamento con adesione. Di conseguenza, la società si è vista costretta a pagare nuovamente e poi a richiedere il rimborso. La Cassazione ha ritenuto che l’Amministrazione abbia violato il principio del legittimo affidamento, in quanto il contribuente si era conformato in buona fede a indicazioni errate fornite dall’Ufficio. La norma prevede che in simili casi debbano essere escluse sanzioni e interessi.
Prassi
- Risposta ad interpello 142/2025, commentata in “Impatriati, il "patto di sospensione" non preclude l’accesso ai benefici”, ItaliaOggi del 28.05.2025: L’Agenzia, con la risposta, ha chiarito che la sottoscrizione di un patto di sospensione dal rapporto di lavoro non impedisce l’accesso al nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati. Il caso riguarda un cittadino italiano, già assunto in Italia e poi distaccato all’estero, che ha sospeso il proprio contratto di lavoro nel 2023 per collaborare con un’azienda straniera fino al 2025, con l’intenzione di rientrare in Italia nel 2026 e riprendere l’attività con la società italiana. Nonostante l’Amministrazione finanziaria abbia affermato che il patto di sospensione non influisce sulla possibilità di accedere al regime agevolato, è necessario verificare la relazione tra le società coinvolte. Infatti, nel caso in cui il datore di lavoro italiano coincidesse con quello estero o le due società fossero parte dello stesso gruppo allora per accedere al regime degli impatriati sarebbero necessari almeno sei o sette anni di residenza all’estero.
- Risposte ad interpelli nn. 144/2025 e 145/2025, commentate in “Non interposto il trust con consulente di investimenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.05.2025: Tramite queste risposte ad istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento fiscale di un trust estero, istituito da un residente italiano. Il trust, irrevocabile e con durata massima di 125 anni, ha come trustee una società maltese, un investment adviser svizzero e un protector italiano. Il disponente è escluso dai benefici e non ha alcun potere diretto o indiretto nella gestione. L’amministrazione finanziaria, con la risposta n. 145/2025, ha confermato che il trust non è da considerarsi interposto perché l’effettivo potere di amministrare e disporre dei beni è affidato al trustee. Inoltre, con la risposta n. 144/2025, l’Agenzia delle Entrate ha negato al trust il diritto alla ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi italiani poiché non ha una forma legale societaria. Diversamente, il trust può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni italiane, in quanto soggetto passivo residente in uno Stato white list.
- Risposta ad interpello n. 146/2025, commentata in “Clausola penale nella locazione con cedolare secca senza imposta di registro”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.05.2025: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la clausola penale inserita in un contratto di locazione con opzione per la cedolare secca non assume rilievo autonomo ai fini dell’imposta di registro, poiché considerata accessoria al contratto stesso. In linea generale, la natura risarcitoria della clausola penale ne comporta l’esclusione dalla base imponibile dell’Iva ed il conseguente assoggettamento a imposta di registro (alternatività Iva-registro). Tuttavia, nel caso di specie, l’imposta di registro sulla clausola penale non risulta dovuta, in quanto il contratto di locazione è soggetto a cedolare secca. Inoltre, avendo la clausola penale funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto, essa non può assumere rilievo autonomo ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro al contratto di locazione con cedolare secca.
Dottrina e Attualità
- “Costa carissima la casa green”, Editoriale del 21.05.2025: L’articolo denuncia i rischi e i costi della transizione ecologica spinta, prendendo come esempio il blackout in Spagna, causato da un’eccessiva produzione da fonti rinnovabili difficili da gestire. Successivamente, vengono presi in considerazione i costi imposti dalle nuove normative ambientali sul patrimonio immobiliare francese. In Francia, infatti, le abitazioni con bassa efficienza energetica (classe G), non possono più essere affittate, a meno di interventi di ristrutturazione molto onerosi. Queste misure, pensate per migliorare le prestazioni energetiche, comportano costi enormi che ricadono sui proprietari, con il rischio di svalutazione degli immobili e difficoltà di accesso al credito. La normativa prevede inoltre che entro il 2030 sia vietata la vendita di immobili in classe G ed entro il 2028 il divieto di affitto sia esteso anche agli appartamenti in classe F e in classe E nel 2034. Infine, secondo l’autore, queste politiche ambientali rischiano di gravare pesantemente su milioni di famiglie in Francia e in Italia, rendendo evidente che il Green Deal europeo non è affatto gratuito.
- “Monitoraggio fiscale, insidia sul ravvedimento”, IlSole24Ore del 26.05.2025, pagina 24: La normativa sul monitoraggio fiscale impone a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia di dichiarare, tramite il quadro RW della dichiarazione dei redditi, gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, inclusi cripto-asset, se potenzialmente produttivi di reddito imponibile in Italia. Non rientrano in questo obbligo le attività affidate a intermediari italiani che applicano le imposte dovute, i depositi e conti correnti esteri di importo massimo nell’anno inferiore 15.000 euro e gli immobili esteri invariati durante l’anno. La mancata indicazione nel quadro RW degli importi riguardanti il monitoraggio fiscale comporta sanzioni dal 3 al 15% del loro intero ammontare o dal 6 al 30% se si tratta di investimenti e attività detenuti nei Paesi c.d. black-list. Infine, l’articolo sottolinea come l’errore più ricorrente nei ravvedimenti operosi consista nel calcolare la sanzione in proporzione alla percentuale di possesso dell’attività, anziché sul 100% del valore delle attività estere.
- “Successione, il trust non è soggetto passivo”, IlSole24Ore del 29.05.2025, pagina 32: Il “position paper” della Step Italy sull'applicazione dell’imposta sulle successioni ai beni contenuti in un trust interposto ha chiarito che questi beni non possono essere automaticamente inclusi nell’attivo ereditario del disponente ai fini dell’imposta sulle successioni. La normativa fiscale sull’interposizione, infatti, riguarda solo le imposte dirette e non può estendersi ad altre imposte. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può includere tali beni solo dimostrando una simulazione civilistica del trust e non basandosi su di una semplice interposizione. Infine, il D.lgs. n. 139/2024 ha confermato che i trust rilevano ai fini successori solo se comportano un arricchimento effettivo per i beneficiari.
- “Affrancamento e assegnazione a rischio di sovrapposizione con cortocircuito”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.05.2025: L’articolo analizza i possibili conflitti tra due misure fiscali agevolative relative alle riserve in sospensione d’imposta nei bilanci delle società: l’affrancamento al 10% previsto dal D.lgs. 192/2024 e l’imposta del 13% applicabile in caso di assegnazione o trasformazione agevolata secondo la L. 207/2024. In teoria, i contribuenti possono scegliere quale delle due opzioni applicare, ma in pratica la loro combinazione può generare criticità, come nel caso in cui l’affrancamento retroattivo crei riserve libere che andrebbero utilizzate prima di quelle in sospensione, compromettendo i benefici fiscali dell’assegnazione. Questo può portare a una penalizzazione per il contribuente, costretto a rinunciare parzialmente a una delle due agevolazioni. Per evitare tali effetti distorsivi, l’articolo auspica un chiarimento ufficiale che confermi la prevalenza della disciplina dell’assegnazione agevolata, valorizzandone la finalità incentivante.
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