Legislazione
- Novità del Ddl. di bilancio 2025, commentate in:
- “Soglia dei fringe benefit a 1.000/2.000 euro confermata per il triennio 2025-2027”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2024: Nel Ddl. di bilancio 2025 sarebbe previsto per il 2025, 2026 e 2027 l'aumento a 1.000,00 euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per tutti i dipendenti, con ulteriore incremento a 2.000,00 euro per quelli con figli a carico. Tra le novità in tema di redditi di lavoro dipendente, si segnala: (i) una modifica all'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, in base alla quale per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.1.2025, si assumerebbe il 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale. Tale percentuale sarebbe ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in; (ii) le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'1.1.2025 al 31.12.2025 non concorrerebbero, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. La disposizione si applicherebbe ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000,00 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km.
- “Deducibili solo spese di trasferta e rappresentanza tracciate”, IlSole24Ore 24.10.2024, pagina 47: Obbligo di pagamento tracciato a partire dall’esercizio 2025, per la deduzione delle spese di trasferta e per quelle di rappresentanza. Lo prevede l’art. 10 del Ddl di bilancio 2025 per tutte le spese di vitto e alloggio e per quelle di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea. La stretta sulle deduzioni riguarderà sia l’Ires che l’Irap. I movimenti finanziari tracciati saranno necessari per escludere la tassazione dei rimborsi spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea (taxi e Ncc), ai fini del reddito di lavoro dipendente. Si introduce infine l’obbligo, per la Pa, quando effettua pagamenti a dipendenti per importi superiori a 2.500 euro, di verificare se il beneficiario ha cartelle di pagamento insolute. Nell’area dei rimborsi spese per trasferte (vitto, viaggio e alloggio) sono talvolta presenti, in particolare nelle imprese di minori dimensioni e nei piccoli professionisti, fenomeni di vera e propria evasione fiscale e contributiva che si attuano mediante il “rigonfiamento” delle spese che il dipendente o l’amministratore dichiara di aver sostenuto e che gli vengono rimborsate; operazione che è consentita solo laddove il dipendente documenti la spesa con semplici ricevute pagate per contanti. La stretta è finalizzata ad azzerare o quanto meno ridurre questi fenomeni attraverso la modifica di quattro disposizioni del testo unico, tutte con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Comune alle modifiche è la nuova condizione di tracciabilità dei pagamenti per ottenere la rilevanza fiscale del costo rimborsato per l’impresa o il professionista, da un lato, e la non imponibilità del rimborso per il percettore, dall’altro. La modifica all’art. 51 co. 5 del Tuir stabilisce che l’esenzione dalla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti dei rimborsi per spese di vitto e alloggio e per trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea si applicano solo se le spese di cui si chiede il rimborso sono pagate, a monte con versamenti bancari e postali o con altri mezzi di pagamento tracciati.
- “Stop alle detrazioni fiscali “per tutti” dal prossimo anno”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2024: Il Ddl. di bilancio 2025 contiene novità che riguardano gli oneri detraibili e, in particolare, i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro. Per detti soggetti, infatti, nei limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, viene introdotto un nuovo limite massimo di spesa che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili, con la sola eccezione delle spese sanitarie. L''importo "base" dell'ammontare massimo delle spese agevolabili viene fissato a: (i) 14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro; (ii) 8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro. Detto importo "base" deve poi essere moltiplicato per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico. Rimangono esclusi dal calcolo del nuovo limite massimo di spesa: (i) gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari, di mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, contratti fino al 31.12.2024 (art. 15 co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter del TUIR); (ii) tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (es. per interventi "edilizi", ex art. 16-bis del TUIR).
Giurisprudenza
- Ordinanza Cassazione, n. 27283 del 22.10.2024, commentata in "Il patto è leonino solo con esclusione totale e costante da utili o perdite", Il Quotidiano del Commercialista del 23.10.2024: La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, si è pronunciata sulla definizione di patto parasociale e sulle caratteristiche del "patto leonino", vietato dall'art. 2265 c.c., confermando che non rientra in questa fattispecie la c.d. "opzione put". Il patto parasociale è l'accordo contrattuale che lega più soggetti con la finalità di regolamentare il comportamento da tenere durante la vita della società o in occasione dell'esercizio dei diritti sociali. Esso è distinto dal contratto sociale e dallo statuto e la sua validità è stata riconosciuta dallo stesso Legislatore (art. 2341-bis c.c.). In considerazione di ciò, precisa la Suprema Corte, i patti parasociali che tendono a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società devono ritenersi sempre validi, a condizione che non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento in materia societaria. Tra tali principi si annovera il divieto di patto leonino previsto dall'art. 2265 c.c., ai sensi del quale è nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. In particolare, sono vietati dalla citata disposizione gli accordi che prevedano una esclusione del socio dagli utili o dalle perdite che sia "totale" e "costante". Con l'occasione, la Suprema Corte rileva come nell'ambito dei patti parasociali rientri anche la c.d. "opzione put", da ritenersi valida in quanto finalizzata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela.
- Sentenza Cassazione, n. 68623/2024, commentata in "Riciclaggio online, vale il luogo di impiego", IlSole24Ore del 22.10.2024, pagina 44: Per il riciclaggio come per l’autoriciclaggio il giudice competente è quello del luogo in cui avviene l’impiego del denaro. Dunque, quello in cui si trova la banca in cui l'agente ha aperto il conto corrente sul quale, operando da remoto, ha trasferito nel circuito finanziario il capitale che ha acquisito illecitamente. La Cassazione, con la sentenza in oggetto, risolve il conflitto di competenza sollevato dai Gip di Bergamo e di Brescia. Il giudice bresciano considerava il reato di riciclaggio (art. 648-bis del Codice penale) commesso nel circondario di Bergamo, sede del l’ufficio dal quale l’indagata - su indicazione di un terzo che gli aveva consegnato le chiavi di accesso ai conti di società intestate a compiacenti prestanome - aveva effettuato le operazioni illecite. Ma la Suprema corte disattende la tesi secondo la quale la competenza sarebbe radicata nel luogo in cui materialmente l’indagata aveva agito. I giudici di legittimità chiariscono infatti, che nel riciclaggio, al pari di quanto avviene per l’autoriciclaggio (art. 648-ter 1), commessi con una disposizione di denaro di provenienza illecita con bonifico effettuato tramite home banking la giurisdizione è del giudice del luogo di impiego di tale denaro, quello in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto il conto, sul quale ha trasferito on line il denaro. Un criterio che consente di non anticipare eccessivamente il momento di consumazione di un reato, la cui offensività è legata all’esecuzione dell’ordine di bonifico e non alla sua formulazione. L'esecuzione potrebbe, infatti, non andare a buon fine, come accade ad esempio nel caso di un cattivo funzionamento del sistema informatico o per mancanza di fondi.
Prassi
- Risposta ad istanza di interpello n. 206 del 18.10.2024, commentata in "Non è realizzativa l’incorporazione in fondi di diritto italiano", Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2024: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, ha chiarito che la fusione transfrontaliera di comparti di una SICAV lussemburghese mediante incorporazione in OICR di diritto italiano non rientra nel campo di applicazione dell’art 166-bis del TUIR in tema di valorizzazione fiscale di beni “in entrata”. Il presupposto per l’applicazione della disposizione, infatti, è quello per cui il soggetto interessato sia titolare di un reddito d’impresa ai sensi dell’ordinamento interno italiano; questa condizione non si verifica in capo agli OICR, posto che il patrimonio dell’OICR stesso non può essere utilizzato per perseguire una strategia di tipo imprenditoriale. L’operazione, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, comportando solo la “confluenza” dei comparti della SICAV nell’OICR incorporante, senza liquidazione o rimborso delle quote, è evento fiscalmente non realizzativo, né può essere assimilato a uno switch tra fondi.
- Risposta ad istanza di interpello n. 208 del 23.10.2024, commentata in "Dalla plusvalenza post superbonus esclusa la quota di immobile acquisita per successione", Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2024: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, ha ribadito alcuni principi sulle plusvalenze imponibili di cui alla lett. b-bis) dell’art. 67 co. 1 del TUIR, relative alle cessioni a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi, agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, terminati da non più di dieci anni all’atto della cessione. Viene anzitutto ricordato che tale disciplina trova applicazione anche se sono stati realizzati soltanto interventi superbonus “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio in cui è sita l’unità immobiliare oggetto di cessione (in tal senso si era già espressa la circ. n. 13E/2024). Inoltre, si richiama che, per espressa previsione normativa, gli immobili acquisiti per successione sono esclusi dall’ambito applicativo del citato art. 67 comma 1 lett. b-bis) del TUIR: a tal riguardo, la risposta in oggetto precisa che tale esclusione opera anche se soltanto una quota di proprietà dell’immobile è pervenuta al cedente in via ereditaria. In questo caso, l’imponibilità della plusvalenza è esclusa limitatamente alla quota di proprietà dell’immobile acquisita per successione, mentre invece è imponibile (in presenza dei presupposti necessari) la plusvalenza derivante dall’ulteriore quota di proprietà del cedente.
Dottrina
- “L’obbligo di conservare le scritture contabili comprime i termini di accertamento”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.10.2024: Le modifiche apportate dal D.lgs.. 219/2023 all’art. 8 comma 5 della L. 212/2000 rafforzano il concetto in base al quale alcuna pretesa tributaria potrà fondarsi su atti ultradecennali per cui non vige più l’obbligo di conservazione. Le novità collocano, in primo luogo, fra i documenti per i quali è prevista la conservazione decennale anche le scritture contabili. Inoltre, nell’individuazione dei criteri di decorrenza di tale obbligo di conservazione, si pone riferimento, oltre alla emanazione e alla formazione del documento, anche alla sua utilizzazione. Le modifiche, commentate dalla circolare Assonime n. 18 del 30.9.2024, devono essere lette insieme al criterio direttivo dell’art. 17 co. 1 lett. h) n. 1 della L. n. 111/2023 (legge delega di Riforma fiscale), che intende modificare la disciplina dei termini di accertamento, prevedendo la “decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo di imposta nel quale si è verificato il fatto generatore per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio per evitare un’eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all’obbligo di conservazione delle scritture contabili”, fermi i poteri di controllo per i rimborsi. La citata circ. Assonime, infatti, prospetta la tesi secondo cui l'utilizzo della scrittura contabile potrebbe coincidere con l'anno in cui si è verificato il fatto fiscalmente rilevante, che sarebbe così il dies a quo per calcolare il termine per la relativa conservazione. Si auspica comunque un chiarimento ad opera dei competenti organi.
- “Rebus regime transitorio della riforma per i trust già istituiti”, IlSole24Ore del 25.10.2024, pagina 39: Il D.lgs. n. 139/2024, reca disposizioni per la razionalizzazione di varie imposte indirette, tra le quali l’imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal D.lgs. n. 349/1990. Il provvedimento in oggetto ha disciplinato la rilevanza dei trust ai fini di tale imposta, prevedendo anche un regime transitorio la cui finalità è di estendere l’applicazione delle nuove disposizioni ai trust istituiti prima della sua emanazione. L’incrocio di talune disposizioni del decreto, tuttavia, genera un’area di incertezza interpretativa. Gli Autori osservano, in particolare, che le nuove norme del D.lgs. 139/2024: (i) sono entrate in vigore il 3.10.2024, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (art. 11 del D.lgs. 139/2024); (ii) diventeranno efficaci dall'1.1.2025 per espressa previsione dell'art. 9 co. 3 del D.lgs. 139/2024). Con riferimento ai trust il regime transitorio, volto a consentire l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai trust già istituti, è disciplinato dall’ultimo co. del nuovo art. 4-bis del Tus (introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. e, del D.lgs. 139/2024). Vi si prevede che le disposizioni dell’art. 4-bis «si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione», non a quelli già istituiti alla data in cui ha effetto lo stesso articolo 4-bis. Tale previsione normativa, ponendo come data di riferimento quella di entrata in vigore della nuova disposizione fa riferimento al 3.10.2024 e non al 1.1.2025, non essendo quest’ultima la data di entrata in vigore bensì la data dalla quale le nuove regole hanno effetto. Il fatto che la norma sul trust faccia riferimento all'entrata in vigore (e non all'efficacia) della nuova disciplina, comporta letteralmente che le nuove norme sul trust si applichino ai trust già istituiti al 3.10.2024, mentre non sarebbero applicabili ai trust istituiti tra il 3.10.2024 e l'1.1.2025, per cui sorgono criticità. In attesa di conoscere l’interpretazione che verrà fornita dall’Amministrazione finanziaria, occorre valutare con attenzione l’istituzione di nuovi trust prima dell’inizio del nuovo anno, che potrebbero non fruire della tassazione in entrata non trovando applicazione, nei loro confronti, il regime transitorio.
Attualità
- “Conti chiusi e bloccati, la fiduciarie chiedono l’intervento di Bankitalia”, IlSole24Ore del 18.10.2024, pagina 39: A distanza di tre anni dall’emersione del problema - segnalato allora dalle associazioni di compro oro - ed a più di un anno dal rimedio introdotto con il decreto Omnibus (n. 104/2023), ecco riaffacciarsi il caso del derisking bancario, con chiusure di conti correnti e limitazioni all’operatività. A denunciarlo questa volta è Assofiduciaria, associazione di categoria delle società fiduciarie italiane, che si è rivolta a Banca d’Italia per «definire un approccio condiviso tra banche e società fiduciarie, al fine di garantire un accesso agevole ai servizi bancari per le società fiduciarie e i loro clienti». La formula molto diplomatica fa in realtà riferimento a ripetute segnalazioni di «difficoltà» nell’apertura di conti correnti, nella gestione delle movimentazioni bancarie fino alla chiusura di rapporti. La questione non può essere letta fuori dalla complicata vicenda dei nuovi adempimenti legati alle direttive europee, in particolare al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE disposto dal Consiglio di Stato che verte anche sulla qualificazione stessa del mandato fiduciario. L’associazione, nella lettera a Banca d’Italia, ricorda che la legge prevede che «le società fiduciarie depositino le liquidità e i titoli amministrati per conto dei clienti presso una banca». Assofiduciaria sottolinea che «tali attività di deposito si svolgono a seguito di rigorose procedure di adeguata verifica della clientela che le società fiduciarie sono tenute ad applicare in qualità di soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, collaborando con le autorità competenti». L’Eba, Authority bancaria unionale, aggiunge Assofiduciaria, ha invitato gli Stati membri ad «adottare misure per promuovere l’inclusione finanziaria delle categorie di clienti particolarmente colpite dal derisking ingiustificato», ricordando che «creare le condizioni per fornire l’accesso ai servizi finanziari ai consumatori legittimi è un mezzo necessario per promuovere la loro partecipazione al mercato interno». Nel 2022 Antico, associazione dei compro oro, per risolvere l’impasse aveva proposto l’ampliamento del “conto-base” a nuove categorie diverse dai consumatori, cioè le imprese “deriskate”: proposta finita in un Dl tramontato con il governo di allora.
- “Tavares, Della Porta e Prada i più pagati a Piazza Affari”, IlSole24Ore del 20.10.2024, pagina 10: Il più pagato è Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, nel 2023 ha guadagnato 23,47 milioni di euro al lordo delle tasse. Il secondo è Massimo Della Porta, presidente di Saes Getters, con 21,14 milioni. Al terzo posto, in perfetta parità, la coppia d’oro della moda, Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli, ciascuno ha guadagnato 19,3 milioni. Il «pay watch» elaborato dal Sole 24 Ore con i guadagni dei manager di società quotate italiane certifica che il 2023 è stato un altro anno d’oro per i turbostipendi dei manager. I picchi sono più bassi rispetto al record del 2022, quando il più pagato era stato l’ex a.d. di Fca Mike Manley con 51,18 milioni, ma i valori sono sempre stellari. Il numero dei milionari è aumentato. Il «pay watch» è basato sui documenti ufficiali pubblicati dalle società italiane quotate in Borsa, comprese quelle che hanno trasferito la sede legale all’estero, come Stellantis, Ferrari, Exor, Cementir, Mfe, tenendo conto di compensi monetari (fissi, bonus o premi di ogni tipo, buonuscite), controvalore di azioni gratuite nel momento in cui matura il diritto a ricevere i titoli, eventuali plusvalenze per l’esercizio di stock option, indipendentemente dal fatto che le azioni vengano vendute. Sono esclusi i «benefici non monetari», i «fringe benefit», come polizze di assicurazione sanitarie e previdenziali, utilizzo di automobili, case o aerei pagati dall’azienda. Tutte le cifre sono al lordo di tasse e contributi. Con 23,47 milioni, il manager portoghese che guida il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e la francese Psa ha aumentato i guadagni del 57% rispetto ai 14,92 milioni del 2022, quando era settimo. La novità principale è il balzo dell’ingegner Massimo Della Porta, presidente di Saes Getters, secondo con 21,14 milioni, grazie a un supercompenso variabile di 20,22 milioni, costituito in gran parte da 19,6 milioni di «asset plan maturato nel 2023». Saes Getters non è più quotata dal 9 luglio scorso. Premiato anche l’a.d. della stessa società, Giulio Canale, che è settimo con 15 milioni totali. Appaiati, come ogni anno, Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. Oltre a questo, per entrambi ci sono i ricchi dividendi dell’azienda che controllano, quotata alla Borsa di Hong Kong.
- “Mercedes-Benz pioniera in Europa nel riciclo batterie di auto elettriche”, IlSole24Ore del 22.10.2024, pagina 17: Mercedes-Benz ha inaugurato a Kuppenheim, nel Land del Baden-Württemberg, il primo impianto in Europa di riciclo delle batterie per auto elettriche con un processo meccanico-idrometallurgico integrato che consente il recupero di oltre il 96% dei materiali e che ha impatto netto neutro sulle emissioni di CO2. Questa operazione-pilota è destinata a diventare la prima di una serie per consentire a Mercedes-Benz di posizionarsi all’avanguardia quando il mercato delle auto elettriche decollerà a partire dal 2030. Questo nuovo stabilimento è stato messo in funzione il 21.10.2024 con un’inaugurazione in pompa magna alla quale ha partecipato il cancelliere Olaf Scholz, oltre ai vertici della casa automobilistica e ai politici locali, per sottolineare la sua importanza nella strategia industriale nazionale e anche europea. Questo innovativo impianto infatti ricopre per la Germania un significato che va oltre l’impatto industriale e ambientale in quanto rappresenta una conquista economica, politica e vuole dare anche una conferma della capacità dell’auto tedesca di continuare a imporsi come pioniere su scala globale. Inoltre, consolida la cooperazione tra il mondo dell’industria e il mondo politico. Il riciclo con processo meccanico-idrometallurgico mirato alla massa nera non soltanto ha consentito a Mercedes-Benz di definirsi «la prima casa automobilistica al mondo a chiudere il ciclo di riciclo delle batterie con un impianto interno». Sotto il profilo politico, il cancelliere Olaf Scholz si è congratulato con Mercedes-Benz per aver raggiunto questo traguardo, che andrà inserito nel contesto della nuova strategia nazionale sull’economia circolare che il governo annuncerà a fine anno.
Fidinam può aiutarti
La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.