Italia - Rassegna stampa settimanale dal 10 al 15 maggio 2025

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

  • Conversione in legge del DL 39/2025, commentata in “Catastrofi naturali, l’indennizzo va al proprietario dell’immobile”, IlSole24Ore del 14.05.2025, pagina 38: gli emendamenti approvati in sede di conversione risolvono alcuni dubbi interpretativi e, in aggiunta, forniscono varie precisazioni, tra cui la mitigazione del regime sulla non assicurabilità di immobili gravati da irregolarità edilizie. La modifica più impattante, tuttavia, risulta senza dubbio essere quella relativa all’obbligo per l’imprenditore di assicurare anche i beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività. Lo schema assicurativo da adottare sarà infatti quello dell’art. 1891 del Cod. civ., secondo il quale la titolarità del diritto all’indennizzo è in capo al proprietario. Ciò posto, il proprietario è tenuto ad utilizzare l’indennizzo per il ripristino dei beni danneggiati o periti, e qualora questi sia inadempiente l’imprenditore contraente ha diritto a pretendere un’indennità a titolo di lucro cessante derivato dall’interruzione dell’attività a causa del sinistro.
  • Schema di D.lgs. in tema di tributi locali e regionali, commentato in “Omessa e infedele dichiarazione IMU meno care, ma senza favor rei”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.05.2025: il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato lo schema in oggetto, modificando la disciplina delle sanzioni e mitigando il trattamento sanzionatorio per le violazioni relative all’IMU: l’omessa dichiarazione impone ora una sanzione pari al 100% del tributo non versato, mentre l’infedele dichiarazione viene ad essere sanzionata in misura pari al 40% del tributo non versato, restando fermi in entrambi i casi i limiti minimi di 50 euro. Tali modifiche verranno applicate solamente a far data dal 1° gennaio 2026 e, pertanto, anche in questo caso si ravvisa (come già avvenuto nel più ampio ambito di riforma del sistema sanzionatorio recentemente intercorso) una deroga espressa al noto principio del favor rei, la quale verosimilmente verrà sottoposta al vaglio di legittimità.


Giurisprudenza

  • Ordinanze 12422/2025 e 12426/2025 della Corte di Cassazione, commentate in “Ecobonus, sui dati all’ENEA Cassazione in pressing”, IlSole24Ore del 13.05.2025, pagina 32: le ordinanze in oggetto ribadiscono una linea già affermatasi in altre due pronunce della Cassazione, per la quale la comunicazione dei dati sui lavori eseguiti trasmessa all’ENEA ha esclusivamente fini statistici. Il ritardo o addirittura l’omesso invio di tale comunicazione non deve perciò fare decadere dall’Ecobonus, servendo essa il solo fine di monitorare il risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica. Si attende dunque di scoprire se anche l’Agenzia delle Entrate modificherà il suo consolidato orientamento contrario.
  • Sentenza 63/2025 della Cgt di I grado di Rimini, commentata in “Quadro RW sempre da compilare anche senza tassazione in Italia, IlSole24Ore del 15.05.2025, pagina 36: la casistica in questione fornisce un’analisi interpretativa circa l’art. 4, comma 1, Dl 167/90, secondo il quale le persone fisiche residenti in Italia devono indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero, le attività estere di natura finanziaria e le criptoattività. Nella sentenza, la mancata compilazione insorge a fronte di finanziamenti fruttiferi a favore di società partecipate dal contribuente aventi sede in Francia e USA; il soggetto aveva fatto affidamento sulla mancata tassabilità dei redditi in questione in virtù delle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con detti Paesi, secondo cui gli interessi maturati su crediti da finanziamento soci risultano tassati solo negli Stati sede delle società. I giudici arrivano invece a soluzione opposta, sostenendo che il contribuente era tenuto alla compilazione del quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale e secondo il principio della world wide taxation ex art. 3, comma 1, TUIR.


Prassi

  • Risposta ad interpello 124/2025, commentata in “Scissioni, la neutralità per le società semplici non va esclusa a priori”, IlSole24Ore del 12.05.2025, pagina 23: nel citato contributo si sottolinea come l’amministrazione finanziaria abbia erroneamente escluso a priori l’applicabilità dell’art. 173 TUIR – disciplinante la neutralità fiscale delle operazioni di scissione – alle società semplici, basandosi sul concetto di reddito d’impresa prodotto proprio dall’esercizio di imprese commerciali. La stessa Amministrazione è tuttavia giunta per altre vie a riconoscere la neutralità fiscale della scissione (e della fusione) di società semplici. Il ragionamento si incentra sulle modalità di imposizione di queste ultime, che ricalcano quelle delle persone fisiche svolgenti attività professionali o d’impresa: realizzano infatti entrambe redditi di cui all’art. 6 TUIR, gli unici che, in quanto tipizzati dal TUIR, sono soggetti a imposizione. Il trasferimento di beni da una società all’altra, realizzatosi tramite operazioni di scissione, non dà origine né a un reddito di capitale né a uno dei cc.dd. redditi diversi disciplinati dall’art. 67 TUIR: di fatto, non genera un reddito costituente base imponibile. Ne consegue che dalla scissione, così come dalla fusione, non si possono far discendere né il realizzo, né la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società partecipanti a tali operazioni, e risultano così fiscalmente neutre.
  • Risposta ad interpello 131/2025, commentata in “Aliquota – soglia del 12% per gli utili black list, Il Quotidiano del Commercialista del 14.05.2025: l’Agenzia delle Entrate torna sul tema dei dividendi derivanti dalla partecipazione in società estere a regime privilegiato ex art. 47-bis TUIR (i.e. assoggettate ad imposizione in misura inferiore al 50% di quanto avverrebbe in Italia), relativamente ad una partecipazione non di controllo in una società residente in Marocco, integralmente esente dall’imposta sulle società fino al 2025 (cinque anni) e successivamente gravata della stessa imposta per un ammontare dell’8,75%. I dividendi, in fase di distribuzione, hanno scontato in Marocco un’imposta con aliquota decrescente, dal 15% fino al 10%. L’Agenzia ha stabilito in primo luogo che il necessario confronto tra aliquote nominali va condotto considerando solo l’IRES, e non l’IRAP o eventuali addizionali. In seconda battuta, ha poi risposto in modo negativo all’istanza del socio italiano, il quale prospettava una imposizione dei dividendi a regime ordinario nel limite del solo 5%, considerando le ritenute in uscita sui dividendi distribuiti fino al 2024. È necessario invece prendere in considerazione le sole imposte sui redditi dovute nello Stato di localizzazione della partecipata, con una conseguente imposizione dei dividendi del 100% del relativo ammontare, a norma dell’art. 89, comma 3 TUIR.
  • Risposta ad interpello 133/2025, commentata in “Usufrutto e nuda proprietà, cessione con tassazione distinta”, IlSole24Ore del 15.05.2025, pagina 37: il caso di specie coinvolge due coniugi, ciascuno comproprietario in parti uguali di un appartamento con annessa cantina, che cedono contestualmente, ma separatamente, a due soggetti diversi, la nuda proprietà e l’usufrutto sulle due unità immobiliari. L’Agenzia ha qualificato una tale cessione non come negozio unitario quindi imponibile ai sensi della medesima disciplina, ma, inverosimilmente, come due distinte cessioni a cui occorre, peraltro, far riferimento diverse disposizioni. A fronte della cessione, da parte dei coniugi, della nuda proprietà, in altri termini, si costituisce il diritto di usufrutto, e successivamente il medesimo viene trasferito a titolo oneroso ad un diverso soggetto, producendosi in capo ai coniugi un effetto estintivo totale della posizione giuridica di partenza. In tale contesto, l’Agenzia ritiene che il primo trasferimento (i.e. avente ad oggetto la nuda proprietà) risulti disciplinato dalla lettera b) dell’art. 67 TUIR (quindi esente a fronte del possesso ultra-quinquennale); d’altro canto, il secondo trasferimento (avente ad oggetto l’usufrutto - costituitosi proprio a fronte della cessione della nuda proprietà) risulterebbe disciplinato dalla lettera h) della medesima norma e, quindi, imponibile in quanto reddito diverso a prescindere dal cd. holding period.


Dottrina e Attualità

  • Riserve in sospensione, la chance di affrancamento passa dal quadro RQ”, IlSole24Ore del 12.05.2025, pagina 27: l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta presenti in bilancio con imposta sostitutiva al 10% potrà, al ricorrere di tutte le condizioni previste, perfezionarsi attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi, precisamente tramite la compilazione del quadro RQ del modello Redditi 2025 con gli elementi necessari alla determinazione del tributo. Pertanto, il solo pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, in assenza dell’indicazione in dichiarazione, non sembra essere sufficiente al perfezionamento dell’affrancamento.
  • La débâcle di Honda e Nissan, allarme profitti e grandi tagli”, IlSole24Ore del 14.05.2025, pagina 27: la mancata fusione tra le due case automobilistiche mette in luce la difficoltà profonda dell’automotive giapponese, che fatica ad adattarsi alle nuove e competitive dinamiche del mercato globale. Il nuovo piano “Recovery Nissan” prevede misure drastiche, come il taglio di ventimila posti di lavoro o la chiusura di sette stabilimenti su diciassette entro il 2027, e la concentrazione di tremila ingegneri su iniziative di riassetto piuttosto che sui progetti di sviluppo innovativo. Anche Honda registra previsioni cupe per l’anno fiscale in corso, e Toyota non è da meno, subendo entrambi soprattutto l’effetto dei dazi americani. Il rischio è che si replichi l’implosione che ha subito il settore elettronico anni fa.



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