Italia - Rassegna stampa settimanale dal 12 al 18 ottobre 2024

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina & Attualità.

Legislazione

  • D.lgs. n. 139/2024, commentato in "Trust, tassazione all’entrata non sempre conveniente", IlSole24Ore del 14.10.2024, pagina 28: È stato pubblicato il nuovo art. 4-bis del d.lgs. 346/1990 introdotto dal d.lgs. n.139/2024, che disciplina il regime fiscale dei trust, consentendo di scegliere quando assolvere l'imposta sul trasferimento gratuito di beni. Il “regime ordinario” di tassazione all'uscita prevede l’imposizione quando il patrimonio del trust viene trasferito ai beneficiari, con aliquote e franchigie vigenti in quel momento. La nuova disciplina ha previsto un “regime opzionale” di tassazione all’entrata in cui l'imposta viene pagata dal disponente al momento del conferimento dei beni o dall'esecutore testamentario all'apertura della successione. Il regime di tassazione anticipata consente di bloccare le aliquote e le franchigie attuali, evitando eventuali future modifiche normative sfavorevoli. Tuttavia, comporta un esborso finanziario anticipato, spesso di molti anni, senza certezza che l'intero patrimonio sarà effettivamente trasferito ai beneficiari. In trust familiari o generazionali, dove il disponente è anche beneficiario, la tassazione all'entrata potrebbe riguardare l'intero patrimonio, inclusa la parte che rimarrà nel suo interesse, senza possibilità di rimborso se il patrimonio finale fosse inferiore a quello iniziale.
  • D.lgs. n.141/2024, commentato in Regime delle temporanee esportazioni limitato”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2024: Il D.lgs. n.141/2024, integra il Codice Doganale dell'Unione e modifica il regime della temporanea esportazione e importazione, precedentemente regolato dall'art. 214 del DPR 43/73 (TULD). In particolare, l'art. 72 co.1 del d.lgs., sopra menzionato, consente l'esportazione temporanea di merci unionali destinate ad essere reimportate, per specifiche finalità, limitandone la durata a 36 mesi, salvo proroga su richiesta. Tuttavia, non sembrano incluse nel regime le merci utilizzate ripetutamente, come contenitori o attrezzature per lavorazioni all'estero, prima ammesse.  A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 20/2024, chiarisce che l'elenco delle merci e delle finalità è indicativo, estendendo la possibilità di temporanea esportazione a macchinari utilizzati per attività produttive.
  • Ddl Lavoro, commentato in “Importi delle provvigioni fuori dai rogiti immobiliari”, IlSole24Ore del 12.10.2024, pagina 30: A seguito delle recenti modifiche introdotte dal Ddl in discussione al Senato, non sarà più obbligatorio indicare espressamente l'ammontare delle provvigioni corrisposte all'agente immobiliare nei contratti di compravendita immobiliare. Le parti potranno limitarsi a fornire il numero della fattura emessa dal mediatore e attestare che l'importo corrisposto coincide con quanto riportato nel documento fiscale. Tale modifica abroga, di fatto, la disposizione originariamente introdotta dal D.L n. 223/2006, che imponeva l'obbligo di dichiarare l'importo delle provvigioni versate al mediatore e le modalità dettagliate del pagamento, con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale. Pur mantenendo l'obbligo di identificare il mediatore tramite codice fiscale o partita IVA, la nuova normativa introduce maggiore flessibilità per quanto concerne la dichiarazione dell'importo versato. Il numero della fattura, accompagnato dalla dichiarazione di corrispondenza con l'importo pagato, sarà sufficiente. Baccarini, presidente nazionale della Fiaip, ha evidenziato che la modifica intende tutelare la privacy delle parti e salvaguardare la libera contrattazione tra cittadini e professionisti, rimuovendo la necessità di rivelare i dettagli economici alla controparte.

Giurisprudenza


  • Sentenza della Cassazione n. 26640 del 14.10.2024, commentata in “Ritenuta agevolata per le royalties alla società lussemburghese dalla struttura minima”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2024: La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affrontato la questione della prova dello status di beneficiario effettivo ai fini dell'applicazione della ritenuta agevolata del 10% sulle royalties, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Il caso riguardava una società italiana che versava royalties ad una società lussemburghese per l'utilizzo di marchi. L'Agenzia aveva contestato l'applicabilità della ritenuta agevolata, sostenendo che il reale beneficiario fosse la società statunitense Marriott, che controllava l'operazione tramite società lussemburghesi collegate, e non la società lussemburghese, considerata una mera intermediaria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, è onere della società contribuente provare la qualità di beneficiario effettivo attraverso il superamento di 3 test, basati su “parametri spia” o “indici segnaletici”. Alla luce di questi principi, la Corte ha confermato che la controllata lussemburghese, avendo dimostrato di superare tali test, era il beneficiario effettivo, legittimando così l'applicazione della ritenuta agevolata, invece della più elevata ritenuta del 30% prevista dal DPR 600/73.
  • Sentenza della Cassazione n. 18732 del 9.07.2024, commentata in “Passaggi generazionali, ok al controllo raggiunto sommando vecchie quote”, IlSole24Ore del 14.10.2024, pagina 28: La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che, nei passaggi generazionali di partecipazioni societarie, il requisito del controllo può essere considerato integrato anche se la quota del 51% è raggiunta sommando le quote ereditate dai discendenti con quelle già possedute da uno o più coeredi come soci della medesima società. Il caso esaminato coinvolgeva quattro coeredi che avevano ereditato il 50% di una S.p.A. italiana. Gli eredi avevano richiesto l'esenzione prevista dall'art. 3, co. 4-ter, del TUS per i passaggi generazionali, ma l'Agenzia delle Entrate aveva negato l'esenzione, sostenendo che la partecipazione ricevuta in successione non conferiva di per sé il controllo. Tuttavia, la Ctg e la Corte di cassazione hanno chiarito che l’esenzione si applica anche quando il pacchetto azionario ricevuto integra un controllo già esistente, sommando le quote ereditate con quelle precedentemente possedute dai coeredi, anche in regime di comunione ereditaria. A conferma e in aggiunta, il d.lgs.139/2024 ha introdotto una novità normativa prevedendo esplicitamente che il beneficio fiscale si applichi non solo nel caso di acquisizione del controllo, ma anche quando la partecipazione trasferita integra un controllo già esistente, ai sensi dell'art. 2359, co.1, n. 1), C.c. Questo estende l’esenzione anche ai casi in cui le quote ereditate rafforzano una posizione di controllo già detenuta.

Prassi

  • Risposta ad interpello n. 204 del 15.10.2024, commentata in "Se la fusione inversa interrompe il consolidato eccedenza da Patent box alla consolidata", Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2024: Con la risposta ad interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti dichiarativi relativi all'applicazione del regime Patent Box (art. 1, co. 37-45 della L. 190/2014) in un caso di fusione inversa tra una società controllata-consolidata e la sua ex controllante-consolidante.  Il caso riguardava una società che, dopo aver avviato nel 2015 la procedura di ruling per il Patent Box, aveva subito una fusione inversa nel 2019 con la sua controllante. A seguito della fusione, il regime di consolidato fiscale nazionale è cessato, e la società incorporante è subentrata nella disponibilità del credito IRES maturato. L'Agenzia ha ribadito che, in caso di cessazione del consolidato, il credito IRES maturato rimane a disposizione della ex controllante, salvo in caso di fusione, dove il successore universale subentra nella gestione delle eccedenze di credito. Ai fini del riconoscimento del credito IRES, la società dovrà presentare una dichiarazione integrativa indicando tali importi nel modello REDDITI SC 2024 (quadro DI), facendo riferimento al modello CNM 2019 integrativo.
  • Risposta ad interpello n. 203 del 15.10.2024, commentata in "La rinuncia unilaterale non consente l’emissione della nota di variazione IVA", Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2024: Con la risposta n. 203, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta ed ha chiarito che la rinuncia unilaterale a un credito non recuperabile non consente l'emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione, poiché tale fattispecie non rientra tra quelle previste dall'art. 26 co.2, del DPR 633/72. L'Agenzia distingue la rinuncia unilaterale, che ha solo una valenza finanziaria, da eventi che incidono sulla base imponibile, come i vizi dell'atto o accordi tra le parti. Nonostante la Corte, nella sentenza n.35518/2023, abbia considerato la rinuncia al credito assimilabile a fattispecie come la risoluzione contrattuale, l'Agenzia sostiene che solo in presenza di un accordo bilaterale tra le parti, così come disciplinato dall’art. 26, co. 3, si può ridurre la base imponibile. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare il recupero dell'IVA derivante da una rinuncia unilaterale al credito, anche in presenza di sentenze recenti che suggeriscono il contrario.


Dottrina & Attualità

  • Non si ferma la concorrenza sulle imposte in Europa”, IlSole24Ore del 14.10.2024, pagina 2: Negli ultimi decenni, molti Stati europei hanno implementato regimi fiscali preferenziali, ovvero normative che prevedono agevolazioni e riduzioni fiscali destinate a categorie specifiche di individui, come milionari, sportivi e dirigenti, che trasferiscono la loro residenza in questi Paesi. Tali regimi sono aumentati del 460% in Europa dal 1995, con 28 regimi attualmente in vigore in 16 Paesi. Recentemente, alcuni Stati hanno adottato misure correttive o abolito tali regimi. Il Regno Unito ha eliminato il regime di "residenti non domiciliati", che prevedeva esenzioni fiscali sui redditi esteri. Anche il Portogallo ha interrotto le agevolazioni per i pensionati stranieri, mentre l’Italia ha raddoppiato la tassa fissa per i "Paperoni" sui redditi esteri da 100.000 a 200.000 euro annui. Queste agevolazioni hanno sollevato critiche, poiché creano disuguaglianze fiscali tra i contribuenti e possono comportare una perdita di gettito per gli Stati. Secondo il rapporto EuTax Observatory, tali regimi costano all'Europa circa 7,5 miliardi di euro all'anno in mancati introiti fiscali. Sebbene alcuni Paesi ne traggano benefici economici nel breve termine, come dimostrato dall'esempio del Regno Unito, queste politiche possono contribuire ad aumentare le disuguaglianze e rendere insostenibile il costo della vita nelle città interessate, come è avvenuto a Londra e, in misura minore, a Milano. In Italia, nel 2022, il regime fiscale per i milionari ha attratto 1.136 individui, generando circa 89,8 milioni di euro di entrate fiscali. Tuttavia, il fisco non conosce l'entità dei redditi esteri soggetti alla tassazione agevolata né quanto sarebbe stato versato con il regime fiscale ordinario. In sintesi, la competizione fiscale europea, che punta ad attrarre individui benestanti attraverso agevolazioni, potrebbe rivelarsi controproducente per il gettito pubblico e aggravare le disparità socioeconomiche.
  • Transfer pricing, necessarie variazioni sui prezzi non congrui”, IlSole24Ore del 14.10.2024: Nel contesto del transfer pricing, le imprese hanno l'obbligo di predisporre la documentazione necessaria per ottenere la penalty protection, barrando l'apposita casella nel modello Redditi 2024. La normativa prevede che la documentazione nazionale (local file) sia redatta in lingua italiana, mentre il master file può essere redatto anche in inglese. Qualora emergano disallineamenti tra i prezzi contabilizzati nel bilancio 2023 e i valori di libera concorrenza, si ipotizza la possibilità di effettuare aggiustamenti ex post al margine di profitto nel 2024, trattandoli come correzioni di errori contabili. Gli aggiustamenti dei prezzi non conformi ai valori di mercato possono essere effettuati secondo le politiche di transfer pricing contrattualizzate tra le società del gruppo, tramite i cosiddetti “compensating adjustments”, che devono essere effettuati per competenza e iscritti a bilancio prima della chiusura. In caso di disallineamento rilevato successivamente, se comporta un aumento dell’imponibile, occorre indicarlo nella dichiarazione dei redditi.
  • FMI: debito pubblico mondiale oltre 100mila miliardi di dollari, IlSole24Ore del 16.10.2024, pagina 12: Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) segnala che il debito pubblico globale è a livelli estremamente elevati, stimando che entro la fine del 2024 supererà i 100 trilioni di dollari, pari al 93% del PIL globale, con una crescita prevista al 100% entro il 2030, soprattutto a causa delle economie di Cina e Stati Uniti. Rispetto ai livelli pre-pandemia, il debito è aumentato di circa 10 punti percentuali di PIL. In uno scenario avverso, caratterizzato da una crescita economica debole, condizioni finanziarie più rigide e instabilità politica ed economica, il rapporto debito/PIL potrebbe aumentare ulteriormente fino al 115% nel 2026. Il FMI avverte che diversi fattori, come l'ottimismo nelle previsioni sul debito, spese crescenti e un debito "non identificato" legato a passività potenziali o rischi fiscali, potrebbero peggiorare le prospettive. Le stime storiche del debito tendono a sottostimare i livelli effettivi, con uno scarto medio di 10 punti percentuali rispetto alle previsioni a cinque anni. Inoltre, l'FMI sottolinea che i governi dovranno affrontare sfide crescenti legate all'invecchiamento della popolazione, all'assistenza sanitaria, alla transizione ecologica, alla difesa e alla sicurezza energetica. Il Fondo esorta pertanto i governi a risanare i conti pubblici per ridurre il rischio legato al debito elevato. Ritardare tali interventi potrebbe comportare costi significativi e ridurre la capacità di risposta alle future turbolenze economiche.


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