Successione PMI a carattere famigliare

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La vendita aziendale di una persona fisica residente in Svizzera si configura sempre quale capital gain esente da imposte?
 
In linea generale, nella legislazione tributaria elvetica, vi troviamo due macro categorie, da una parte troviamo la qualifica della partecipazione quale sostanza privata e dall’altra vi troviamo la qualifica della partecipazione quale sostanza commerciale (volontaria e non volontaria).
In questo breve articolo esponiamo le principali differenze fiscali per le imposte dirette tra la detenzione di una partecipazione nella sostanza privata o nella sostanza commerciale. Questo articolo è puramente di carattere illustrativo e orientato alla problematica della successione aziendale.
 

Partecipazione nella sostanza privata

In linea generale, tutti i redditi ricorrenti e non ricorrenti sono soggetti all'imposta sul reddito. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di sostanza privati sono esenti da imposte. Alla luce del principio di tassazione in base alla capacità contributiva e del principio di accesso al patrimonio netto che concretizza tale principio, l'esenzione fiscale delle plusvalenze private rappresenta un'eccezione. Nel sistema di un'imposta generale sul reddito, le eccezioni devono essere trattate in modo restrittivo.
Infatti, diverse plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni qualificate nella sostanza privata possono risultare sul piano fiscale non esenti da imposta. Tra queste categorie vi troviamo:

a)  Liquidazione parziale indirette;
b)  Trasposizione;
c)  Vendita di un mantello giuridico;
d)  Vendita di una società immobiliare;
e)  Liquidazione parziale diretta.

Come si può notare ci sono molte casistiche dove sussiste imposizione fiscale quale reddito mobiliare e non quale capital gain esente da imposte. Di seguito illustriamo una piccola panoramica e delle varie peculiarità di queste categorie d’imposizione.


a)  Liquidazione parziale indiretta

La liquidazione parziale indiretta si configura quando:
  • il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa e
  • trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica e
  • nei cinque anni dopo la vendita non ci siano distribuzioni e
  • c’è la collaborazione del venditore e
  • la sostanza non necessaria al¬¬l’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale.

b)  Trasposizione

La trasposizione si configura quando il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale.


c)  Vendita di un mantello giuridico

Il trasferimento di un “mantello giuridico” di azioni consiste in una vendita di diritti di partecipazione che consente all'acquirente di cedere una società non ancora legalmente liquidata, ma economicamente liquidata, anche se può aver mantenuto a bilancio alcune attività liquide (contanti, saldi bancari, titoli quotati) che determinano il valore di mercato delle azioni. Questa operazione è considerata una liquidazione di una società, seguita da una nuova creazione. Il venditore di queste azioni cerca, in linea generale di evitare i costi e le imposte associate allo scioglimento della società, mentre l'acquirente vuole evitare l'imposta di bollo e i costi associati alla costituzione di una nuova società.
Per essere considerato un trasferimento di un mantello giuridico di azioni, una vendita deve portare allo stesso risultato economico della liquidazione di una vecchia società e della fondazione di una nuova società.
Esistono vari indizi di tale trasferimento, come ad esempio la modifica del consiglio di amministrazione o il cambiamento della sede, dello scopo o della ragione sociale.
In tali circostanze, l'importo ricevuto dall'azionista deve quindi essere trattato come un utile di liquidazione soggetto alle imposte dirette, al netto della sua quota di capitale sociale; anche se questo importo non gli viene assegnato dalla società ma rimane in suo possesso sotto forma di liquidità.
 

d)  Vendita di una società immobiliare

La vendita di una società immobiliare può essere sottoposta ad imposizione fiscale solo a livello Cantonale e non a livello Federale.
Infatti, in linea generale, sono imponibili gli utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all’aliena¬zione di un fondo facente parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvi¬colo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell’alienazione superi le spese di investimento (prezzo d’acquisto o valore di sostituzione, più le spese).
Sono assimilati a un’alie¬nazione di un fondo, il trasferimento di partecipazioni a società immobiliari facenti parte della sostanza privata, sempreché il diritto cantonale preveda l’assoggettamento in que¬sto caso. A titolo esemplificativo, il Canton Ticino prevede che sono imponibili i trasferimenti di proprietà immobiliari e qualsiasi negozi giuridici i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà.
In particolare sono imponibili le alienazioni della maggioranza, più del 50%, di azioni o di quote di società immobiliari o di altre società, se nel patrimonio hanno un valore preponderante i fondi e le partecipazioni a società immobiliari.


e)  Liquidazione parziale diretta

La liquidazione parziale diretta consiste nella vendita della partecipazione alla stessa società (riacquisto di azioni proprie).
Infatti bisogna prestare attenzione se, una società acquista i propri diritti di partecipazione in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell’intento di ridurlo, il prodotto della vendita dei diritti di partecipazione rappresenta per il venditore un reddito di capitale imponibile sotto forma di un’eccedenza di liquidazione; la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale è aggiunto al reddito dell’anno in corso.
Le stesse conseguenze fiscali si verificano se una società acquista più del 10 per cento (rispettivamente il 20 per cento in caso di azioni nominative con restrizione della trasmissibilità) dei propri diritti di partecipazione.
Ai fini fiscali si ha una liquidazione parziale nella misura in cui il limite percentuale previsto per legge è sorpassato; in questo caso, la parte del prezzo di vendita che eccede il valore nominale rappresenta per il venditore un reddito di capitale sotto forma di eccedenza di liquidazione, realizzata al momento in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva corrispondente.
Se la società che ha riacquisto i propri diritti di partecipazione li rivende entro il termine di sei anni, il venditore dei diritti di partecipazione realizza, al momento dell’alienazione, un utile in capitale privato esente da imposta.


Partecipazione nella sostanza commerciale

In linea generale, gli utili conseguiti con l’alie¬nazione di una partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappre¬sentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capi¬tali o di una società cooperativa.
L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di per¬sone.
Oltre all’imposizione sulle plusvalenze, le partecipazioni detenute nella sostanza commerciale, bisognerà pure ricordarsi dell’imposizione agli oneri sociali AVS (circa il 9.7% sulla plusvalenza).

 

Conclusione

Come si può vedere, prima di vendere una società bisogna prestare attenzione a tante peculiarità del sistema fiscale svizzero. Con un’analisi approfondita di una strutturazione della vendita, tante sorprese possono essere mitigate o eliminate.
 
 
Fidinam & Partners
Questo articolo è a cura di Giuseppe Lerose, Vicedirettore e Head of M&A Tax Desk di Fidinam & Partners.
E' possibile scaricare la versione cartacea di questo articolo in italiano qui.

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