La previdenza elvetica: il “sistema dei pilastri”
Le somme a cui fa riferimento la novella sono quelle previste dai primi due pilastri della previdenza svizzera, ovvero:
- l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità e l’indennità per perdita di guadagno (primo pilastro);
- la previdenza professionale integrativa (secondo pilastro).
L’uniformità di trattamento
Precedentemente, invece, le rendite AVS ed LPP di fonte svizzera e corrisposte in Italia erano assoggettabili ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 5% solo ed esclusivamente in caso di intervento di un intermediario (verosimilmente un istituto bancario) ivi residente.
In caso contrario, le somme ricevute venivano imputate a marginale IRPEF, comportando, di conseguenza, un maggior carico fiscale.
Pertanto, attraverso il nuovo disposto, viene uniformato il regime fiscale applicabile alle persone fisiche con quello previgente che richiedeva necessariamente l’intervento di un intermediario.
La novella, infatti, pone rimedio ad una (inconcepibile) disparità di trattamento - contraria ai principi tanto nazionali che comunitari – emergente dall’applicazione della vecchia disciplina:
(i) disparità di trattamento tra i diversi Paesi e (ii) disparità di trattamento a seconda se ci si avvaleva dell’intermediario o meno.
L’effetto retroattivo mutilato
La nuova norma presenta una natura retroattiva posto che risulta applicabile a decorrere dal 30 settembre 2015, ossia dalla data di entrata in vigore della previgente normativa.
Tuttavia, la stessa stabilisce che non si potrà dare luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo limitandone considerevolmente in tal modo il potenziale e concreto effetto retroattivo.
Dall’efficacia retroattiva deriverebbe un importante corollario: per il contribuente che abbia omesso di dichiarare le rendite svizzere ed intenda regolarizzare la propria posizione, troverebbe applicazione l’imposta sostitutiva nella misura del 5%.
L’estensione alle somme monegasche
I principi sopra richiamati, come chiarito dalla stessa Legge di Bilancio, si applicano anche sulle somme percepite da soggetti residenti a fronte di prestazioni corrisposte da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte.