Pensioni svizzere e monegasche: sempre con la sostitutiva al 5%

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La politica fiscale

 
L’Italia prosegue il proprio percorso con la Svizzera volto ad attenuare le potenziali doppie imposizioni che potrebbero gravare su residenti italiani con importanti fondi contributivi siti all’estero.
 
Recentemente, infatti, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’imposta sostitutiva del 5% - direttamente in capo alle persone fisiche - sulle somme corrisposte in Italia da parte dell’AVS (I Pilastro) e della LPP (II Pilastro), senza che sia più necessario l’intervento di intermediari residenti.


La previdenza elvetica: il “sistema dei pilastri”

Le somme a cui fa riferimento la novella sono quelle previste dai primi due pilastri della previdenza svizzera, ovvero:

  • l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità e l’indennità per perdita di guadagno (primo pilastro);
  • la previdenza professionale integrativa (secondo pilastro).

L’uniformità di trattamento

Precedentemente, invece, le rendite AVS ed LPP di fonte svizzera e corrisposte in Italia erano assoggettabili ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 5% solo ed esclusivamente in caso di intervento di un intermediario (verosimilmente un istituto bancario) ivi residente.

In caso contrario, le somme ricevute venivano imputate a marginale IRPEF, comportando, di conseguenza, un maggior carico fiscale.

Pertanto, attraverso il nuovo disposto, viene uniformato il regime fiscale applicabile alle persone fisiche con quello previgente che richiedeva necessariamente l’intervento di un intermediario.
La novella, infatti, pone rimedio ad una (inconcepibile) disparità di trattamento - contraria ai principi tanto nazionali che comunitari – emergente dall’applicazione della vecchia disciplina:
(i) disparità di trattamento tra i diversi Paesi e (ii) disparità di trattamento a seconda se ci si avvaleva dell’intermediario o meno.

L’effetto retroattivo mutilato

La nuova norma presenta una natura retroattiva posto che risulta applicabile a decorrere dal 30 settembre 2015, ossia dalla data di entrata in vigore della previgente normativa.
Tuttavia, la stessa stabilisce che non si potrà dare luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo limitandone considerevolmente in tal modo il potenziale e concreto effetto retroattivo.
Dall’efficacia retroattiva deriverebbe un importante corollario: per il contribuente che abbia omesso di dichiarare le rendite svizzere ed intenda regolarizzare la propria posizione, troverebbe applicazione l’imposta sostitutiva nella misura del 5%.

L’estensione alle somme monegasche

I principi sopra richiamati, come chiarito dalla stessa Legge di Bilancio, si applicano anche sulle somme percepite da soggetti residenti a fronte di prestazioni corrisposte da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte.
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro e Alessandro Pace del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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