Passaggio generazionale in Italia sempre più conveniente

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Un’esigenza crescente

In Italia, il passaggio generazionale rappresenta una sfida sempre attuale e complessa.

La diffusione capillare di imprese familiari, società di gestione patrimoniale e holding immobiliari rende imprescindibile una pianificazione oculata della trasmissione di quote, partecipazioni e aziende.

Le recenti riforme in materia successoria - e in particolare la modifica dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 - hanno segnato un cambio di passo nel trattamento fiscale nell’ambito dei trasferimenti generazionali. 

Il quadro fiscale ordinario

In termini generali, in materia successoria o donativa, il trasferimento di partecipazioni è soggetto ad imposizione secondo le regole del D.Lgs. 346/1990.

L’ordinamento italiano prevede aliquote e franchigie variabili, a seconda del grado di parentela tra disponente e beneficiario:

  • 4% con franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, in caso di coniuge o discendenti;
  • 6% con franchigia di 000 euro per fratelli e sorelle;
  • 6% senza franchigia per altri parenti fino al 4° grado;
  • 8% senza franchigia per soggetti terzi.

Seppur con aliquote decisamente ridotte rispetto ad altri ordinamenti europei, l’impatto patrimoniale potrebbe essere comunque rilevante quando si trasferiscono quote societarie di valore elevato o sono coinvolti più beneficiari.

 

 

Prima della riforma: un’agevolazione utile ma priva di certezze

Oggi, il comma 4-ter dell’art. 3 D.Lgs. 346/199 prevede l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni.

Fino all’intervento legislativo correttivo, la disciplina in esame è stata oggetto di interpretazioni restrittive da parte dell’Amministrazione finanziaria, financo condivise da alcuni precedenti giurisprudenziali. In particolare, prevaleva l’orientamento secondo cui l’agevolazione dovesse applicarsi solo nei casi in cui la società trasferita svolgesse effettivamente un’attività d’impresa.

L’ordinanza della Cassazione n. 6082/2023 ha rappresentato un momento cruciale in questo dibattito: in quel caso, la Corte ha ritenuto che la mera detenzione passiva di partecipazioni in società statiche non potesse rientrare nell’ambito dell’agevolazione, per quanto strutturata per favorire il passaggio generazionale.

Questa interpretazione ha avuto effetti concreti: il trasferimento in esenzione di quote di holding di mero godimento, prive di operatività reale, è stato oggetto di contestazione, rendendo difficile la pianificazione successoria e generando contenziosi gravitanti sull’effettività dell’attività.

Con l’approvazione della riforma di cui al DLgs. 139/2024, il Legislatore ha inteso superare le criticità, depotenziando il requisito dell’attività imprenditoriale e valorizzando il controllo societario come elemento dirimente.

 

La svolta normativa

Con il D.Lgs. n. 139/2024, la nuova formulazione normativa distingue in modo chiaro tre casistiche, ciascuna con requisiti propri:

  • aziende o rami d’azienda: il beneficiario deve proseguire l’attività per almeno cinque anni, assumendo tale impegno nell’atto di trasferimento.
  • partecipazioni in società di capitali: l’esenzione si applica se, con il trasferimento, il beneficiario assume o integra il controllo della società, mantenendolo per almeno cinque anni.
  • quote di società di persone: il beneficio è subordinato al solo mantenimento della titolarità delle quote per lo stesso periodo.

In aggiunta, l’agevolazione è estesa altresì alle società estere, purché con sede in un Paese UE e che sussistano tutti i presupposti sopra richiamati.

 

Costruire oggi la continuità di domani

Il passaggio generazionale non è più solo una questione di eredità, ma un vero e proprio processo di pianificazione strategica.

Le recenti modifiche normative, culminate con la riforma dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990, rappresentano un’evoluzione importante nel panorama fiscale italiano: superano vecchie rigidità interpretative, valorizzano anche i veicoli societari di mera gestione e favoriscono la continuità del patrimonio familiare in modo strutturato e fiscalmente efficiente.

Una pianificazione tempestiva e consapevole, costruita su basi giuridiche solide e una visione lungimirante, non solo tutela i beni familiari, ma stabilizza la governance del futuro.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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