Il nuovo diritto della società anonima: l'assemblea generale

Nell’ambito della revisione del CO sono state introdotte diverse modifiche al diritto della società anonima, tra queste vi sono novità di rilievo che riguardano le disposizioni per la tenuta delle assemblee degli azionisti. Le modifiche introdotte forniscono al CdA una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle assemblee generali, permettendo di avvalersi dei moderni strumenti tecnologici e di comunicazione ormai accessibili a tutti, e inoltre rafforzano i diritti partecipativi degli azionisti.
 

Formalità per la convocazione

  La forma della convocazione dell’assemblea generale deve essere espressamente definita negli statuti della società (Art. 626 nr.7), tuttavia è data una maggior libertà nella scelta del metodo di convocazione che potrà essere scritta, ma anche via e-mail, telefonica (abrogazione Art. 696 CO che prevedeva la comunicazione scritta e/o pubblicazione FUSC). Resta l’obbligo di convocazione 20 giorni prima della data stabilita e di rendere disponibile il rapporto sulla gestione e la relazione del revisore. Questo potrà ora essere soddisfatto anche via elettronica (invio e-mail, accesso dal sito aziendale ecc.) quindi senza per forza tenere tale documentazione in forma cartacea presso la sede della società. (Art. 699a).
Il contenuto della convocazione deve riportare le consuete informazioni (data, ora, ordine del giorno, proposte del CdA e/o degli azionisti) ma sarà ora necessario specificare anche la forma e il luogo dell’assemblea generale.
L’Art. 700 cpv. 3 dispone che Il CdA si adoperi in modo che gli oggetti all’ordine del giorno rispettino il principio dell’unità della materia, inoltre, per società quotate, le proposte del CdA dovranno essere corredate anche da una breve motivazione.

Luogo e forma dell’assemblea

Il CdA avrà facoltà di definire il luogo di svolgimento dell’assemblea (Art. 701a), salvo che gli statuti non dispongano in modo diverso:
  • in Svizzera o all’estero (Art. 701b)
  • in più luoghi contemporaneamente (Art. 701a cpv. 3)
  • esclusivamente in via elettronica (Art. 701d)
  • in forma mista (si in presenza fisica che via elettronica)

Il luogo dell’assemblea così come la modalità di svolgimento non dovrà in alcun modo pregiudicare l’esercizio dei diritti di ciascun azionista. In tal senso sono state introdotte delle disposizioni a salvaguarda, è compito del CdA assicurare che tali diritti siano garantiti adeguatamente e che la partecipazione all’assemblea non sia eccessivamente difficoltosa.

Nel caso di assemblee all’estero oppure in forma elettronica, il CdA dovrà nominare un “rappresentante indipendente” (Art. 701d) cui possa essere affidata la rappresentanza degli azionisti. Il rappresentante ha l’obbligo di esercitare i diritti di voto secondo le istruzioni ricevute dall’azionista, in mancanza si astiene. Identità ed indirizzo dovranno essere comunicata nella convocazione. Le società non quotate, se previsto negli statuti (art 701d cpv 2), potranno non nominare il rappresentante ma solamente se tutti gli azionisti acconsentono.  
Il CdA può prevedere che gli azionisti che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l’assemblea possano esercitare i loro diritti per via elettronica (Art. 701c)
Per una assemblea tenuta in presenza in luoghi diversi contemporaneamente sarà obbligatorio trasmettere in diretta audiovisiva gli interventi dei partecipanti contemporaneamente in tutti i luoghi, il CdA deve prendere le misure necessarie.

Al CdA è attribuito anche il compito di definire e regolare l’utilizzo dei dispositivi elettronici al fine di garantire:
  • identità dei partecipanti (accertamento)
  • trasmissione in diretta degli interventi 
  • che ogni partecipante sia in grado di presentare proposte e prendere parte alla discussione
  • accertamento dell’esito delle votazioni e che questo non possa essere alterato
Nel caso l’assemblea non possa svolgersi regolarmente per via di problemi tecnici, questa dovrà essere riconvocata.

Restano invariate le disposizioni classiche dell’assemblea generale, il CdA è responsabile per la tenuta del processo verbale, che dovrà in aggiunta menzionare eventuali problemi tecnici rilevanti insorti durante lo svolgimento della stessa. Il verbale deve essere reso accessibile su richiesta ad ogni azionista entro 30 giorni dall'assemblea generale, per le società quotate il termine è ridotto a 15 giorni (Art. 702) e la trasmissione è per via elettronica.
Rimane la possibilità di tralasciare le formalità di convocazione ove si riunisca in assemblea la totalità degli azionisti, in presenza o rappresentati, ma viene introdotta la possibilità di deliberare anche in forma scritta sia su supporto cartaceo che elettronico (Art 701 cpv 3).

Le nuove disposizioni CO entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, le società esistenti dovranno introdurre le basi statutarie necessarie per poterle applicare. Sarà necessario prestare particolare attenzione a che le nuove disposizioni non entrino in conflitto con norme già previste negli statuti (ad. es. obbligo di tenere assemblea in luogo specifico).


Fidinam & Partners

Per ulteriori informazioni, è a disposizione il nostro esperto Marcello Testa del Centro di Competenza Corporate Services di Fidinam & Partners

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