Il nuovo credito ricerca e sviluppo

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La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, tra le altre cose, novità nell’ambito del cd. credito ricerca e sviluppo, soprattutto in termini numerici.

Infatti, mentre nel 2022 il credito d’imposta prevedeva un’aliquota pari al 20% ed un massimale di spesa pari a 4 milioni di euro, nel 2023 sono variati sia l’aliquota (diminuita al 10%) che il limite massimo di spesa innalzato a 5 milioni di euro.

I beneficiari

La platea di beneficiari di questa agevolazione è – tutt’ora – ampia; infatti, come stabilito dal comma 200 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 e s.m.i., possono fruire del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dalle dimensioni societarie e sempre che non si trovino in una situazione che comprometta la continuità societaria (i.e. liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa etc.).

I costi agevolabili

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le seguenti voci:
 
  • spese di personale qualificato;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione semplice o finanziaria e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti;
  • spese per contratti di ricerca extra muros per lo svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento di privative industriali;
  • spese per servizi di consulenza relativi all’attività di ricerca e sviluppo;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo.
Pertanto, il contribuente che voglia godere dell’agevolazione de qua, dovrà preliminarmente valutare se le spese sostenute rientrino tra quelle agevolabili e, qualora la risposta sia affermativa, applicare il coefficiente normativamente previsto che si differenzia in base alla categoria di spesa e che formerà la base di calcolo a cui si applicherà l’aliquota del 10% o le aliquote “speciali” - 25%, 35%, 45% - qualora si tratti di imprese situate nel “mezzogiorno”.
 
Inoltre, risulta fondamentale, oltre al rispetto dei principi generali in ambito di effettività, pertinenza e congruità, che, ai fini della determinazione del credito, i suddetti costi siano imputati nel periodo agevolato in base al principio di competenza ex art. 109 TUIR.
 

Le aliquote speciali per il Centro-Sud Italia

La legge di Bilancio 2023 ha, invece, prorogato fino al 31 dicembre 2023 le aliquote previste per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), confermando, come sopra anticipato, aliquote maggiori rispetto a quelle ordinarie con un’ulteriore diversificazione tra le imprese del “centro-sud” a seconda che esse siano grandi, piccole o medie imprese.
 

Gli aspetti operativi

Passando agli aspetti prettamente operativi, il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, che decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a seguito dell’avvenuto adempimento degli obblighi comunicativi e certificativi: i) certificazione della documentazione contabile; ii) relazione tecnica asseverata; iii) comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.
 
Si ricorda inoltre, ma questo aspetto non rappresenta una novità, che il credito non può essere oggetto di cessione o trasferimento e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
 

L'accesso al credito e la cumulabilità con altre agevolazioni

Ai fini della fruizione dell’agevolazione è necessario il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e il corretto assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti oltre che quelli di carattere certificativo.
Di particolare rilievo è la cumulabilità con altre agevolazioni ed in particolare, stante la natura delle attività agevolabili, la cumulabilità con il nuovo Patent box, nel rispetto di determinate condizioni.
 
L’Amministrazione finanziaria, sul punto ha chiarito che i costi devono esseri assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo connesso al nuovo regime Patent box (“nel caso in cui i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d'imposta siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti per il riconoscimento del nuovo Patent Box e se il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, i costi devono essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito d'imposta. A tal fine, i costi su cui viene calcolato il credito di imposta devono essere considerati al netto del beneficio fiscale relativo alla super deduzione del 110%”).
 
Ad esempio, si consideri che una società abbia sostenuto un totale di costi agevolabili per 10.000 Euro.
 
Al fine di determinare l’ammontare del credito d’imposta ricerca e sviluppo ad essa spettante, posto che (i) la super deduzione del 110% è pari a 11.000 Euro e (ii) le imposte IRES e IRAP ammontano ad Euro 3.069 (24% IRES e 3,9% IRAP di 11.000), i costi agevolabili saranno pari a 6.931 Euro (10.000 – 3.069).
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Gianni Pinto e Alessandro Pace di Fidinam Italia.

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