La nuova disciplina di dividendi e plusvalenze

< Torna al blog

Novità Fidinam Italia Consulenza fiscale Europa

La Legge di Bilancio 2026 introduce un mutamento significativo nel regime impositivo applicabile a dividendi e plusvalenze, incidendo in modo mirato sui meccanismi agevolativi previsti dalla riforma del 2003.

Per oltre un ventennio, l’ordinamento ha adottato un’impostazione improntata alla quasi totale esclusione di tali componenti reddituali dalla base imponibile, prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta. Con l’intervento del 2026, il Legislatore abbandona questa logica generalizzata e introduce un criterio di selezione fondato sulla “rilevanzaeconomica della partecipazione.

La finalità dell’intervento è duplice: rafforzare il gettito erariale e, al contempo, riallineare la disciplina interna a quella vigente nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea, nonché ai principi espressi dalla Direttiva “Madre-Figlia”.

 

 




Il nuovo requisito dimensionale

Il fulcro della riforma è rappresentato dall’introduzione di una soglia quantitativa per l’accesso ai regimi di esclusione del 95%.

In particolare, il beneficio fiscale è ora subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • una partecipazione non inferiore al 5%; oppure
  • un valore fiscale della partecipazione pari o superiore a  500.000 euro.

I requisiti operano in via alternativa, rendendo sufficiente il soddisfacimento di uno solo di essi.

La nuova condizione si applica sia al regime di esenzione dei dividendi di cui all’art. 89 del TUIR, sia al regime di participation exemption previsto dall’art. 87 del TUIR, che fino al periodo d’imposta 2025 non prevedevano alcuna soglia minima di partecipazione.




Dividendi con accesso più selettivo

Con riferimento ai dividendi percepiti da società di capitali ed enti commerciali, l’esclusione del 95% dalla base imponibile - che si traduceva in un’imposizione IRES effettiva particolarmente contenuta - diventa ora subordinata al rispetto del nuovo requisito dimensionale.

In mancanza di tale requisito, i dividendi non possono più beneficiare del regime di favore.

La restrizione non opera, invece, nei confronti:

  • delle persone fisiche che percepiscono dividendi al di fuori dell’esercizio d’impresa;
  • degli enti non commerciali, per i quali continuano a trovare applicazione le discipline speciali di settore.

Sotto il profilo temporale, la nuova disciplina trova applicazione con riferimento alle distribuzioni di utili deliberate a partire dal 1° gennaio 2026, restando invece assoggettate alle regole previgenti le delibere adottate entro il 31 dicembre 2025.

 




Plusvalenze: regime “a doppio binario”

In materia di plusvalenze, il Legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia volta a tutelare l’affidamento dei contribuenti e la certezza del diritto.

Il requisito dimensionale aggiuntivo si applica esclusivamente alle partecipazioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2026, determinando così un sistema a doppio binario:

  • le partecipazioni acquisite entro il 31 dicembre 2025 continuano a beneficiare del regime PEX tradizionale, indipendentemente dalla percentuale detenuta, purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla norma;
  • le partecipazioni acquisite dal 2026 sono, invece, soggette anche al rispetto delle nuove soglie

A fini transitori, la normativa introduce inoltre un criterio FIFO, secondo cui si considerano cedute per prime le partecipazioni detenute da più tempo.

 

 




Persone fisiche: più costosa la rivalutazione

Per le persone fisiche e per i soggetti che non operano in regime d’impresa, l’intervento normativo incide principalmente sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento viene innalzata dal 18% al 21%, riducendo sensibilmente l’attrattività dello strumento.

Sotto il profilo finanziario, la rivalutazione risulterebbe conveniente solo in presenza di plusvalenze latenti particolarmente elevate, generalmente superiori all’80% del valore complessivo della partecipazione, circostanza che ne limita l’uso pratico nella maggior parte dei casi.

 

 




Considerazioni conclusive

La Legge di Bilancio 2026 segna il passaggio da un modello improntato alla neutralità generalizzata a un’impostazione selettiva, che favorisce partecipazioni economicamente strutturate e penalizzerebbe investimenti di dimensioni più contenute.

Il sistema risulta oggi maggiormente allineato agli standard europei, ma anche più complesso e maggiormente esposto a profili interpretativi.

In tale contesto, un’attenta pianificazione preventiva - sia in fase di investimento sia in sede di riorganizzazione societaria - assume un ruolo centrale per prevenire effetti fiscali inattesi e garantire la sostenibilità delle operazioni.

 

 

 




Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

In caso di chiarimenti oppure per richiedere una consulenza fiscale, è possibile contattarci tramite l'apposito formulario.

Contatta Fidinam Italia