Lussemburgo: decisione inaspettata sulle contribuzioni capitali

La Corte amministrativa lussemburghese si è espressa sulle contribuzioni capitali al conto 115 ed il regime di partecipation exemption.
Ecco cosa comporta la sentenza.

 
Il 31 marzo 2022 la Corte amministrativa del Lussemburgo, confermando la precedente decisione del Tribunale amministrativo del 11.05.2021 (caso n. 46067C), ha in maniera piuttosto inaspettata, affermato che le contribuzioni capitali al conto 115 di una società lussemburghese fatte da parte di un’altra società lussemburghese non qualificano ai fini della determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione per poter beneficiare del regime di partecipation exemption (art. 147 della L.I.R.).
 
Il piano dei conti standard lussemburghese definisce il conto 115 quale “conferimento di capitale senza emissione di azioni” ed è spesso utilizzato dagli azionisti in alternativa al classico aumento di capitale sociale che comporta molte più formalità (l’atto notarile, la redazione di una perizia per i conferimenti in natura, l’emissione di azioni).
 
Il regime di partecipation exemption consente ad una società holding lussemburghese di esentare da tassazione i dividendi, gli utili di liquidazione ed i capital gains se, alla data del percepimento di tali redditi, essa ha detenuto per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi una partecipazione diretta non inferiore al 10 % o pari ad almeno EUR 1,2 milioni. Il rispetto delle medesime condizioni consente alla società holding di beneficiare anche della esenzione totale dalla withholding tax sui dividendi distribuiti da una partecipata lussemburghese, di principio soggetti ad una ritenuta alla fonte del 15%.
 
Nella fattispecie una società lussemburghese (di seguito “madre”) nell’aprile 2014 aveva acquistato 1’356 azioni di un’altra società lussemburghese (di seguito “figlia”) facendo contemporaneamente delle contribuzioni capitali al conto 115 e nel settembre 2015 aveva acquistato ulteriori 40 azioni nel capitale della figlia (portando così la partecipazione al 4,5 %). Nel gennaio 2016 la figlia ha distribuito un dividendo applicando la withholding del 15% nei confronti della società madre che nell’anno successivo ha chiesto il rimborso all’amministrazione fiscale (ex art. 149 della L.I.R.).
 
Dato che tale richiesta è stata respinta dalla Direzione dell’amministrazione fiscale in data 03.12.2018 e successivamente dal Tribunale amministrativo in data 11.05.2021, la società madre ha fatto ricorso in ultima istanza alla Corte amministrativa.
 
La Corte ha evidenziato come, essendo la partecipazione della madre nella figlia inferiore al 10 %, per decidere sul rimborso della withholding tax fosse necessario stabilire se il prezzo di acquisto della stessa fosse almeno pari ad EUR 1,2 milioni ed in particolare se le contribuzioni capitali al conto 115 potessero ritenersi parte integrante di tale prezzo di acquisto.
 
La Corte amministrativa, richiamando l’art 25 della L.I.R., ha affermato che rientrano nel prezzo di acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di una società figlia le sole “contribuzioni” che comportano un aumento del numero o del valore nominale delle azioni (o quote) detenute, oppure le spese accessorie a tale incremento. Le contribuzioni al conto 115 pur rientrando nel patrimonio netto della società figlia non fanno parte del capitale sociale e non conferiscono all’azionista alcun diritto all’assegnazione di nuove azioni o ad un incremento del loro valore nominale.  
 
La Corte amministrativa ha pertanto concluso che il prezzo della partecipazione detenuta dalla società ricorrente nella società figlia era inferiore alla soglia minima di EUR 1,2 milioni ed ha confermato la precedente decisione del Tribunale amministrativo che negava il rimborso della withholding tax sui dividendi.

Fidinam & Partners

Per ulteriori informazioni, è a disposizione il nostro esperto Fabrizio Ghidini del Centro di Competenza Fiscale Internazionale di Fidinam & Partners

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