Imposta di successione all’atto di dotazione del Trust: il dibattito

Pubblicazioni Fidinam Italia
La tassazione indiretta dell’atto costitutivo di trust è stata in passato, e lo è tutt’ora, una questione altamente dibattuta.
L’Agenzia delle Entrate nelle indicazioni fornite nella Circolare n. 48/E del 2007 e nella successiva n. 3/E del 2008 ha costantemente affermato, senza modificare la sua linea interpretativa, che l’atto con cui il settlor vincola i beni in trust sia un atto da assoggettare ad imposizione indiretta.

Con i citati documenti, l’Amministrazione finanziaria ha dunque affermato che il presupposto impositivo, per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, sia rinvenibile nell’effetto segregativo derivante dalla dotazione del trust fund ed indipendentemente dalla circostanza che il trasferimento dei beni non realizzi, in realtà, un’attribuzione definitiva dei medesimi.

Partendo da tale assunto, l’Amministrazione finanziaria ha fermamente ritenuto che l’imposta di donazione e successione debba essere corrisposta a priori al momento della costituzione del trust.
Tale orientamento dell’Agenzia delle Entrate è stato avallato (seppur con qualche distinguo) dalla giurisprudenza, almeno fino al 2019, anno in cui, con diverse pronunce (per citarne alcune, n. 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16700/2019 e 16705/2019, n. 22087/2020) la Corte di Cassazione, con un ragionamento logico sistemico, è giunta a sconfessare, in radice, l’anzidetto orientamento interpretativo della prassi sottolineando come l’unico presupposto impositivo ai fini della tassazione indiretta sia rinvenibile nel trasferimento dei beni dal trustee in favore dei beneficiari.

Secondo la Suprema Corte, difatti, è questo il momento in cui avviene l’attribuzione a titolo definitivo della proprietà dei beni (ovvero, il trasferimento di ricchezza) ed è sempre in questo momento che si manifesta la capacità contributiva, ovvero il presupposto per la corretta applicazione delle imposte di successione e donazione.

Le citate statuizioni, peraltro, pur avendo ad oggetto trust con differenti caratteristiche, giungono alle medesime conclusioni: secondo gli Ermellini, a prescindere della natura e delle connotazioni dei singoli trust, l’atto con cui il settlor dota il trust fund rappresenta un trasferimento di ricchezza transitorio e funzionale e, pertanto, neutrale e privo di manifestare qualsivoglia capacità contributiva. Sarà dunque imponibile esclusivamente il trasferimento a titolo definitivo dei beni in favore dei beneficiari.

La giurisprudenza di legittimità è giunta a tale unanime visione non senza fatica.
Emblematica, è in tal senso, l’ordinanza n. 31445/2018 in cui era evidente la presenza di due correnti di pensiero opposte:

  •  una corrente minoritaria che sosteneva che la capacità contributiva non sarebbe rinvenibile nel trasferimento dal settlor al trustee, ma si verificherebbe solo nel successivo momento del trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario finale;
  • una corrente maggioritaria che sosteneva, invece, la tassazione proporzionale dell’atto di dotazione dei beni in trust con la conseguenza che la cessazione del vincolo del trust non possa considerarsi un episodio fiscalmente rilevante.

Come visto, a prevalere è stata la corrente che, seppur minoritaria, si è imposta con forza tanto da affermarsi come un orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, le citate pronunce sono state confermate anche da successive e più recenti statuizioni.

Ciononostante, l’impostazione adottata dai Giudici non ha trovato un rapido riscontro da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno continuato a sostenere che l’atto di dotazione del trust giustificasse di per sé l’applicazione dell’imposta di successione e donazione.

Tale approccio dell’Agenzia sembra però essere giunto al capolinea.
Ed infatti, nella risposta all’istanza di Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021 si legge un approccio differente rispetto al passato e che sembra sposare quello adottato dai Giudici.

Nel citato documento, invero, è stato affermato, per la prima volta, che “l’attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successione e donazioni”. L’Amministrazione, citando testualmente la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10256 del 2020, che a sua volta richiama la sentenza n. 25478 del 2015) ha ribadito che “solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente(,) può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta nel trasferimento di ricchezza”.

Dalla risposta all’istanza di interpello citata, dunque, pare che l’Agenzia delle Entrate - seppur esprimendosi su un particolare caso in cui vi era la coincidenza, nella stessa persona, del disponente e del beneficiario del trust – si sia allineata a quanto ormai statuito da tempo dalla Suprema Corte.

Tuttavia, una riflessione è d’obbligo, specie in considerazione della sinteticità del documento di prassi e della “particolarità” della fattispecie esaminata. E difatti, occorrerà attendere nuovi indirizzi dell’Amministrazione finanziaria per comprendere se il cambio di rotta si possa ritenere realmente verificato oppure se, dinanzi a trust in cui non vi sia l’identità tra settlor e beneficiario, l’Agenzia continuerà a sostenere l’imponibilità a priori del vincolo di destinazione.

Fidinam Italia
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