Imposizione secondo il dispendio (Globalisti)

Introduzione

La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia ha comunicato il 10 settembre 2021 i dati riferiti alle persone imposte secondo il dispendio presenti nel Cantone Ticino. I Globalisti domiciliati in Ticino ammontavano a 910 unità al 31.12.2016, a 842 unità al 31.12.2018 e a 896 unità al 31.12.2020. Questa metodologia d’imposizione permette al contribuente di non allestire una dichiarazione ordinaria (world wide) ma di limitarsi ai redditi imponibili di fonte svizzera. Per alcuni facoltosi contribuenti esteri trasferitisi in Canton Ticino, deve essere studiata in anticipo, in quanto alcune convenzioni per evitare le doppie imposizioni prevedono delle restrizioni, sormontabili però con l’applicazione dell’imposizione c.d. globale modificata.
 

Norma giuridica

Le persone fisiche hanno il diritto di essere tassate in base al dispendio invece di pagare l'imposta ordinaria sul reddito se:
 
  • non hanno la nazionalità svizzera (art. 14 al. 1 let. a LIFD),
  • sono assoggettate illimitatamente a tempo indeterminato ( art. 3 LIFD ) per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni dal territorio elvetico (art. 14 al. 1 let. b LIFD) e
  • non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (lett. c).
I coniugi conviventi devono entrambi soddisfare le suddette condizioni. La tassazione in base al dispendio sostituisce l'imposta sul reddito e sul patrimonio. Il sistema di tassazione per il dispendio si differenzia da quello ordinario principalmente per le modalità di determinazione della base imponibile, in quanto l'imposta non è calcolata sul reddito netto del contribuente, ma sulle spese di quest'ultimo. Il sistema tende a sostituire l'obbligo della dichiarazione completa del reddito imponibile con un calcolo dell'imposta stabilito in funzione della spesa del contribuente interessato.
 
Il cittadino straniero che soddisfa le condizioni soggettive per la tassazione secondo il dispendio può scegliere in ogni periodo d'imposta tra tassazione ordinaria e tassazione secondo il dispendio. Ha questa libertà di scelta fino all’allestimento della dichiarazione fiscale. Nel primo caso, lo straniero deve dichiarare tutta la sua ricchezza mondiale (svizzera e straniera) nonché tutto il suo reddito mondiale (svizzero e straniero), fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera.
Nella seconda opzione, gli stranieri che soddisfano le condizioni necessarie sono esentati dal dichiarare la loro ricchezza e reddito estero. Tutto quello che devono fare è fornire le informazioni necessarie per determinare il loro dispendio, che poi costituisce la loro base imponibile in Svizzera.
 
Il contribuente che intende beneficiare della tassazione in funzione della spesa deve presentare la dichiarazione dei redditi prevista a tal fine, e dimostrare di possedere i requisiti richiesti. Prima di ogni tassazione in vista della tassazione per spesa, l’amministrazione delle contribuzioni si accerta che il contribuente soddisfi le condizioni richieste e, per farlo, abbia fornito tutte le informazioni e le prove a lui richieste. Spetta al contribuente trasmettere spontaneamente ed immediatamente all'autorità fiscale competente ogni elemento di fatto idoneo ad incidere sulla legge o sulle condizioni di applicazione della tassazione a seconda della spesa.
 
Il diritto alla tassazione in base alle spese cessa quando lo straniero acquisisce la cittadinanza svizzera. In questo caso è soggetto a tassazione ordinaria. Lo stesso vale quando intraprende un'attività lucrativa in Svizzera. Esercita un'attività lucrativa in Svizzera la persona che vi esercita una professione principale o accessoria di qualsiasi genere e ricava, in Svizzera.
 
Il fatto di essere tassati secondo il dispendio rappresenta un diritto del contribuente e non un obbligo: significa che il contribuente, nonostante adempia tutte le condizioni previste dalla legge per essere tassato in funzione del dispendio, non è obbligato ad essere imposto in questo modo e può, in ogni periodo fiscale, scegliere tra la tassazione globale e quella ordinaria fintantoché la relativa tassazione non è cresciuta in giudicato. D’altro canto, l’autorità fiscale non possiede un diritto che le consenta di rifiutare l’imposizione secondo il dispendio al contribuente che ne fa richiesta, a condizione che esso adempia i requisiti di legge.
 
Il fatto di essere tassati sul dispendio, non evita la presentazione di una dichiarazione annuale. La procedura di accertamento è operata dall’autorità fiscale per ogni singolo periodo fiscale. Qualora l’autorità entri in possesso di nuove informazioni, sia l’assoggettamento, sia lo statuto, sia la base imponibile possono subire delle modifiche.
 
Particolare importanza va data all’attività lucrativa. Essa non può avvenire in Svizzera. Decisivo è quindi il luogo fisico dove viene personalmente esercitata l’attività lucrativa, vale a dire luogo laddove il contribuente esercita un’attività lucrativa, a prescindere sia dal fatto che tale attività sia in rapporto diretto o meno con l’economia svizzera, sia dal luogo da dove provengono i redditi. Per non svolgere attività lucrativa in Svizzera, il contribuente deve esercitare un’attività per la quale è richiesta la presenza al di fuori dei confini nazionali.
 
Qualora il contribuente tassato secondo il dispendio fosse ritenuto dall’autorità fiscale un commerciante professionale di titoli, egli perderebbe il diritto a questa forma di tassazione poiché verrebbe a meno la condizione che vieta qualunque attività lucrativa in Svizzera, per l’anno in corso e quelli successivi. Se il contribuente affida la gestione del proprio patrimonio ad un istituto finanziario oppure ad un gestore patrimoniale situato all’estero, il quale compie delle operazioni analoghe a quelle che qualificano il contribuente come commerciante professionale di titoli, in questa evenienza il contribuente può continuare a beneficiare della tassazione secondo il dispendio, in quanto esso non svolge direttamente alcuna attività lucrativa in Svizzera.
 
Per quanto riguarda le criptovalute, queste sono considerate come elementi di sostanza nel calcolo di controllo e per la valutazione del commercio professionale, unicamente se le stesse sono di fonte svizzera. Se invece, le criptovalute sono depositate su piattaforme informatiche che si interfacciano al protocollo distribuito (“app”, siti internet ecc.) o presso banche straniere, non si è in presenza di un debitore svizzero e, pertanto, non vanno incluse nel calcolo di controllo e anche il commercio è considerato eseguito all’estero e questo non fa perdere il diritto alla tassazione globale.
 
 

Base di calcolo secondo il dispendio

L’imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno al più elevato degli importi seguenti:
 
  1. 400'000 franchi;
  2. Per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo;
  3. Per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora;


oppure quale calcolo di controllo, la somma dei redditi seguenti:

  1. Proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera;
  2. Proventi da beni mobili situati in Svizzera;
  3. Proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare;
  4. Proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera;
  5. Assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
  6. Proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni.


Come accennato nell’introduzione, certi Stati di partenza della persona fisica verso la Svizzera, prevedono disposizioni speciali, in particolare vedasi le convenzioni con l’Italia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Stati Uniti e Norvegia. Per quanto concerne il Canton Ticino, oltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l’importo stabilito della base imponibile sul reddito, e in ogni caso deve corrispondere ad almeno la sostanza di fonte svizzera.

Tassazione globale in Svizzera

La tassazione globale è un istituto riconosciuto legalmente a livello Federale.

La situazione a livello cantonale invece è differente. Infatti ci sono cantoni che non riconoscono la tassazione globale e sono: i 2 semi cantoni di Basilea, il semi cantone di Appenzello Esterno, il canton Sciaffusa e soprattutto il canton Zurigo. Se un contribuente arriva, dall’estero, in uno dei cantoni sopramenzionati non ha diritto a livello cantonale di essere imposto quale globalista ma soltanto a livello Federale con un suo trasferimento in uno dei cantoni con il beneficio della tassazione globale, potrebbe beneficiare anche a livello cantonale della tassazione privilegiata.

Per quel che concerne i minimi imponibili, eccezion fatta per i cantoni francofoni (Friborgo, Giura, Vallese e Vaud) che sono al di sotto del minimo Federale di 400'000 franchi, gli altri cantoni partono da un minimo di 400'000 fino ad un massimo di 631’000 franchi applicato nel canton Turgovia.

Giova far notare che l’espressione del federalismo fiscale è rappresentato dalla libertà dei cantoni nel decidere le aliquote applicabili alle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche. Quest’autonomia tariffaria viene concessa dall’art. 129 cpv 2 della Costituzione Federale.

Conclusione

Questa metodologia d’imposizione permette ai benestanti esteri trasferitisi in Svizzera (Canton Ticino) di avere delle agevolazioni di natura pratica ed economica. Questo sistema può essere vantaggioso per tutte le persone fisiche estere benestanti che desiderano trasferirsi nel Cantone Ticino. 

Fidinam & Partners

Per ulteriori informazioni, sono a disposizione i nostri esperti Rudy Summerer e/o Giuseppe Lerose del Centro di Competenza Fiscale Nazionale di Fidinam & Partners

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