Global Minimum Tax: al via in Italia dal 1° gennaio 2024

Novità Fidinam Italia Consulenza fiscale
A partire dall’ esercizio fiscale 2024 la normativa sulla Global Minimum Tax diverrà efficace anche in Italia.
Il via libera al recepimento della direttiva UE n. 2022/2523 si è avuto con il provvedimento del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2023.
L’insieme di regole poste alla base della direttiva sarà applicabile a tutti i gruppi multinazionali con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di Euro.
 

Gli obiettivi comunitari

L’introduzione di una minimum tax globale deriva dall’esigenza di contrastare il fenomeno della cd. concorrenza fiscale tout court.
Gli obiettivi di contrasto sono stati cristallizzati nell’Inclusive Framework OCSE/G20 BEPS le cui basi poggiano su due game: 

  • Pillar One
    prevede l’attribuzione forfettaria dei profitti del gruppo multinazionale nello Stato della fonte/market jurisdiction al fine di tassare le multinazionali anche in assenza di una stabile organizzazione/subsidiary
  • Pillar Two 
    ha l’obiettivo di introdurre un’aliquota minima di tassazione in capo al gruppo nel suo complesso.


La Global Minimum Tax

Questa nuova forma di imposizione globale, di matrice unionale, non è altro che una Top-Up Tax per giurisdizione, ovvero un’ imposta integrativa al raggiungimento di un’ imposizione minima del 15% in caso di “deficienza” impositiva.
Specificatamente, se -in applicazione delle regole di calcolo- emergerà che il carico impositivo del gruppo non raggiunge l’aliquota fiscale effettiva dovuta nella singola giurisdizione (Effective Tax Rate – ETR), il reddito imponibile sarà automaticamente assoggettato ad imposizione con un’aliquota tale da arrivare ad un livello di tassazione minima al 15%

Più nel dettaglio, il livello minimo di tassazione fissato al 15% si applicherà agli utili delle entità consolidate e stabili organizzazioni (Costituent Entities) localizzate in una delle giurisdizioni in cui il gruppo opera.


Gli elementi di calcolo

L’ ETR viene calcolato come rapporto tra le imposte sul reddito e il reddito qualificato (GloBE Income) a livello di singola giurisdizione, partendo dai principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato, rettificati da numerosi aggiustamenti specifici secondo norme comuni. 
L’interprete deve, inoltre, includere al numeratore le imposte anticipate e differite, opportunamente rideterminate per evitare oscillazioni dovute esclusivamente a differenze temporanee. 
Dal risultato del calcolo sopra esposto, emerge, pertanto, l’eventuale percentuale dell’ imposta aggiuntiva da applicare.

 

Gli elementi critici

Rimanendo al dato letterale, sembrerebbe tutto molto semplice: il gruppo internazionale non raggiunge la tassazione minima e tassa fino al raggiungimento del 15%.
In realtà, come molti interpreti hanno osservato, alla concreta applicazione peseranno oltre che una difficile definizione del perimetro soggettivo del gruppo internazionale, anche un difficile coordinamento tra i vari Paesi che, con le condizioni socio-politiche attuali (si pensi alla guerra in Ucraina e le sue conseguenze sullo scacchiere delle relazioni internazionali) difficilmente porterà agli effetti sperati.
Resta inteso, comunque, che le grandi realtà dovranno, al fine di essere compliant alla normativa di matrice Ue, adeguarsi al regime della tassa minima e, soprattutto, adoperarsi al calcolo dell’ ETR.
 
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Alessandro Pace del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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