il credito d’imposta Formazione 4.0, in ultimo modificato dall’articolo 1, commi 210219, Legge di Bilancio 2020.
Nel proseguo verranno analizzate le principali caratteristiche dei suddetti crediti d’imposta, evidenziando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
Con riferimento al bonus investimenti in beni strumentali, tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, va segnalata l’inclusione dei beni immateriali “ordinari”, diversi da quelli dell’Allegato B alla Legge n. 232/2016.
In particolare, sono previste quattro tipologie di investimenti agevolabili:
Nella fattispecie:
Gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati ad essere utilizzati in strutture produttive site in Italia, devono essere effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
È confermata, inoltre, la possibilità per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni entro il mese di giugno del 2023.
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Viene tuttavia prevista la possibilità di utilizzare il credito in un’unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni strumentali “ordinari” dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta relativamente ai beni materiali 4.0, di cui al precedente punto c), è richiesta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche richieste dalla normativa e la loro interconnessione con il sistema aziendale di gestione della produzione o la rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario non superiore a euro 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa che effettua l’investimento.
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino all’anno 2022 tale agevolazione, apportando, inoltre, alcune modifiche in merito alla misura del credito introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 198 e ss., l. n. 160/2019), in sostituzione dell’analogo credito d’imposta previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013.
Infatti, mentre il credito d’imposta in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013 e successive modifiche, in vigore fino al periodo d’imposta 2019, veniva determinato come percentuale (25% o 50%) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio 2012-2014, a partire dal periodo d’imposta 2020, invece, il credito d’imposta viene calcolato come percentuale degli investimenti agevolabili effettuati.
La percentuale di riconoscimento del credito d’imposta è pari a:
10% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 2 milioni, per le attività di design e ideazione estetica.
Si precisa che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per tale adempimento sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino ad un importo massimo di euro 5.000.
Il credito d’imposta in oggetto è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui detto in precedenza.
La Legge di Bilancio 2021 ha, infine, prorogato e potenziato, ampliando la platea dei soggetti cui le spese di formazione si riferiscono, il credito d’imposta Formazione 4.0 introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017).
Nello specifico, è riconosciuta ora la possibilità di agevolare, venendo meno il vincolo della presenza di un rapporto di lavoro subordinato tra impresa e soggetto cui la formazione si riferisce, anche la formazione degli imprenditori oltre che dei dipendenti.
Le spese ammissibili sono quelle relative ad attività di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese.
Nello specifico, le attività di formazione devono avere ad oggetto le seguenti tecnologie:
La misura del credito d’imposta si innalza al 60% nel caso in cui l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Decreto del 17 ottobre 2017.
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Al pari del credito d’imposta in R&S, Innovazione, Design e Green, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti.
Rispetto alle altre misure del Piano di Transizione 4.0, tuttavia, vi è la possibilità di fruire del credito in un’unica soluzione, non essendo prevista dalla normativa una ripartizione in quote costanti.
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