Argentina: nuovo regime di reporting delle transazioni internazionali

Il 27 dicembre 2022, l'Autorità fiscale argentina (Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Risoluzione n. 5306/2022 “Regimen de Informacion complementario de operaciones internacionales” (RICOI), che stabilisce un nuovo regime di informazione per alcune transazioni internazionali.
 
Lo scopo della RICOI è di ottenere informazioni sulle transazioni internazionali per una effettiva ed efficiente valutazione e gestione dei rischi di compliance in materia di fiscalità internazionale.
 

Soggetti dichiaranti

Sottostanno al regime RICOI le persone giuridiche registrate in Argentina, stabili organizzazioni di persone giuridiche estere, trusts creati in Argentina e società individuali registrati in Argentina.
I soggetti dichiaranti sono obbligati a riportare le transazioni effettuate con le parti correlate indicate a continuazione:
 
a)  Persone giuridiche, stabili organizzazioni, trust o figure equivalenti costituiti, domiciliati o situate all’estero;
 
b)  Soggetti domiciliati, costituiti o situati in giurisdizioni non cooperanti o di bassa o nulla imposizione fiscale anche se le operazioni vengono effettuate attraverso le stabili organizzazioni all’estero.

Operazioni internazionali da dichiarare

Le seguenti operazioni internazionali dovranno essere riportate, nel caso in cui si verifichi una o più delle situazioni seguenti:

a) Casi che coinvolgono stabili organizzazioni in Argentina, tra cui i seguenti:
 
i.  negoziazione degli elementi fondamentali dei contratti e conclusione degli stessi in Argentina, ma la loro esecuzione avviene all'estero;

ii. entità argentine che agiscono esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di società estere correlate;

iii.    un soggetto straniero esegue un progetto di lavoro, costruzione, assemblaggio o installazione, o le relative attività di supervisione, e svolge tali attività nel Paese attraverso l'esecuzione successiva di contratti, stipulati da solo o tramite una o più parti correlate, tutti relativi alla stessa attività e allo stesso progetto, la cui durata considerata nel suo complesso supera i sei mesi.

b)  Una transazione che comporta un risultato di doppia non imposizione internazionale;

c)  Il trasferimento di benefici ad altre giurisdizioni sfruttando il disallineamento esistente nelle leggi fiscali di due o più giurisdizioni in merito al trattamento e/o nella qualificazione di un’entità, di un contratto o di uno strumento finanziario;
 
d)  Qualsiasi forma di accordo, schema o piano che abbia l'effetto di escludere uno o più soggetti, fondi o attività, dall'obbligo di segnalazione o di essere segnalati ai sensi del Common Reporting Standard (CRS) o del FATCA.
 
Le seguenti operazioni, tra le altre, sono considerate incluse:

-   l’uso di un conto, di un prodotto o di un investimento che non è o pretende di non essere, un conto finanziario, ma che ha caratteristiche che sono sostanzialmente similari;

-   trasferimento di denaro e/o attività finanziarie detenuti in un conto finanziario a un'istituzione non obbligata a dichiarare o verso una giurisdizione che non scambia informazioni ai sensi del CRS o del FATCA, con almeno una delle giurisdizioni di residenza fiscale di una persona dichiarabile ai sensi del CRS;

-   trasferimento di denaro e/o attivi finanziari detenuti in un conto finanziario, ad un conto non sottoposto a reporting ai sensi del CRS;

-   fornire informazioni incomplete in relazione a uno dei seguenti casi:
 
1.  titolare di un conto e/o persona di controllo;

2.  tutte le giurisdizioni di residenza fiscale del titolare di un conto e/o persona di controllo.

-   classificare un pagamento realizzato a beneficio di un titolare di un conto o persona di controllo come un reddito non dichiarabile ai sensi del CRS.

e)  Ristrutturazioni aziendali che hanno come effetto di non rientrare nell’ambito di applicazione del regime internazionale “country-by-country report”;

f)  Cessione di beni o diritti attraverso la vendita di società estere che possiedono direttamente o indirettamente società argentine o beni argentini;

g)  Concessioni dello sfruttamento di qualsiasi attività che comporti il trasferimento di capitali;

h)  Viene stipulata un’operazione di leasing internazionale con conseguente prestito finanziario;

i)  Si effettuano dei pagamenti da un ente non profit a un ente straniero;

j)  Quando si ottiene un beneficio fiscale in seguito ad uno dei seguenti elementi:

i.  pagamenti di operazioni interconnesse che ritornano totalmente o parzialmente alla persona che li ha effettuati o a uno qualsiasi dei suoi soci, azionisti o parti correlate;

ii. una transazione internazionale che coinvolge una o più entità e/o soggetti giuridici che non hanno personalità fiscale nella giurisdizione in cui sono costituiti, domiciliati o situati, e il cui reddito è direttamente attribuito ai loro azionisti, soci, partecipanti, proprietari, controllori o beneficiari;

iii.    meccanismi che generano incertezza rispetto alla proprietà di un bene e che consentono ai contribuenti di giurisdizioni diverse di beneficiare di una deduzione fiscale per l'ammortamento dello stesso bene o di sostenere l'esistenza di una doppia imposizione in relazione allo stesso bene;

iv. pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati a membri dello stesso gruppo multinazionale che non sono residenti ai fini fiscali in alcuna giurisdizione.

Contenuto delle informazioni da trasmettere

I soggetti dichiaranti devono fornire le seguenti informazioni per ogni operazione internazionale soggetta a rendicontazione:

1.  Transazioni internazionali: è necessario selezionare l’opzione o le opzioni corrispondenti in base alle operazioni sopra descritte, collegando ciascuna di esse al soggetto o ai soggetti indicato/i al punto successivo;

2.  Dati indentificativi delle parti coinvolte nelle transazioni internazionali: se applicabile occorre fornire il nome completo o la denominazione della/e controparte/i coinvolta/e nella/e transazione/i internazionale (ad esempio dettagli del contraente, della società estera, dell’entità finanziaria o non finanziaria; il NIF, domicilio, paese di residenza fiscale e giurisdizioni coinvolte nella transazione ecc.).

Scadenze e modalità di presentazione

Le transazioni internazionali effettuate durante il periodo d’imposta devono essere comunicate alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi.

Le informazioni devono essere presentate accedendo con un Codice Fiscale, con livello di sicurezza 3 o superiore, al sito web dell’agenzia (https://www.afip.gob.ar) al servizio denominato "Régimen de Información Complementaria de Operaciones Internacionales" (Regime di informazione complementare delle transazioni internazionali).

Disposizioni generali

L’inadempimento totale o parziale degli obblighi previsti dalla RICOI darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge procedura fiscale n. 11.683 del 1998 e sue modifiche.
Le disposizioni stabilite dalla RICOI sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, 27 dicembre 2022, e si applicano per il deposito delle informazioni corrispondenti agli esercizi fiscali chiusi a partire dal 01 agosto 2022.
 

Fidinam & Partners

Questo articolo, pubblicato anche sulla Newsletter Aprile 2023 di Fidinam & Partners, è stato redatto da Adela Muniz, Responsabile Centro di Competenza Family Office.

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