Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.
Legislazione
- Decreto attuativo – Legge di Bilancio 2024, commentato in “Polizze catastrofali, 45 giorni per mettersi in regola”, IlSole24Ore del 14.02.2025, pagina 13: Il decreto che deve dare attuazione alla norma prevista dalla legge di Bilancio 2024 è pronto, ma, ad oggi la situazione vede una grande moltitudine di soggetti che dovrebbero avere quel tipo di copertura e che invece ne sono sprovvisti. La legge prevede però, almeno nella fase iniziale di avvio dell’obbligo delle polizze contro le calamità naturali la possibilità per le compagnie di riassicurarsi al 50% con la SACE, per la quale lo Stato ha stanziato un fondo da 5 miliardi di euro. Il costo dei premi delle polizze dipenderà anche dall’entità delle riassicurazioni che verranno fatte: l’andamento di questo processo si potrà conoscere solo dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo, senza il quale le riassicurazioni con la SACE non possono partire.
- Decreto-legge n. 202/2024, commentato in “Iscrizione al RENTRI prorogata al 14 aprile 2025”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.02.2025: Il Decreto-Legge n. 202/2024 prevede che per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), di cui all’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, deve essere effettuata dal 15 dicembre 2024, ed entro i 120 (anziché entro 60) giorni successivi, ossia entro il 14 aprile 2025.
Giurisprudenza
- Ordinanza Corte di Cassazione n. 3913/2025, commentata in “Agevolazione prima casa anche per l’acquisto dell’immobile inagibile”, IlSole24Ore del 18.02.2025, pagina 40: Può essere acquistato con l’agevolazione «prima casa» anche un fabbricato collabente (e cioè inagibile, fatiscente, collassato), dato che la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento del suo acquisto, l’unica condizione richiesta è che si tratti di un manufatto acquistato per essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo. Ciò che rileva, secondo il giudice della legittimità, che il manufatto, sebbene in stato di abbandono e come tale non attualmente abitabile, sia suscettibile di essere «destinato ad abitazione» e risulti in tale destinazione completato nel termine triennale di decadenza stabilito per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio. Infatti, la circostanza che il bene presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento oppure da necessitare la sua demolizione per una successiva ricostruzione, non può limitare l’accesso al beneficio fiscale se si tratta di interventi finalizzati a rendere l’edificio destinato a finalità abitativa. Ciò che è rilevante è solo che l’immobile sia strutturalmente destinato a uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo all’uso abitativo già al momento dell’acquisto.
- Sentenza Corte di cassazione n. 3800/2025, commentata in “L’assoluzione penale rileva nel processo tributario solo per la sanzione”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.02.2025: La sentenza penale di assoluzione (con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto) ha nel processo tributario efficacia di giudicato limitatamente alle sanzioni tributarie.
Invece, sull’accertamento dell’imposta della sentenza penale, essa ha rilievo solo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente a tutti gli altri elementi introdotti nel processo. La Cassazione ritiene che “sulla sanzione (penale e amministrativa-tributaria) è preminente la necessità che il regime sanzionatorio, in applicazione del principio del ne bis in idem, sia unitario, non contraddittorio e proporzionato”. Sull’imposta, invece, l’accertamento mira ad assicurare l’attuazione delle norme impositive in funzione dell’obiettivo di attuare la “giusta imposizione”, nell’equilibrio tra dovere contributivo e principio della capacità contributiva, che viene realizzato con gli strumenti previsti dall’ordinamento tributario e secondo i criteri di riparto della prova tra il contribuente e il fisco.
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 2919/2025, commentata in “Contraddittorio endoprocedimentale non necessario se meramente formale”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.02.2025: Con la sentenza n. 2919 del 5 febbraio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto al contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 22 del Codice doganale dell’Unione. Al riguardo, i giudici di prime e di seconde cure avevano respinto la doglianza dell’operatore relativa alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Ufficio a seguito di un’istanza presentata dalla parte, anche se c’erano stati diversi contenziosi, nel corso dei quali entrambe le parti avevano avuto la possibilità di argomentare diffusamente le proprie ragioni. La Suprema Corte ha ripercorso l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e, ha stabilito che l’attivazione di un procedimento amministrativo su istanza della parte privata realizzi in re ipsa un necessario contraddittorio iniziale sulla base di atti e documenti dalla medesima introdotti. Nella misura in cui l’Amministrazione adotti la propria decisione esclusivamente sul fondamento di tali elementi, senza procedere d’ufficio a ulteriori acquisizioni istruttorie, pertanto, il difetto di una specifica interlocuzione prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole – tenuto conto che la parte ha già avuto modo di rappresentare la sua posizione, semplicemente non condivisa dall’Amministrazione – assumerebbe un valore meramente formale. L’interpretazione, restrittiva e sostanzialistica della Suprema Corte potrebbe, oggi, trovare superamento nelle formulazioni dell’art.6 della L. 212/2000, per quanto riguarda l’ambito tributario, e dell’art. 42 del DLgs. 141/2024 (Nuove disposizioni di attuazione del codice doganale dell’Unione), nel settore doganale, che prevedono un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
Prassi
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 47335/2025, commentato in “Trust, doppia franchigia tra successioni e donazioni”, IlSole24Ore del 17.02.2025, pagina 19: Il 13 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello di dichiarazione di successione, modificato per adeguarlo alla riforma del TUS (DLgs 356/1990) recata dal DLgs 139/2024. A seguito della riforma, i trust e gli altri vincoli di destinazione sono considerati una modalità di realizzazione di trasferimenti aventi natura successoria, donativi o gratuita, oggetto dell’imposta di successione e donazione. Tale impostazione è stata puntualmente declinata nell’articolo 4-bis del TUS, il quale, nel disciplinare i trasferimenti che si realizzano a mezzo di trust e di altri vincoli di destinazione che determinano arricchimenti gratuiti dei beneficiari, prevede l’applicazione delle aliquote e delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56 del TUS. L’articolo 4-bis, quindi, coerentemente richiama l’applicazione sia della disciplina fiscale dei trasferimenti aventi natura successoria, sia di quella che regola i trasferimenti per donazione o a titolo gratuito.
- Risposta ad istanza di interpello n. 33/2025, commentata in “La stabile organizzazione blocca il rimborso Iva per i non residenti”, IlSole24Ore del 14.02.2025, pagina 40: Con la risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto sostenuto in precedenti risposte ad interpello e quanto espressamente chiarito dalla Corte di giustizia UE con riguardo alle operazioni effettuate in Italia da un soggetto non residente tramite una stabile organizzazione e alla possibilità di richiedere a rimborso l’imposta assolta sugli acquisti, tramite la procedura prevista per il rimborso IVA a soggetti non residenti. Ne deriva, quindi, che nella fase di acquisto gli obblighi relativi alle operazioni devono essere adempiuti dal cedente italiano che deve emettere la fattura con IVA domestica nei confronti del cessionario, soggetto passivo UE; mentre, nella successiva fase di cessione, la stabile organizzazione deve essere considerata soggetto passivo IVA e deve emettere la fattura nei confronti del cliente italiano applicando l’imposta. Il soggetto UE matura un credito IVA derivante dall’imposta applicata in rivalsa dal fornitore italiano, tuttavia, considerando che la stabile organizzazione effettua operazioni attive in Italia, il recupero di questa imposta non può avvenire mediante la procedura dell’articolo 38-bis 2.
- Risposta ad istanza di interpello n. 41/2025, commentata in “Trasferimento infragruppo dell’impatriato con residenza estera rafforzata”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.02.2025: Con la risposta in oggetto, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui il lavoratore, dopo essersi trasferito all’estero, decida di rientrare in Italia alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, con cui aveva lavorato prima del suo trasferimento all’estero, egli può accedere al regime degli impatriati solo se il periodo di residenza estera sia almeno pari a sette anni; se però il datore di lavoro presso il quale aveva lavorato fino al trasferimento all’estero non coincide con quello “post-rientro”, o non fa parte dello stesso gruppo, il periodo di residenza estera richiesto scende a sei anni.
Dottrina e Attualità
- “La dotazione del trust nella massa ereditaria in caso di invalidità”, IlSole24Ore del 15.02.2025, pagina 21: Il Trust è riconosciuto in Italia grazie alla Convenzione dell’Aja. È un negozio di destinazione, con cui un soggetto (disponente) destina il suo patrimonio (o parte) o un interesse a uno o più beneficiari. Questo comporta che all’apertura della successione alcuni eredi possono non ricevere una quota pari alla legittima con conseguente possibilità di esercitare un’azione di riduzione nei confronti degli altri eredi. La Cassazione con ordinanza n. 5073/2023, si è pronunciata circa la legittimità del Trust qualora colpisca i diritti di legittima, prevedendo che ciò non determina l’invalidità dell’istituto e che la dotazione del Trust va computata nella massa ereditaria solo qualora il Trust sia invalido.
- “I messaggi di WhatsApp nel processo tributario con valenza probatoria”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.02.2025: Nell’ambito del processo civile la Corte di Cassazione ha stabilito che i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare possono essere utilizzati come prova documentale, salvo che la parte contro cui vengono prodotti non ne contesti l’autenticità. In ambito tributario, in passato, si era invece affermata l’opinione di segno opposto (C.T. Prov. Reggio Emilia 14 aprile 2021 n. 105/1/21), ma a seguito di questa sentenza sembra difficile escludere la rilevanza degli scambi di conversazione tramite messaggistica istantanea anche in ambito tributario.
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