Italia - Rassegna stampa settimanale dal 1 al 7 febbraio 2025

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione


  • Legge di Bilancio 2025, commentata in: Nuova soglia per il regime forfetario con qualche incertezza”, Il Quotidiano del Commercialista 3.02.2025: L’innalzamento della soglia dei redditi di lavoro dipendente o assimilati che il contribuente può percepire ai fini della permanenza nel regime forfetario, secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 12 della L. 207/2024, sta generando alcune incertezze a livello applicativo. Il dubbio riguarda come può essere interpretata l’espressione “per l’anno 2025”, in quanto, potrebbe riferirsi sia all’anno in cui va verificata la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure, all’anno di applicazione del regime in analisi. Se la novità, si riferisce alla verifica della soglia, gli effetti si verificano nel periodo di imposta 2026. Al contrario, qualora si facesse riferimento all’anno di applicazione delle imposte, l’effetto di allargamento della platea dei contribuenti risulterebbe il 2025.
  • Regolamento 2024/1689, commentato in Intelligenza artificiale, le aziende chiamate a mappare i rischi fiscali”, IlSole24Ore del 5.02.2025, pagina 34: Il Regolamento sull’intelligenza artificiale “AI Act” è una proposta normativa dell’UE, pensata per regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale all’interno dell’Unione, al fine di garantire la sicurezza, la trasparenza e il rispetto dei cittadini. Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e sarà applicato gradualmente. Più nel dettaglio, la norma disciplina i rischi che possono derivare dall’intelligenza artificiale, suddividendoli in quattro livelli: (i) rischio inaccettabile; (ii) rischio elevato o alto; (iii) rischio limitato; e (iv) rischio minimo o nullo. In aggiunta, a titolo esemplificativo, il Regolamento in oggetto considera inaccettabili i sistemi di IA volti a conseguire manipolazione degli utenti o i sistemi che producono “social scoring”, che pratichino profilazione della propensione a delinquere su base emozionale. Per evitare di incorrere in sanzioni, le aziende dovranno mappare i propri sistemi di IA per verificare se rientrano nelle categorie sopracitate.

 

 

Giurisprudenza


  • Sentenza Corte di Cassazione n. 1237/2025, commentata in “Per gli omessi versamenti il concordato preventivo equivale alle procedure conciliative”, Il Quotidiano del Commercialista del 3.02.2025: La Corte di Cassazione ha esaminato le relazioni tra la procedura di concordato preventivo e la fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate e ha sostenuto che, in caso di omessi versamenti di imposte, il concordato preventivo omologato può essere considerato equivalente alle procedure conciliative ai fini della impunibilità prevista dall’art. 13 co. 1 del DLgs. 74/2000. Nel dettaglio, il concordato preventivo impedisce la configurabilità del reato di omesso versamento per gli obblighi scaduti, a condizione che il pagamento dei debiti fiscali avvenga successivamente all’omologazione del piano. Tuttavia, il reato di omesso versamento non può essere escluso se il pagamento non avviene entro i termini previsti dalla legge, ma solo dopo che il piano concordato è stato approvato e i debiti pagati.
  • Sentenza Corte di Cassazione 2950/2025, commentata in “Retroattività sanzioni, chance rinvio alla Consulta”, IlSole24Ore del 7.02.2025, pagina 32: La questione riguarda un contribuente che nel ricorso in Cassazione avverso una sentenza di secondo grado, lamentava la mancata applicazione del più favorevole regime sanzionatorio introdotto nel 2016 dal DLgs. 158/2015, entrato in vigore dopo il deposito della sentenza del giudice di merito. Inoltre, veniva evidenziato che la norma transitoria contenuta nell’art. 5 del DLgs. 87/2024 limita l’applicazione del nuovo più favorevole regime alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 escludendo l’applicazione retroattiva. Il contribuente chiedeva ai giudici di legittimità di valutare la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 5 del D.lgs. 87/2024 rispetto agli art. 3, 25, 27 e 117 della Costituzione. Pertanto, spetterà ora al giudice di merito valutare il rinvio alla Consulta.
  • Sentenza Corte di Cassazione 2916/2025, commentata in “Il giudice del rinvio deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.02.2025: in linea generale, in ambito tributario opera l’art. 385 co. 2 C.p.c., secondo il quale “la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione”. Sul punto, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 2916 del 5 febbraio, ha altresì stabilito che il giudice del rinvio è obbligato ad osservare il principio di diritto quand’anche contrasti con una sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite. Posto ciò, le uniche eccezioni ammesse si rinvengono nella sopravvenuta modifica legislativa o una sentenza della Corte costituzionale.


Prassi


  • Risposta Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco del 5.02.2025, commentata in “Auto elettriche in uso promiscuo ai dipendenti: i rimborsi vanno tassati”, IlSole24Ore del 6.02.2025, pagina 22: L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, in occasione del Telefisco 2025, che i rimborsi per le ricariche delle auto elettriche in uso promiscuo ai dipendenti devono essere considerati “fringe benefit” e quindi soggetti ad imposizione. Infatti, secondo l’interpretazione fornita, i rimborsi per le spese di ricarica delle auto aziendali, elettriche o ibride, sono imponibili e come tali devono essere incluse nel reddito di lavoro dipendente, poiché rientrano nella nozione di remunerazione.
  • Videoconferenza Agenzia delle Entrate del 5.02.2025, commentata in “Cessazione del CPB con proseguimento dell’attività d’impresa da patre degli eredi”, Il Quotidiano del Commercialista del 6.02.2025: L’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza tenutasi, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi in merito alla cessazione ed alla decadenza del CPB. Tra le cause che fanno venir meno il CPB, c’è la cessazione dell’attività. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la successione ereditaria pone la continuità dell’attività in capo ai soggetti diversi dell’originario contribuente che ha aderito al CPB; per tale motivazione, la morte dell’imprenditore individuale deve essere ricondotta tra le ipotesi di cessazione dell’attività, con conseguente cessazione del concordato preventivo biennale, secondo quanto previsto dall’art.21 co. 1 lett. b) del DLgs. 13/2024.

Dottrina e Attualità

 

  • Quote sociali in un Trust o donate: due nodi irrisolti”, IlSole24Ore del 3.02.2025, pagina 19: Sulla riforma della tassazione del trust, in vigore dal 1° gennaio scorso, Telefisco potrebbe offrire l’occasione di dipanare alcuni dei dubbi che sempre sorgono al cospetto di una nuova norma. Quello principale è se la “non soggezione” a imposta dei trasferimenti osservati nell’articolo 3, co. 4-ter, del Dlgs 346/1990 si applica anche al trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale in società holding, in società che non svolgono attività d’impresa e in società semplici. Inoltre, nel caso in cui l’atto di dotazione del trust riguardi il trasferimento dal disponente al trustee di una quota di partecipazione al capitale di società e ricorrano tutti i presupposti per applicare la citata norma sulla non soggezione a imposta, è dubbio se si possa optare per la tassazione “in entrata” (nuovo articolo 4-bis, Dlgs 346/1990), con l’effetto che non saranno poi soggetti all’imposta i trasferimenti “in uscita”.
  • Decreto Cultura, salta il taglio dell’IVA sulle opere d’arte”, IlSole24Ore del 6.02.2025, pagina 32: Nel Decreto legge Cultura, è stato rimosso l’emendamento secondo il quale l’IVA sul trasferimento delle opere d’arte sarebbe stata ridotta; misura che avrebbe dovuto rilanciare il mercato dell’arte in Italia, rendendolo più competitivo. Nel dettaglio, il taglio dell’IVA era stato annunciato dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, ma è poi stato escluso dall’ultimo provvedimento. Silvio Ortolani, presidente dell’ANGAMC e vicepresidente del gruppo Apollo, ha criticato tale decisione in quanto tale ripensamento creerebbe un grave impedimento alla circolazione delle opere, svalutando il settore artistico italiano ed i suoi promotori.
  • Honda-Nissan senza accordo, salta la maxi fusione nell’auto, IlSole24Ore del 6.02.2025, pagina 37: La fusione tra i due colossi giapponesi Nissan e Honda, che avrebbe dovuto creare un terzo gruppo mondiale, probabilmente non avrà luogo, anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente. Alla base della possibile rottura ci sarebbe la richiesta di Honda di cambiare l’assetto della possibile alleanza in quanto Nissan non avrebbe intenzione di diventare una sussidiaria; d’altra parte, per Honda risulterebbe fondamentale conseguire il controllo. Ad ogni modo, fin dall’inizio delle trattative era chiaro che un’ipotetica fusione non sarebbe stata tra pari: Nissan non si è mai completamente ripresa dalla convulsa stagione seguita all’arresto nel 2018 del suo presidente e Ceo Carlos Ghosn e oggi ha una capitalizzazione di Borsa che è meno di un quinto di quella di Honda; al netto di ciò, evidentemente l’ipotesi di diventare una controllata di un concorrente con una cultura aziendale radicalmente diversa dalla propria non sembra essere stata considerata accettabile.



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