È quanto emerge da una recente sentenza inglese, Elliott v Bateson, pronunciata il 23 settembre 2026 dalla High Court of Justice di Inghilterra e Galles.
Il giudice ha eliminato il Trust previsto in un testamento, pur riconoscendo che il testatore era capace e che il testamento era stato redatto da un legale e firmato nel rispetto delle forme. Il motivo: il testatore non aveva capito che cosa quel Trust avrebbe comportato per sua moglie.
Il caso riguarda il diritto successorio inglese, ma la questione di fondo tocca chiunque progetti o gestisca strutture patrimoniali.
Durante il colloquio il legale suggerì di cambiare la parte destinata alla moglie. Invece di lasciarle il denaro direttamente, propose di inserire nel testamento un Trust: alla morte del testatore quella metà sarebbe stata affidata a dei trustee, incaricati di versare alla moglie il reddito prodotto per tutta la vita.
L’idea era del legale, non del testatore: tenere quei fondi fuori dalla portata dell’ente pubblico, che altrimenti avrebbe potuto attingervi per pagare la casa di cura della moglie.
Il legale non spiegò però che, con quel Trust, nemmeno la moglie avrebbe potuto usare il capitale per le proprie cure. Al testatore disse invece che la moglie avrebbe comunque potuto "accedere" alla sua parte di patrimonio, ed il testatore accettò.
Dopo la morte del testatore, la moglie, nel frattempo colpita da demenza e rappresentata in giudizio dal figlio, ha impugnato il testamento.
Il giudice ha respinto l'accusa di pressioni indebite da parte della figlia e del genero (undue influence).
Ha invece stabilito che il testatore non aveva realmente compreso ed approvato quella parte del testamento: gli era stato detto che la moglie avrebbe potuto “accedere” alla sua parte di patrimonio, mentre il Trust le attribuiva solo il reddito, e nessuno gli aveva spiegato la differenza.
Il giudice ha distinto due aspetti che nella pratica si confondono spesso: la capacità del testatore e la sua comprensione. Il testatore era capace, ma non aveva capito.
Lo stesso vale per qualsiasi struttura patrimoniale: un Trust costituito in vita, una fondazione di famiglia, una letter of wishes, un accordo tra soci familiari. Il documento deve corrispondere a ciò che chi lo firma ha effettivamente capito e voluto.
Quando non è così, la struttura ha un punto debole. Ed è proprio lì che guarda chi ha interesse a contestarla: un creditore, un ex coniuge, un erede escluso, ecc.
Spesso non serve dimostrare che la norma sia stata applicata male. Basta dimostrare che la struttura non rispecchiava ciò che il suo autore voleva davvero.
Per un Trust costituito in vita il rischio è doppio.
Il primo è quello del caso inglese: il disponente non ha capito che cosa riceveranno i beneficiari. Anche un atto fatto in vita, se si fonda su un errore importante, può essere contestato.
Nel caso esaminato il legale usava abitualmente questo tipo di Trust quando il bene lasciato era la casa in cui vivevano i coniugi: il coniuge superstite continua ad abitarci e ne gode per intero, anche senza poterla vendere. Applicato ad un patrimonio fatto solo di denaro ed investimenti, lo stesso schema produce l’effetto opposto: il coniuge riceve soltanto il rendimento e non può disporre del capitale.
È lo stesso rischio che si corre quando si utilizza un atto di Trust “standard”, redatto per una famiglia tipo, senza verificare che si adatti a quella reale: l’atto resta formalmente corretto, ma non rispecchia ciò che il disponente voleva ottenere.
Il secondo rischio è opposto, e per la protezione del patrimonio è il più insidioso: il disponente non ha capito di aver rinunciato al controllo.
Se continua a decidere come se i beni fossero ancora suoi, il Trust può essere considerato fittizio.
Anche le autorità fiscali guardano alla sostanza: sia in Italia sia in Svizzera, se il disponente conserva poteri decisionali rilevanti o può revocare il Trust, patrimonio e redditi possono essere attribuiti direttamente a lui.
In entrambi i casi la domanda è la stessa: il disponente sa spiegare che cosa ottengono i beneficiari e che cosa perde lui?
Nei Trust discrezionali la letter of wishes, cioè la lettera con cui il disponente orienta le scelte dei trustee, è spesso il documento più consultato. Ed è spesso anche il meno curato.
Il caso inglese mostra due errori frequenti.
Il primo sono le parole ambigue: il termine "accesso", negli appunti del legale, aveva fatto credere al testatore che la moglie potesse attingere al capitale.
Espressioni come "provvedere adeguatamente" o "garantire il tenore di vita" pongono lo stesso problema, perché ciascuno le interpreta a modo suo.
Il secondo è l'assenza di numeri: nessuno aveva discusso quale reddito il Trust avrebbe prodotto, cioè quanto valeva davvero ciò che veniva lasciato alla moglie.
C'è poi una domanda a cui il disponente dovrebbe saper rispondere senza esitare: se un beneficiario ha bisogno di capitale, chi decide?
Nel caso inglese l'unica via d'uscita era un accordo tra tutti i beneficiari, che però presuppone che ciascuno sia in grado di dare un consenso valido.
La moglie aveva già una diagnosi di demenza, e chi avrebbe dovuto rinunciare al capitale era la stessa figlia trustee.
Lo stesso nodo si ripresenta nelle strutture più articolate:
Una struttura solida prevede vie d'uscita chiare ed il disponente sa dire con parole sue chi può dire di no, e perché.
Il caso riunisce tre situazioni che si incontrano sempre più spesso insieme.
Il testatore aveva difficoltà a parlare ed a leggere. Le istruzioni furono date a casa della figlia, in sua presenza, ed il testamento non gli fu letto prima della firma. Con clienti anziani non basta accertare la capacità: occorre assicurarsi che abbiano capito, anche con colloqui senza la presenza dei beneficiari.
Da una parte la seconda moglie, dall'altra la figlia del primo matrimonio. Quando gli interessi sono contrapposti, ogni ambiguità diventa terreno di scontro.
Il genero ha dichiarato di aver capito come funzionava il Trust solo sentendolo spiegare in aula. Se questo accade ad una famiglia inglese con uno strumento inglese, il rischio è ancora maggiore per un disponente italiano o svizzero alle prese con un Trust di diritto anglosassone.
Un trust che attribuisce solo il reddito somiglia all'usufrutto, ma non lo è. La Convenzione dell'Aia del 1985, in vigore sia in Italia sia in Svizzera, assicura il riconoscimento del Trust; non assicura che chi lo firma ne abbia compreso gli effetti.
Un Trust, una fondazione o un testamento esprimono una volontà. Se chi li ha voluti non ne ha compreso gli effetti, la struttura resta fragile, per quanto sia tecnicamente corretta.
Per questo, accanto alla domanda "la struttura è corretta?", è utile porsene un'altra: potremmo dimostrare che chi l'ha creata sapeva che cosa stava firmando?
Fonti: Elliott v Bateson & Anor [2026] EWHC 2440 (Ch), sentenza del 23 settembre 2026 – testo integrale