Transfer pricing: il trattamento fiscale in Svizzera

Pubblicazioni Fidinam & Partners

Il trattamento fiscale dei prezzi di trasferimento infragruppo ha assunto negli ultimi anni una rilevanza sempre crescente, soprattutto sotto la spinta propulsiva dell’Incluse Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 e a seguito dei recenti sviluppi normativi, domestici e internazionali, a favore della trasparenza e dello scambio di informazioni. La Svizzera non è esclusa da questa dinamica e anzi, alla luce della recente riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS (RFFA), si trova a competere sui mercati globali con maggiore intensità anche dal punto di vista fiscale. In quest’ottica è fondamentale conoscere come in Svizzera è affrontato il tema e questo contributo si propone di farlo passando in rassegna e commentando l’attuale normativa, nonché le pratiche dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, ma soprattutto la giurisprudenza del Tribunale federale in merito.

Considerati gli sforzi anche normativi e la volontà politica ed economica di porre la Svizzera al centro del mercato internazionale dei capitali, era inevitabile svolgere questo esercizio di analisi dopo la pubblicazione da parte dell’OCSE della Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions. Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10. Questo rapporto introduce indicazioni innovative sul rispetto del principio di piena concorrenza nelle transazioni finanziarie infragruppo ed una parte, analizzata nel presente scritto, costituisce il nuovo Capitolo X delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE.

Il trattamento fiscale dei prezzi di trasferimento in Svizzera

In Svizzera, a livello di diritto interno, il principio di piena concorrenza, assimilabile al principio del dealing at arm’s lenght, è ancorato all’art. 58 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e all’art. 24 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), nella misura in cui tali leggi impongono di includere nell’utile netto imponibile le prestazioni valutabili in denaro, costi non giustificati dall’uso commerciale e ricavi non accreditati.

Le prestazioni valutabili in denaro sono, a determinate condizioni, imponibili anche ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) ed art. 20 della relativa Ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev).

Con riferimento a norme specifiche, che affrontano temi relativi a prezzi di trasferimento transfrontalieri, è da citare la Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP)e la relativa Ordinanza.

A livello di leggi ed atti domestici con forza di legge questo è quanto in merito alla regolamentazione dei prezzi di trasferimento.

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Fidinam & Partners

Questo articolo è a cura di Marco Moschen, Vicedirettore Fidinam & Partner SA, una società del Gruppo Fidinam. Non esitare a contattarci per informazioni sulla tematica in oggetto per tematiche inerenti alla fiscalità nazionale e internazionale.

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